Art. 12. Disposizioni transitorie e finali 1. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento conducono trenini turistici, con una patente di guida di categoria diversa da quelle previste dall'articolo 8, comma 1, possono continuare ad utilizzare tale patente, per un anno a decorrere dalla detta data di entrata in vigore. 2. Le omologazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento conservano la loro validita' per un anno da tale data ai fini della immissione in circolazione dei veicoli nuovi. 3. I trenini turistici gia' autorizzati alla circolazione con piu' di un rimorchio possono continuare a circolare nella composizione approvata per un periodo massimo di un anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento; trascorso tale termine essi dovranno essere resi conformi alle norme concernenti: la velocita' massima, la massa massima e le dimensioni massime del complesso. 4. L'obbligo della revisione annuale di cui all'articolo 6 decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 15 marzo 2007 Il Ministro: Bianchi Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 237