Art. 12.
                  Disposizioni transitorie e finali

  1.  Coloro  che  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento  conducono trenini turistici, con una patente di guida di
categoria   diversa  da  quelle  previste  dall'articolo 8,  comma 1,
possono  continuare  ad  utilizzare  tale  patente,  per  un  anno  a
decorrere dalla detta data di entrata in vigore.
  2.  Le  omologazioni  rilasciate  prima  dell'entrata in vigore del
presente regolamento conservano la loro validita' per un anno da tale
data ai fini della immissione in circolazione dei veicoli nuovi.
  3.  I trenini turistici gia' autorizzati alla circolazione con piu'
di  un  rimorchio  possono  continuare a circolare nella composizione
approvata  per un periodo massimo di un anno a decorrere dall'entrata
in  vigore  del  presente  regolamento;  trascorso  tale termine essi
dovranno  essere  resi  conformi alle norme concernenti: la velocita'
massima, la massa massima e le dimensioni massime del complesso.
  4.  L'obbligo della revisione annuale di cui all'articolo 6 decorre
dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del
presente regolamento.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 15 marzo 2007
                                                 Il Ministro: Bianchi
Visto,  il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il
16 aprile 2007
Ufficio  di  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 3, foglio n. 237