Art. 2.
                        Campo di applicazione

  1. Il presente regolamento:
    a) disciplina,  ai sensi dell'articolo 75, commi 2 e 3 del Codice
della  strada ed in conformita' al decreto del Ministro dei trasporti
e   della   navigazione  2 maggio  2001,  n.  277,  le  procedure  di
omologazione  e  di  accertamento  dei  requisiti  di  idoneita' alla
circolazione dei trenini turistici;
    b) individua,  i  requisiti  richiesti  per  la circolazione e la
guida dei trenini turistici.
 
          Nota all'art. 2:
              - Per  il  testo  dell'art.  75, commi 2 e 3 del Codice
          della  strada e per il decreto del Ministro dei trasporti e
          della  navigazione  n.  277 del 2001 si vedano le note alle
          premesse.