Art. 2. Campo di applicazione 1. Il presente regolamento: a) disciplina, ai sensi dell'articolo 75, commi 2 e 3 del Codice della strada ed in conformita' al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, le procedure di omologazione e di accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione dei trenini turistici; b) individua, i requisiti richiesti per la circolazione e la guida dei trenini turistici.
Nota all'art. 2: - Per il testo dell'art. 75, commi 2 e 3 del Codice della strada e per il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 277 del 2001 si vedano le note alle premesse.