Art. 3. Assimilazione ai fini della circolazione 1. Ai fini della circolazione su strada i veicoli componenti il complesso sono assimilati, ai sensi dell'articolo 59, comma 2, del Codice della strada, ai veicoli della categoria M ovvero N per quanto concerne l'autoveicolo ed ai veicoli della categoria O per quanto concerne i rimorchi.
Nota all'art. 3: - Per il testo dell'art. 59 del Codice della strada si vedano 1e note alle premesse.