Art. 3.
              Assimilazione ai fini della circolazione

  1.  Ai  fini  della  circolazione su strada i veicoli componenti il
complesso  sono  assimilati,  ai sensi dell'articolo 59, comma 2, del
Codice della strada, ai veicoli della categoria M ovvero N per quanto
concerne  l'autoveicolo  ed  ai  veicoli della categoria O per quanto
concerne i rimorchi.
 
          Nota all'art. 3:
              - Per  il testo dell'art. 59 del Codice della strada si
          vedano 1e note alle premesse.