Art. 4.
Omologazione   ed   accertamento  dei  requisiti  di  idoneita'  alla
                            circolazione

  1.  Ad ogni veicolo costruito in serie, componente il complesso, si
applica  l'omologazione  del tipo, prevista dall'articolo 2, comma 2,
lettere a)  e b)  del  decreto  del  Ministro  dei  trasporti e della
navigazione  2 maggio  2001,  n.  277,  in  conformita' alle seguenti
prescrizioni tecniche:
    a) quelle dell'allegato A del presente regolamento;
    b) quelle  delle  direttive  comunitarie inerenti i veicoli delle
categorie  M/N  ed  O di cui all'allegato B del presente regolamento,
ovvero dai regolamenti UN/ECE ad esse equivalenti;
    c) quelle previste per i veicoli di cui all'articolo 54, comma 1,
e all'articolo 56, comma 2, del Codice della strada.
  2. Le prescrizioni tecniche di cui al comma 1 si applicano anche in
sede di accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione.
 
          Note all'art. 4:
              -  Il  testo  dell'art. 2, comma 2, lettere a) e b) del
          citato decreto n. 277 del 2001 cosi' recita:
              «Art. 2 (Definizioni). - 1. (Omissis).
              2.  Si  definisce, «Omologazione» l'atto previsto dagli
          articoli 75, comma 3, 107, comma 3, 114, comma 3 del Codice
          della  strada, in base ai quali si certifica che un tipo di
          veicolo,  componente  ed  entita'  tecnica e' conforme alle
          prescrizioni  tecniche  emanate con il sopracitato codice o
          in  attuazione dello stesso. Le omologazioni si distinguono
          in:
                a) nazionali;
                b) limitate per piccole serie;».
              - Il testo dell'art. 54, comma 1 e dell'art 56, comma 2
          del Codice della strada cosi' recita:
              «Art.  54  (Autoveicoli).  -  1.  Gli  autoveicoli sono
          veicoli  a  motore  con  almeno  quattro  ruote,  esclusi i
          motoveicoli, e si distinguono in:
                a) autovetture:  veicoli  destinati  al  trasporto di
          persone,  aventi al massimo nove posti, compreso quello del
          conducente;
                b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone
          equipaggiati  con  piu'  di  nove posti compreso quello del
          conducente;
                c) autoveicoli   per   trasporto  promiscuo:  veicoli
          aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a
          3,5  t  o  4,5  t  se  a  trazione  elettrica o a batteria,
          destinati  al  trasporto  di  persone e di cose e capaci di
          contenere   al  massimo  nove  posti  compreso  quello  del
          conducente;
                d) autocarri:  veicoli destinati al trasporto di cose
          e  delle  persone addette all'uso o al trasporto delle cose
          stesse;
                e) trattori      stradali:      veicoli     destinati
          esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi;
                f) autoveicoli   per   trasporti  specifici:  veicoli
          destinati  al trasporto di determinate cose o di persone in
          particolari  condizioni,  caratterizzati dall'essere muniti
          permanentemente  di  speciali  attrezzature relative a tale
          scopo;
                g) autoveicoli     per    uso    speciale:    veicoli
          caratterizzati   dall'essere   muniti   permanentemente  di
          speciali   attrezzature   e  destinati  prevalentemente  al
          trasporto   proprio.  Su  tali  veicoli  e'  consentito  il
          trasporto  del personale e dei materiali connessi col ciclo
          operativo  delle  attrezzature e di persone e cose connesse
          alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;
                h) autotreni:  complessi di veicoli costituiti da due
          unita'  distinte,  agganciate,  delle quali una motrice. Ai
          soli  fini  della  applicazione  dell'art. 61, commi 1 e 2,
          costituiscono  un'unica unita' gli autotreni caratterizzati
          in  modo  permanente  da  particolari  attrezzature  per il
          trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso
          se  vengono  superate le dimensioni massima di cui all'art.
          61, il veicolo o il trasporto e' considerato eccezionale;
                i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da
          un trattore e da un semirimorchio;
                l) autosnodati:  autobus  composti  da  due  tronconi
          rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi
          tipi  di  veicoli  i  compartimenti  viaggiatori situati in
          ciascuno  dei  due  tronconi  rigidi  sono  comunicanti. La
          sezione   snodata   permette  la  libera  circolazione  dei
          viaggiatori  tra  i  tronconi  rigidi.  La connessione a la
          disgiunzione  delle  due  parti  possono  essere effettuate
          soltanto in officina;
                m) autocaravan:    veicoli    aventi   una   speciale
          carrozzeria   ed   attrezzati  permanentemente  per  essere
          adibiti  al  trasporto  e  all'alloggio di sette persone al
          massimo, compreso il conducente;
                n) mezzi  d'opera:  veicoli  o  complessi  di veicoli
          dotati  di  particolare  attrezzatura  per  il  carico e il
          trasporto   di   materiali   di   impiego   o   di  risulta
          dell'attivita' edilizia, stradale, di escavazione mineraria
          e  materiali  assimilati  ovvero che completano, durante la
          marcia,  il  ciclo produttivo di specifici materiali per la
          costruzione  edilizia;  tali veicoli o complessi di veicoli
          possono  essere  adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti
          di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di
          cui  all'art.  10,  comma 8,  e  comunque  nel rispetto dei
          limiti  dimensionali  fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera
          devono  essere, altresi', idonei allo specifico impiego nei
          cantieri  o  utilizzabili  a  uso  misto  su strada e fuori
          strada.
              «Art. 56 (Rimorchi). - 1. (Omissis).
              2. I rimorchi si distinguono in:
                a) rimorchi  per  trasporto di persone, limitatamente
          ai rimorchi con almeno due assi ed ai semirimorchi;
                b) rimorchi per trasporto di cose;
                c) rimorchi  per  trasporti specifici, caratterizzati
          ai sensi della lettera f) dell'art. 54;
                d) rimorchi  ad uso speciale, caratterizzati ai sensi
          delle lettere g) e h) dell'art. 54;
                e) caravan:  rimorchi ad un asse o a due assi posti a
          distanza   non  superiore  ad  un  metro,  aventi  speciale
          carrozzeria  ed  attrezzati  per essere adibiti ad alloggio
          esclusivamente a veicolo fermo;
                f) rimorchi  per trasporto di attrezzature turistiche
          e  sportive:  rimorchi  ad  un  asse  o  a due assi posti a
          distanza  non  superiore  ad  un metro, muniti di specifica
          attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e
          sportive, quali imbarcazioni, alianti od altre.».