Art. 5. Modifiche al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277 1. All'articolo 9, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 2 maggio 2001, n. 277, e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole «macchine agricole ed operatrici e filoveicoli» sono aggiunte le parole «veicoli atipici».
Nota all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 9 del citato decreto n. 277 del 2001, come modificato dal presente decreto: «Art. 9 (Deroghe e procedure alternative). - 1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione puo', a richiesta del costruttore, esentare dall'applicazione di una o piu' prescrizioni tecniche previste dalla vigente normativa per l'omologazione nei seguenti casi: a) veicoli prodotti in piccole serie, laddove il limitato numero di esemplari giustifichi tecnicamente ed economicamente l'omissione di talune prove; b) quando la deroga richiesta, relativa ai veicoli, sia ritenuta necessaria per motivi sperimentali; c) macchine agricole ed operatrici e filoveicoli veicoli atipici che, indipendentemente dal numero di esemplari prodotti, presentano soluzioni costruttive incompatibili con uno o piu' requisiti stabiliti dalla normativa vigente. 2. Nel caso a) si applica la procedura di «omologazione limitata per piccole serie», nel caso b) si applica la procedura di «omologazione temporanea», mentre nel caso c) a seconda dell'entita' della produzione, si applica la procedura di «omologazione» o di «omologazione limitata per piccole serie». 3. La procedura di omologazione limitata per piccole serie si applica nel caso di veicoli prodotti in serie, con attrezzature o programmi limitati e tali da non giustificare il rilascio di una omologazione nazionale. Nell'allegato VI sono precisati, distinti per categoria di veicoli, i limiti delle piccole serie, con riferimento al tipo comprensivo di varianti e versioni. 4. Nel caso di omologazioni in piu' fasi, laddove sussistano le suddette condizioni di produzione limitata, la procedura di cui al precedente punto 3 trova applicazione anche in sede di omologazione di fasi intermedie relative a trasformazioni ed allestimenti effettuati in serie. 5. La procedura della omologazione limitata per piccole serie differisce da quella relativa alla omologazione nazionale per i seguenti aspetti: a) l'autorita' competente al rilascio sono i Centri, che applicano tale procedura, su richiesta del costruttore, ed a seguito della valutazione preliminare effettuata nell'ambito del controllo di conformita', da cui risultino le condizioni per l'applicabilita' della procedura medesima; b) il Centro che ha rilasciato l'omologazione limitata per piccole serie provvede d'ufficio, quando lo ritiene opportuno, e comunque ad intervalli non superiori a due anni, al controllo dell'entita' della produzione per valutare se ricorrano le condizioni per trasformare l'omologazione limitata per piccole serie in omologazione nazionale, ovvero se siano venuti meno, i requisiti per il rilascio dell'omologazione limitata per piccole serie. Nel primo caso il Centro impone l'obbligo dell'omologazione nazionale, fissando i termini per tale adempimento; nel secondo caso procede alla revoca dell'omologazione rilasciata. Contestualmente a detti controlli, il Centro procede anche all'accertamento della conformita' di produzione, mediante ispezioni sul relativo sistema di controllo previsto dal costruttore; c) per la domanda di omologazione e la redazione dei verbali di prova vale, in quanto applicabile, la procedura prevista per l'omologazione nazionale di cui ai precedenti articoli 4 e 5. Nel caso in cui il costruttore avanzi richiesta di deroga per l'effettuazione di talune prove, la stessa viene valutata dall'Ufficio del Ministero, sulla base di un motivato rapporto del Centro. Sono fatte salve le deroghe di carattere generale gia' ammesse da disposizioni emanate dal Ministero dei trasporti e della navigazione. Sul verbale e sulla scheda di omologazione, vanno annotati gli estremi dei provvedimenti di deroga, eventualmente concessi dal Ministero dei trasporti e della navigazione. 6. Nel caso in cui, successivamente al rilascio della omologazione limitata per piccole serie, il Centro accerti l'esistenza dei requisiti per il passaggio all'omologazione nazionale, il detentore dell'omologazione deve presentare apposita domanda di omologazione unitamente ai relativi versamenti. 7. Qualora l'omologazione limitata per piccole serie sia stata accordata con deroghe, essa puo' essere soggetta a limiti numerici o temporali, e l'eventuale passaggio alla omologazione nazionale e' accordato subordinatamente al completamento di tutte le verifiche e prove previste e, in ogni caso, previa verifica della rispondenza a tutte le nuove prescrizioni tecniche nel frattempo entrate in vigore; 8. A conclusione dell'esito favorevole delle verifiche e prove prescritte, il Centro provvede direttamente alle seguenti incombenze e comunicazioni: a) attribuisce al provvedimento di omologazione una numerazione secondo l'allegato IV; b) redige l'estratto dei dati tecnici finalizzato alla stampa della carta di circolazione, provvedendo nel contempo, all'inserimento degli stessi nel sistema informativo del Ministero dei trasporti e della navigazione. Tale incombenza e' subordinata all'accertamento dell'avvenuto deposito presso il competente Ufficio del Ministero della firma del costruttore o del suo rappresentante da apporre in calce alla dichiarazione di conformita'. 9. Ai fini del controllo dei vincoli, stabiliti nell'atto di omologazione, il costruttore deve, per ciascun tipo omologato, annotare su apposito registro con numerazione progressiva e con l'indicazione della relativa data, le dichiarazioni di conformita' rilasciate. Tale registro deve essere posto a disposizione del Centro che ha effettuato le verifiche e prove, per essere consultato in qualsiasi momento. 10. La procedura di omologazione temporanea, si applica ai veicoli che presentano soluzioni costruttive innovative, oppure incompatibili con uno o piu' requisiti stabiliti dalle norme vigenti, e puo' essere ammessa unicamente nell'ambito di un programma di sperimentazione finalizzato alla acquisizione di dati per la modifica di norme vigenti. 11. L'omologazione temporanea e' subordinata a preventiva autorizzazione da parte dell'Ufficio del Ministero in base ad un circostanziato rapporto del Centro. 12. La procedura di omologazione temporanea e' caratterizzata dai seguenti aspetti procedurali: a) l'Autorita' competente al rilascio e' l'Ufficio del Ministero; b) la validita' dell'omologazione temporanea e' limitata nel tempo e per un precisato numero di esemplari prodotti; c) nella domanda deve essere specificato il periodo previsto per la sperimentazione ed i motivi per i quali il veicolo non puo' ottenere l'omologazione in base alla normativa vigente; d) ai fini del controllo dei vincoli temporali e numerici stabiliti nell'atto di omologazione, nonche' della valutazione dei risultati delle sperimentazioni, il costruttore, per ciascun tipo omologato, deve annotare su un apposito registro, con numerazione progressiva e con l'indicazione della relativa data, le dichiarazioni di conformita' rilasciate. Tale registro deve essere posto a disposizione del Centro che ha effettuato le verifiche e prove per essere consultato in qualsiasi momento; e) il Centro, effettuate le verifiche e prove, trasmette all'Ufficio del Ministero il fascicolo di omologazione, comprensivo di un parere circa l'ammissibilita' della deroga proposta, nonche' delle proposte di emendamento alla normativa tecnica vigente; f) al termine del periodo di sperimentazione, il Centro inoltra all'Ufficio del Ministero un rapporto sui risultati ottenuti, con le proposte di emendamento alla normativa tecnica vigente. Sulla base dei risultati ottenuti, sara' valutata l'opportunita' di apportare modifiche alla normativa. 12. Qualora nel periodo di validita' dell'omologazione temporanea emergano elementi tali da far sorgere dubbi sui requisiti di sicurezza della sperimentazione, a giudizio insindacabile del Ministero dei trasporti e della navigazione l'omologazione accordata puo' essere revocata, e tutti i veicoli risultanti dai registri debbono essere adeguati alla normativa vigente. 13. Nel caso che la sperimentazione dia esito positivo e che la norma sia stata conseguentemente emendata, il costruttore, con apposita domanda, puo' chiedere di convertire l'omologazione temporanea in omologazione definitiva. 14. Per le omologazioni di cui al comma 1 del presente articolo vale, in quanto applicabile, quanto previsto dagli articoli 7 e 8.».