Art. 5.
Modifiche  al  decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
                        2 maggio 2001, n. 277

  1.  All'articolo 9,  comma 1,  lettera c), del decreto del Ministro
dei  trasporti  e  della  navigazione  del  2 maggio  2001, n. 277, e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  dopo  le  parole  «macchine
agricole  ed  operatrici  e  filoveicoli»  sono  aggiunte  le  parole
«veicoli atipici».
 
          Nota all'art. 5:
              - Si riporta il testo dell'art. 9 del citato decreto n.
          277 del 2001, come modificato dal presente decreto:
              «Art.  9  (Deroghe  e  procedure  alternative). - 1. Il
          Ministero   dei  trasporti  e  della  navigazione  puo',  a
          richiesta  del  costruttore,  esentare dall'applicazione di
          una  o  piu'  prescrizioni  tecniche previste dalla vigente
          normativa per l'omologazione nei seguenti casi:
                a) veicoli  prodotti  in  piccole  serie,  laddove il
          limitato  numero  di  esemplari giustifichi tecnicamente ed
          economicamente l'omissione di talune prove;
                b) quando  la  deroga richiesta, relativa ai veicoli,
          sia ritenuta necessaria per motivi sperimentali;
                c) macchine  agricole  ed  operatrici  e  filoveicoli
          veicoli   atipici  che,  indipendentemente  dal  numero  di
          esemplari   prodotti,   presentano   soluzioni  costruttive
          incompatibili  con  uno  o  piu'  requisiti stabiliti dalla
          normativa vigente.
              2. Nel caso a) si applica la procedura di «omologazione
          limitata  per  piccole  serie»,  nel  caso b) si applica la
          procedura  di «omologazione temporanea», mentre nel caso c)
          a  seconda  dell'entita'  della  produzione,  si applica la
          procedura di «omologazione» o di «omologazione limitata per
          piccole serie».
              3.  La  procedura  di omologazione limitata per piccole
          serie si applica nel caso di veicoli prodotti in serie, con
          attrezzature   o   programmi   limitati   e   tali  da  non
          giustificare  il  rilascio  di  una omologazione nazionale.
          Nell'allegato  VI sono precisati, distinti per categoria di
          veicoli,  i  limiti delle piccole serie, con riferimento al
          tipo comprensivo di varianti e versioni.
              4.  Nel  caso  di  omologazioni  in  piu' fasi, laddove
          sussistano  le  suddette condizioni di produzione limitata,
          la   procedura   di   cui   al  precedente  punto  3  trova
          applicazione   anche   in  sede  di  omologazione  di  fasi
          intermedie   relative   a  trasformazioni  ed  allestimenti
          effettuati in serie.
              5. La procedura della omologazione limitata per piccole
          serie  differisce  da  quella  relativa  alla  omologazione
          nazionale per i seguenti aspetti:
                a) l'autorita'  competente al rilascio sono i Centri,
          che applicano tale procedura, su richiesta del costruttore,
          ed  a  seguito  della  valutazione  preliminare  effettuata
          nell'ambito  del controllo di conformita', da cui risultino
          le   condizioni   per   l'applicabilita'   della  procedura
          medesima;
                b) il   Centro   che   ha  rilasciato  l'omologazione
          limitata  per  piccole  serie provvede d'ufficio, quando lo
          ritiene opportuno, e comunque ad intervalli non superiori a
          due  anni,  al  controllo dell'entita' della produzione per
          valutare   se   ricorrano  le  condizioni  per  trasformare
          l'omologazione  limitata  per piccole serie in omologazione
          nazionale,  ovvero se siano venuti meno, i requisiti per il
          rilascio  dell'omologazione limitata per piccole serie. Nel
          primo  caso  il  Centro  impone l'obbligo dell'omologazione
          nazionale,  fissando  i  termini  per tale adempimento; nel
          secondo   caso   procede   alla   revoca  dell'omologazione
          rilasciata.  Contestualmente  a  detti controlli, il Centro
          procede   anche   all'accertamento   della  conformita'  di
          produzione,  mediante  ispezioni  sul  relativo  sistema di
          controllo previsto dal costruttore;
                c) per  la domanda di omologazione e la redazione dei
          verbali  di prova vale, in quanto applicabile, la procedura
          prevista  per l'omologazione nazionale di cui ai precedenti
          articoli 4  e  5.  Nel  caso  in  cui il costruttore avanzi
          richiesta di deroga per l'effettuazione di talune prove, la
          stessa  viene  valutata  dall'Ufficio  del Ministero, sulla
          base  di  un motivato rapporto del Centro. Sono fatte salve
          le   deroghe   di   carattere   generale  gia'  ammesse  da
          disposizioni  emanate  dal  Ministero dei trasporti e della
          navigazione.  Sul  verbale  e sulla scheda di omologazione,
          vanno  annotati  gli  estremi  dei provvedimenti di deroga,
          eventualmente  concessi dal Ministero dei trasporti e della
          navigazione.
              6.  Nel  caso in cui, successivamente al rilascio della
          omologazione  limitata per piccole serie, il Centro accerti
          l'esistenza dei requisiti per il passaggio all'omologazione
          nazionale,  il  detentore dell'omologazione deve presentare
          apposita  domanda  di  omologazione  unitamente ai relativi
          versamenti.
              7.  Qualora  l'omologazione  limitata per piccole serie
          sia  stata accordata con deroghe, essa puo' essere soggetta
          a limiti numerici o temporali, e l'eventuale passaggio alla
          omologazione  nazionale  e'  accordato  subordinatamente al
          completamento  di tutte le verifiche e prove previste e, in
          ogni  caso,  previa  verifica  della rispondenza a tutte le
          nuove   prescrizioni  tecniche  nel  frattempo  entrate  in
          vigore;
                8. A    conclusione   dell'esito   favorevole   delle
          verifiche   e   prove   prescritte,   il   Centro  provvede
          direttamente alle seguenti incombenze e comunicazioni:
                a) attribuisce  al  provvedimento di omologazione una
          numerazione secondo l'allegato IV;
                b) redige  l'estratto  dei  dati  tecnici finalizzato
          alla  stampa  della  carta di circolazione, provvedendo nel
          contempo,   all'inserimento   degli   stessi   nel  sistema
          informativo   del   Ministero   dei   trasporti   e   della
          navigazione.
              Tale   incombenza   e'   subordinata   all'accertamento
          dell'avvenuto  deposito  presso  il  competente Ufficio del
          Ministero   della   firma   del   costruttore   o  del  suo
          rappresentante  da  apporre  in calce alla dichiarazione di
          conformita'.
              9.   Ai  fini  del  controllo  dei  vincoli,  stabiliti
          nell'atto di omologazione, il costruttore deve, per ciascun
          tipo   omologato,   annotare   su   apposito  registro  con
          numerazione  progressiva e con l'indicazione della relativa
          data,  le  dichiarazioni  di  conformita'  rilasciate. Tale
          registro deve essere posto a disposizione del Centro che ha
          effettuato  le  verifiche e prove, per essere consultato in
          qualsiasi momento.
              10. La procedura di omologazione temporanea, si applica
          ai veicoli che presentano soluzioni costruttive innovative,
          oppure  incompatibili  con  uno  o piu' requisiti stabiliti
          dalle  norme  vigenti,  e  puo'  essere  ammessa unicamente
          nell'ambito  di un programma di sperimentazione finalizzato
          alla acquisizione di dati per la modifica di norme vigenti.
              11.   L'omologazione   temporanea   e'   subordinata  a
          preventiva   autorizzazione   da   parte  dell'Ufficio  del
          Ministero in base ad un circostanziato rapporto del Centro.
              12.   La   procedura   di  omologazione  temporanea  e'
          caratterizzata dai seguenti aspetti procedurali:
                a) l'Autorita'  competente  al  rilascio e' l'Ufficio
          del Ministero;
                b) la   validita'   dell'omologazione  temporanea  e'
          limitata  nel  tempo e per un precisato numero di esemplari
          prodotti;
                c) nella  domanda  deve essere specificato il periodo
          previsto  per la sperimentazione ed i motivi per i quali il
          veicolo  non  puo'  ottenere  l'omologazione  in  base alla
          normativa vigente;
                d) ai  fini  del  controllo  dei  vincoli temporali e
          numerici stabiliti nell'atto di omologazione, nonche' della
          valutazione   dei   risultati   delle  sperimentazioni,  il
          costruttore,  per  ciascun tipo omologato, deve annotare su
          un  apposito  registro,  con  numerazione progressiva e con
          l'indicazione  della  relativa  data,  le  dichiarazioni di
          conformita'  rilasciate.  Tale registro deve essere posto a
          disposizione  del  Centro  che ha effettuato le verifiche e
          prove per essere consultato in qualsiasi momento;
                e) il   Centro,  effettuate  le  verifiche  e  prove,
          trasmette   all'Ufficio   del  Ministero  il  fascicolo  di
          omologazione,    comprensivo    di    un    parere    circa
          l'ammissibilita'   della  deroga  proposta,  nonche'  delle
          proposte di emendamento alla normativa tecnica vigente;
                f) al  termine  del  periodo  di  sperimentazione, il
          Centro  inoltra  all'Ufficio  del Ministero un rapporto sui
          risultati  ottenuti,  con  le  proposte di emendamento alla
          normativa   tecnica   vigente.  Sulla  base  dei  risultati
          ottenuti,   sara'   valutata  l'opportunita'  di  apportare
          modifiche alla normativa.
              12.  Qualora nel periodo di validita' dell'omologazione
          temporanea  emergano elementi tali da far sorgere dubbi sui
          requisiti  di  sicurezza  della sperimentazione, a giudizio
          insindacabile   del   Ministero   dei   trasporti  e  della
          navigazione  l'omologazione accordata puo' essere revocata,
          e  tutti  i  veicoli risultanti dai registri debbono essere
          adeguati alla normativa vigente.
              13.  Nel caso che la sperimentazione dia esito positivo
          e  che  la  norma  sia  stata conseguentemente emendata, il
          costruttore,   con   apposita  domanda,  puo'  chiedere  di
          convertire   l'omologazione   temporanea   in  omologazione
          definitiva.
              14.  Per le omologazioni di cui al comma 1 del presente
          articolo vale, in quanto applicabile, quanto previsto dagli
          articoli 7 e 8.».