Art. 6.
                        Verifiche periodiche

  1.  Le  verifiche  periodiche dei trenini turistici sono effettuate
annualmente,  a  cura  dei  competenti  uffici  dei Sistemi Integrati
Infrastrutture  e  Trasporti  del  Ministero  dei  trasporti, su ogni
veicolo  componente il complesso ai sensi e con le modalita' previste
dall'articolo 80 del Codice della strada.
 
          Nota all'art. 6:
              - Il  testo  dell'art. 80 del Codice della strada cosi'
          recita:
              «Art.  80  (Revisioni).  - 1. II Ministro dei trasporti
          stabilisce,  con  propri  decreti,  i criteri, i tempi e le
          modalita'  per  l'effettuazione  della revisione generale o
          parziale  delle  categorie  di  veicoli a motore e dei loro
          rimorchi,  al  fine  di accertare che sussistano in essi le
          condizioni   di   sicurezza   per   la  circolazione  e  di
          silenziosita'   e   che  i  veicoli  stessi  non  producano
          emanazioni  inquinanti  superiori  ai limiti prescritti; le
          revisioni,  salvo  quanto stabilito nei commi 8 e seguenti,
          sono  effettuate  a  cura  degli  uffici  provinciali della
          Direzione  generale  della  M.C.T.C.  Nel  regolamento sono
          stabiliti  gli  elementi  su  cui deve essere effettuato il
          controllo   tecnico   dei   dispositivi  che  costituiscono
          l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini
          della sicurezza stessa.
              2.  Le  prescrizioni  contenute  nei decreti emanati in
          applicazione  del  comma 1  sono  mantenute  in armonia con
          quelle  contenute  nelle  direttive della Comunita' europea
          relative al controllo tecnico dei veicoli a motore.
              3.  Per  le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al
          trasporto  di cose o ad uso speciale di massa complessiva a
          pieno  carico  non  superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli
          per  trasporto  promiscuo la revisione deve essere disposta
          entro  quattro  anni dalla data di prima immatricolazione e
          successivamente   ogni   due   anni,   nel  rispetto  delle
          specifiche  decorrenze previste dalle direttive comunitarie
          vigenti in materia.
              4.  Per i veicoli destinati al trasporto di persone con
          numero  di  posti  superiore  a  nove  compreso  quello del
          conducente,  per  gli autoveicoli destinati al trasporti di
          cose  o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico
          superiore  a  3,5  t, per i rimorchi di massa complessiva a
          pieno  carico  superiore  a  3,5  t,  per  i  taxi,  per le
          autoambulanze,   per  i  veicoli  adibiti  a  noleggio  con
          conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere
          disposta annualmente, salvo che siano stati gia' sottoposti
          nell'anno  in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e
          6.
              5.  Gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C.,
          anche  su  segnalazione degli organi di polizia stradale di
          cui  all'art.  12,  qualora sorgano dubbi sulla persistenza
          dei  requisiti  di  sicurezza,  rumorosita' ed inquinamento
          prescritti,   possono  ordinare  in  qualsiasi  momento  la
          revisione di singoli veicoli.
              6.  I  decreti  contenenti  la disciplina relativa alla
          revisione  limitata al controllo dell'inquinamento acustico
          ed   atmosferico   sono   emanati   sentito   il  Ministero
          dell'ambiente.
              7.  In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a
          motore o rimorchi abbiano subito gravi danni in conseguenza
          dei   quali  possono  sorgere  dubbi  sulle  condizioni  di
          sicurezza  per  la  circolazione,  gli  organi  di  polizia
          stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, intervenuti per i
          rilievi,  sono tenuti a darne notizia al competente ufficio
          della Direzione generale della M.C.T.C. per la adozione dei
          provvedimento di revisione singola.
              8.  Il Ministro dei trasporti, al fine di assicurare in
          relazione  a particolari e contingenti situazioni operative
          degli  uffici  provinciali  della  Direzione generale della
          M.C.T.C., il rispetto dei termini previsti per le revisioni
          periodiche  dei  veicoli  a  motore  capaci di contenere al
          massimo  sedici  persone compreso il conducente, ovvero con
          massa  complessiva  a  pieno  carico fino a 3,5 t, puo' per
          singole  province  individuate con proprio decreto affidare
          in   concessione  quinquennale  le  suddette  revisioni  ad
          imprese   di   autoriparazione   che  svolgono  la  propria
          attivita'   nel   campo   della  meccanica  e  motoristica,
          carrozzeria,  elettrauto  e gommista ovvero ad imprese che,
          esercendo  in prevalenza attivita' di commercio di veicoli,
          esercitino    altresi',   con   carattere   strumentale   o
          accessorio,  l'attivita'  di  autoriparazione. Tali imprese
          devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti
          attivita'  di  autoripa-razione di cui all'art. 2, comma 1,
          della  legge 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni
          possono essere altresi' affidate in concessione ai consorzi
          e  alle societa' consortili, anche in forma di cooperativa,
          appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno
          in  una  diversa  sezione del medesimo registro, in modo da
          garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni.
              9.  Le  imprese  di  cui  al  comma 8  devono essere in
          possesso    di    requisiti    tecnico-professionali,    di
          attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle
          attivita'   di  verifica  e  controllo  per  le  revisioni,
          precisati  nel  regolamento;  il titolare della ditta o, in
          sua vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso
          dei  requisiti  personali  e  professionali  precisati  nel
          regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto
          il  periodo  della  concessione.  Il Ministro dei trasporti
          definisce  con  proprio  decreto  le  modalita'  tecniche e
          amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di
          cui al comma 8.
              10.  Il  Ministero  dei  trasporti - Direzione generale
          della  M.C.T.C. effettua periodici controlli sulle officine
          delle  imprese  di  cui  al  comma 8  e  controlli, anche a
          campione,  sui  veicoli  sottoposti  a  revisione presso le
          medesime.   I  controlli  periodici  sulle  officine  delle
          imprese di cui al comma 8 sono effettuati, con le modalita'
          di  cui  all'art.  19,  commi 1,  2,  3,  e  4, della legge
          1° dicembre  1986,  n.  870,  da  personale della Direzione
          generale  della M.C.T.C. in possesso di laurea ad indirizzo
          tecnico  ed  inquadrato  in qualifiche funzionali e profili
          professionali   corrispondenti  alle  qualifiche  della  ex
          carriera  direttiva tecnica, individuati nel regolamento. I
          relativi  importi  a  carico delle officine dovranno essere
          versati  in conto corrente postale ed affluire alle entrate
          dello  Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero
          dei  trasporti, la cui denominazione viene conseguentemente
          modificata dal Ministro del tesoro.
              11.  Nel  caso  in  cui,  nel  corso  dei controlli, si
          accerti  che  l'impresa  non  sia  piu'  in  possesso delle
          necessarie  attrezzature,  oppure  che  le  revisioni siano
          state effettuate in difformita' dalle prescrizioni vigenti,
          le  concessioni  relative  ai  compiti  di  revisione  sono
          revocate.
              12.  Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, di
          concerto  con il Ministro del tesoro, stabilisce le tariffe
          per  le  operazioni  di  revisione  svolte  dalla Direzione
          generale  della M.C.T.C. e dalle imprese di cui al comma 8,
          nonche'   quelle  inerenti  ai  controlli  periodici  sulle
          officine   ed   ai  controlli  a  campione  effettuati  dal
          Ministero   dei   trasporti -   Direzione   generale  della
          M.C.T.C., ai sensi del comma 10.
              13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con
          le  modalita'  che  saranno  stabilite con disposizioni del
          Ministro dei trasporti, trasmettono all'ufficio provinciale
          competente della Direzione generale della M.C.T.C. la carta
          di   circolazione,   la   certificazione   della  revisione
          effettuata  con  indicazione  delle operazioni di controllo
          eseguite  e degli interventi prescritti effettuati, nonche'
          l'attestazione   del   pagamento  della  tariffa  da  parte
          dell'utente, al fine della relativa annotazione sulla carta
          di  circolazione  cui si dovra' procedere entro e non oltre
          sessanta   giorni   dal  ricevimento  della  carta  stessa.
          Effettuato tale adempimento, la carta di circolazione sara'
          a  disposizione  presso gli uffici della Direzione generale
          della  M.C.T.C.  per il ritiro da parte delle officine, che
          provvederanno  a restituirla all'utente. Fino alla avvenuta
          annotazione  sulla  carta di circolazione la certificazione
          dell'impresa  che  ha effettuato la revisione sostituisce a
          tutti gli effetti la carta di circolazione.
              14.  Chiunque  circola con un veicolo che non sia stato
          presentato  alla  prescritta  revisione  e'  soggetto  alla
          sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da euro
          143,19  a  euro  572,76.  Tale sanzione e' raddoppiabile in
          caso di revisione omessa per piu' di una volta in relazione
          alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti ovvero nel
          caso  in  cui  si  circoli  con  un  veicolo  sospeso dalla
          circolazione  in attesa dell'esito della revisione. Da tali
          violazioni  discende  la sanzione amministrativa accessoria
          del  ritiro  della  carta di circolazione, secondo le norme
          del capo I, sezione II, del titolo VI.
              15.  Le  imprese di cui al comma 8, nei confronti delle
          quali  sia  stato  accertato da parte dei competenti uffici
          provinciali  della  Direzione  generale  della  M.C.T.C. il
          mancato  rispetto  del  termini e delle modalita' stabiliti
          dal  Ministro  dei  trasporti  ai  sensi del comma 13, sono
          soggette  alla sanzione amministrativa del pagamento di una
          somma  da  euro 357,43 a euro 1.432,99. Se nell'arco di due
          anni   decorrenti   dalla   prima   vengono  accertate  tre
          violazioni,  l'ufficio provinciale della Direzione generale
          della M.C.T.C. revoca la concessione.
              16.  L'accertamento della falsita' della certificazione
          di  revisione comporta la cancellazione dal registro di cui
          al comma 8.
              17.    Chiunque    produce   agli   organi   competenti
          attestazione  di  revisione falsa e' soggetto alla sanzione
          amministrativa  del pagamento di una somma da euro 357,43 a
          euro  1.432,99.  Da  tale  violazione  discende la sanzione
          amministrativa   accessoria   del  ritiro  della  carta  di
          circolazione,  secondo le norme del capo I, sezione II, del
          titolo VI.».