Art. 7.
Immatricolazione e documenti di circolazione dei veicoli componenti i
                          trenini turistici

  1.   La   circolazione   dei   trenini   turistici  e'  subordinata
all'immatricolazione,  ai  sensi  dell'articolo 93  del  Codice della
strada,  dei  componenti  il complesso, ognuno dei quali e' dotato di
targa e carta di circolazione.
  2. Sulla carta di circolazione dell'autoveicolo sono indicati anche
la   fabbrica   ed  il  tipo  dei  rimorchi  trainabili,  nonche'  le
caratteristiche  di  lunghezza massima e massa massima verificata del
complesso  ed  altre eventuali annotazioni ritenute indispensabili ai
fini della sicurezza della circolazione.
  3.  L'ultimo  veicolo componente il complesso, ai sensi del comma 4
dell'articolo 100  del Codice della strada, deve essere munito di una
targa ripetitrice con i dati di immatricolazione dell'autoveicolo.
 
          Nota all'art. 7:
              - Per il testo degli articoli 93 e 100 del Codice della
          strada si vedano le note alle premesse.