Art. 7. Immatricolazione e documenti di circolazione dei veicoli componenti i trenini turistici 1. La circolazione dei trenini turistici e' subordinata all'immatricolazione, ai sensi dell'articolo 93 del Codice della strada, dei componenti il complesso, ognuno dei quali e' dotato di targa e carta di circolazione. 2. Sulla carta di circolazione dell'autoveicolo sono indicati anche la fabbrica ed il tipo dei rimorchi trainabili, nonche' le caratteristiche di lunghezza massima e massa massima verificata del complesso ed altre eventuali annotazioni ritenute indispensabili ai fini della sicurezza della circolazione. 3. L'ultimo veicolo componente il complesso, ai sensi del comma 4 dell'articolo 100 del Codice della strada, deve essere munito di una targa ripetitrice con i dati di immatricolazione dell'autoveicolo.
Nota all'art. 7: - Per il testo degli articoli 93 e 100 del Codice della strada si vedano le note alle premesse.