Art. 9.
Riconoscimento  dei  requisiti tecnici di idoneita' alla circolazione
dei  trenini  turistici  immessi in circolazione o approvati in altri
Stati  membri  dell'Unione  europea  o in Turchia o in Stati aderenti
                   allo spazio economico europeo.

  1. I trenini turistici immessi in circolazione o approvati in altri
Stati   membri   dell'Unione   europea,  dalla  Turchia,  o  aderenti
all'accordo  sullo  spazio  economico  europeo,  per  l'immissione in
circolazione  su  strada  in  Italia  sono  soggetti a verifica delle
condizioni  di  sicurezza  del prodotto e di protezione degli utenti,
sulla base di certificazioni rilasciate nei Paesi di provenienza.
  2.  La  verifica  di  cui  al  comma 1,  ove  si evinca da un esame
documentale  che  le  condizioni  di  sicurezza  del  prodotto  e  di
protezione  degli  utenti  sono  equivalenti  o  superiori  a  quelle
richieste  dal  presente  regolamento, non comporta la ripetizione di
controlli  gia'  esperiti  nell'ambito  dell'originaria  procedura di
approvazione.