IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  il  decreto  legislativo  24 febbraio  1997,  n. 46, recante
attuazione  della  direttiva  93/42/CEE,  concernente  i  dispositivi
medici, e successive modificazioni;
  Vista  la  direttiva  2005/50/CE  della Commissione, dell'11 agosto
2005,   relativa  alla  riclassificazione  delle  protesi  articolari
dell'anca,  del  ginocchio  e della spalla nel quadro della direttiva
93/42/CEE, concernente i dispositivi medici;
  Vista  la  legge  25 gennaio 2006, n. 29, recante «Disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee. Legge comunitaria 2005.», ed in particolare
l'articolo 1 e l'allegato A;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 marzo 2007;
  Sulla  proposta  dei  Ministri  per  le  politiche  europee e della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  degli  affari  esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  Modifiche all'allegato IX del decreto legislativo n. 46 del 1997
  1.  In  deroga  alle  regole  di  cui  all'allegato  IX del decreto
legislativo  24 febbraio  1997, n. 46, e successive modificazioni, le
protesi  dell'anca,  del  ginocchio  e  della  spalla rientrano nella
classe III.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.  10,  comna  3 del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - Il  decreto  legislativo  24 febbraio 1997, n. 46, e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 6 marzo 1997, n. 54,
          supplemento ordinario.
              - La  direttiva  93/42/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          12 luglio 1993, n. L 169.
              - La  direttiva 2005/50/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          12 agosto 2005, n. L 210.
              - Il  testo  dell'art.  1  e  l'allegato A, della legge
          25 gennaio  2006,  n.  29,  pubblicato  Gazzetta  Ufficiale
          8 febbraio  2006,  n.  32,  supplemento  ordinario,  e'  il
          seguente:
              «Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comunitarie).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad
          adottare,  entro  il termine di diciotto mesi dalla data di
          entrata   in   vigore   della  presente  legge,  i  decreti
          legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
          alle  direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
          A e B.
              2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto
          dell'art.  14  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del
          Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro con
          competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
          concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
          giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e con gli altri
          Ministri   interessati   in   relazione  all'oggetto  della
          direttiva.
              3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato  B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
          sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
          direttive  elencate  nell'allegato  A, sono trasmessi, dopo
          l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
          alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
          perche'  su  di  essi sia espresso il parere dei competenti
          organi  parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
          trasmissione,  i decreti sono emanati anche in mancanza del
          parere.  Qualora  il  termine  per l'espressione del parere
          parlamentare  di  cui  al  presente comma, ovvero i diversi
          termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni
          che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
          5  o  successivamente,  questi  ultimi  sono  prorogati  di
          novanta giorni.
              4.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  della  direttiva  2003/123/CE,  della direttiva
          2004/9/CE,  della  direttiva  2004/36/CE,  della  direttiva
          2004/49/CE,  della  direttiva  2004/50/CE,  della direttiva
          2004/54/CE,  della  direttiva  2004/80/CE,  della direttiva
          2004/81/CE,  della  direttiva  2004/83/CE,  della direttiva
          2004/113/CE  della  direttiva  2005/14/CE,  della direttiva
          2005/19/CE,  della  direttiva  2005/28/CE,  della direttiva
          2005/36/CE  e  della  direttiva  2005/60/CE  sono corredati
          dalla  relazione  tecnica  di cui all'art. 11-ter, comma 2,
          della   legge   5 agosto   1978,   n.   468,  e  successive
          modificazioni.  Su  di  essi  e'  richiesto anche il parere
          delle  commissioni  parlamentari  competenti  per i profili
          finanziari.  Il  Governo,  ove non intenda conformarsi alle
          condizioni   formulate   con  riferimento  all'esigenza  di
          garantire  il  rispetto  dell'art.  81, quarto comma, della
          Costituzione,  ritrasmette  alle  Camere i testi, corredati
          dei  necessari  elementi integrativi di informazione, per i
          pareri   definitivi  delle  commissioni  competenti  per  i
          profili  finanziari, che devono essere espressi entro venti
          giorni.
              5.  Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
          di  ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
          rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi fissati dalla
          presente  legge,  il Governo puo' emanare, con la procedura
          indicata  nei  commi 2,  3  e 4, disposizioni integrative e
          correttive  dei  decreti  legislativi  emanati ai sensi del
          comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
              6.  Entro  tre anni dalla data di entrata in vigore del
          decreto   legislativo   di  cui  al  comma 1  adottato  per
          l'attuazione    della   direttiva   2004/109/CE,   di   cui
          all'allegato  B,  il  Governo,  nel rispetto dei principi e
          criteri  direttivi  di  cui  all'art.  3 e con la procedura
          prevista  dal  presente articolo, puo' emanare disposizioni
          integrative  e  correttive  al  fine  di tenere conto delle
          eventuali   disposizioni   di   attuazione  adottate  dalla
          Commissione  europea  secondo  la procedura di cui all'art.
          27, paragrafo 2, della medesima direttiva.
              7. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
          comma,  della  Costituzione  e dall'art. 16, comma 3, della
          legge  4 febbraio 2005, n. 11, si applicano le disposizioni
          di cui all'art. 11, comma 8, della medesima legge n. 11 del
          2005.
              8.  Il  Ministro per le politiche comunitarie, nel caso
          in  cui  una  o  piu' deleghe di cui al comma 1 non risulti
          ancora   esercitata  trascorsi  quattro  mesi  dal  termine
          previsto  dalla  direttiva per la sua attuazione, trasmette
          alla  Camera  dei deputati e al Senato della Repubblica una
          relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con
          competenza   istituzionale  prevalente  per  la  materia  a
          giustificazione  del  ritardo. Il Ministro per le politiche
          comunitarie  ogni  quattro  mesi informa altresi' la Camera
          dei  deputati  e  il Senato della Repubblica sullo stato di
          attuazione  delle  direttive da parte delle regioni e delle
          province autonome nelle materie di loro competenza.
              9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari  di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive comprese negli allegati A e B,
          ritrasmette   con  le  sue  osservazioni  e  con  eventuali
          modificazioni  i testi alla Camera dei deputati e al Senato
          della  Repubblica.  Decorsi  trenta  giorni  dalla  data di
          ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
          nuovo parere.».
                                                          «Allegato A
              2004/10/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
          dell'11 febbraio  2004, concernente il ravvicinamento delle
          disposizioni  legislative,  regolamentari ed amministrative
          relative  all'applicazione dei principi di buona pratica di
          laboratorio  e  al controllo della loro applicazione per le
          prove sulle sostanze chimiche.
              2004/23/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          31 marzo  2004, sulla definizione di norme di qualita' e di
          sicurezza   per   la  donazione,  l'approvvigionamento,  il
          controllo,  la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio
          e la distribuzione di tessuti e cellule umani.
              2004/41/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          21 aprile  2004,  che abroga alcune direttive recanti norme
          sull'igiene  dei  prodotti  alimentari  e  le  disposizioni
          sanitarie  per  la  produzione  e la commercializzazione di
          determinati   prodotti  di  origine  animale  destinati  al
          consumo  umano  e che modifica la direttiva 89/662/CEE e la
          direttiva 92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE
          del Consiglio.
              2004/68/CE  del  Consiglio,  del  26 aprile  2004,  che
          stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e
          il  transito  nella Comunita' di determinati ungulati vivi,
          che   modifica  la  direttiva  90/426/CEE  e  la  direttiva
          92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE.
              2004/107/CE dei Parlamento europeo e del Consiglio, del
          15 dicembre  2004,  concernente  l'arsenico,  il cadmio, il
          mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici
          nell'aria ambiente.
              2004/114/CE   del   Consiglio,  del  13 dicembre  2004,
          relativa  alle  condizioni  di  ammissione dei cittadini di
          Paesi  terzi  per  motivi  di  studio,  scambio  di alunni,
          tirocinio non retribuito o volontariato.
              2004/117/CE  del  Consiglio,  del 22 dicembre 2004, che
          modifica  la direttiva 66/401/CEE, la direttiva 66/402/CEE,
          la  direttiva  2002/54/CE,  la  direttiva  2002/55/CE  e la
          direttiva 2002/57/CE per quanto riguarda gli esami eseguiti
          sotto  sorveglianza ufficiale e l'equivalenza delle sementi
          prodotte in Paesi terzi.
              2005/1/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          9 marzo  2005,  che  modifica  la  direttiva 73/239/CEE, la
          direttiva 85/611/CEE, la direttiva 91/675/CEE, la direttiva
          92/49/CEE  e  la  direttiva  93/6/CEE  del  Consiglio  e la
          direttiva  94/19/CE,  la  direttiva  98/78/CE, la direttiva
          2000/12/CE,   la   direttiva   2001/34/CE,   la   direttiva
          2002/83/CE  e  la direttiva 2002/87/CE al fine di istituire
          una  nuova  struttura  organizzativa  per  i  comitati  del
          settore dei servizi finanziari.
              2005/29/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
          del-l'11 maggio  2005,  relativa  alle pratiche commerciali
          sleali  tra imprese e consumatori nel mercato interno e che
          modifica   la  direttiva  84/450/CEE  del  Consiglio  e  le
          direttive  97/7/CE,  98/27/CE  e  2002/65/CE dei Parlamento
          europeo  e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004
          del  Parlamento  europeo  e del Consiglio («direttiva sulle
          pratiche commerciali sleali»).
              2005/50/CE   della  Commissione,  dell'11 agosto  2005,
          relativa  alla  riclassificazione  delle protesi articolari
          dell'anca,  del  ginocchio  e della spalla nel quadro della
          direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici.».
          Nota all'art. 1:
              - Il  titolo  dell'allegato  IX del decreto legislativo
          24 febbraio  1997,  n.  46,  citato  nelle  premesse, cosi'
          recita: «CRITERI DI CLASSIFICAZIONE».