Art. 2.
                             Definizione
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  per  protesi  dell'anca, del
ginocchio  e  della spalla s'intende un componente impiantabile di un
sistema  di  protesi  articolare  totale,  destinato  a  svolgere una
funzione simile ad un'articolazione naturale dell'anca, del ginocchio
o della spalla. Sono esclusi dalla presente definizione i dispositivi
complementari (viti, cunei, lastre o strumenti).