Art. 3.
                    Valutazione della conformita'
  1. Le protesi dell'anca, del ginocchio e della spalla, sottoposte a
una   procedura   di   valutazione   della   conformita',   a   norma
dell'articolo 11,   comma 4,   lettera a),  del  decreto  legislativo
24 febbraio 1997, n. 46, prima del 1° settembre 2007, sono oggetto di
una  valutazione  della  conformita'  complementare  conformemente al
punto  4  dell'allegato II del citato decreto legislativo, al fine di
ottenere   il   rilascio   di   un  certificato  CE  di  esame  della
progettazione  entro  il  1° settembre 2009. La presente disposizione
non  preclude  al  fabbricante  la  possibilita'  di  presentare  una
richiesta  di valutazione della conformita' a norma dell'articolo 11,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46.
  2. Le protesi dell'anca, del ginocchio e della spalla, sottoposte a
una    procedura   di   valutazione   della   conformita'   a   norma
dell'articolo 11,   comma 4,   lettera b),  numero  3),  del  decreto
legislativo  24 febbraio  1997,  n.  46, prima del 1° settembre 2007,
possono   essere   oggetto   di  una  valutazione  della  conformita'
complementare  come  dispositivi  medici  della  classe  III  a norma
dell'articolo 11,  comma 1,  lettera b),  numeri  1)  o  2), entro il
1° settembre  2010.  La presente disposizione preclude al fabbricante
la  possibilita'  di  presentare  una  richiesta di valutazione della
conformita'   a  norma  dell'articolo 11,  comma 1,  lettera a),  del
decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46.
 
          Nota all'art. 3:
              - Il  testo  dell'art.  11,  comma  1, lettere a) e b),
          comma  4,  lettere  a)  e b), e l'allegato II, punto 4, del
          citato  decreto  legislativo  24 febbraio 1997, n. 46 e' il
          seguente:
              «Art.  11  (Valutazione  della  conformita). - 1. Per i
          dispositivi appartenenti alla classe III, ad esclusione dei
          dispositivi  su  misura  e  dei  dispositivi  destinati  ad
          indagini   cliniche,   il   fabbricante   deve,   ai   fini
          dell'apposizione della marcatura CE:
                a) seguire  la  procedura  per  la  dichiarazione  di
          conformita'   CE  (sistema  completo  di  assicurazione  di
          qualita) di cui all'allegato II, oppure
                b) seguire  la procedura relativa alla certificazione
          CE  di  conformita'  del  tipo  di  cui  all'allegato  III,
          unitamente:
                  1)  alla procedura relativa alla verifica CE di cui
          all'allegato IV, oppure
                  2)  alla  procedura  relativa alla dichiarazione di
          conformita'  CE  (garanzia di qualita' della produzione) di
          cui all'allegato V.
                (omissis).
              4.  Per  i  dispositivi  appartenenti  alla classe IIb,
          diversi   dai  dispositivi  su  misura  e  dai  dispositivi
          destinati   ad   indagini  cliniche,  il  fabbricante  deve
          seguire, ai fini dell'apposizione della marcatura CE:
                a) la   procedura   relativa  alla  dichiarazione  di
          conformita' CE (sistema completo di garanzia di qualita) di
          cui  all'allegato II; in tal caso non si applica il punto 4
          dell'allegato II, oppure
                b) la  procedura  relativa  alla certificazione CE di
          cui all'allegato III unitamente:
                  1) alla  procedura relativa alla verifica CE di cui
          all'allegato IV, oppure
                  2)  alla  procedura  relativa alla dichiarazione di
          conformita'  CE  (garanzia di qualita' della produzione) di
          cui all'allegato V, oppure
                  3)  alla  procedura  relativa alla dichiarazione di
          conformita'  CE  (garanzia di qualita' del prodotto) di cui
          all'allegato VI.».
                                                         «Allegato II
                         DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA'
                   (Sistema completo di garanzia di qualita)
              (omissis).
                4. Esame della progettazione del prodotto».