Art. 4.
                      Disposizioni transitorie
  1.   E'  consentita  fino  al  1° settembre  2009  l'immissione  in
commercio  e la messa in servizio di protesi dell'anca, del ginocchio
e  della  spalla  oggetto  di una decisione a norma dell'articolo 11,
comma 4, lettera a), del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46,
pubblicata anteriormente al 1° settembre 2007.
  2.  E'  consentita  l'immissione  in commercio fino al 1° settembre
2010  e  la messa in servizio, posteriormente a tale data, di protesi
dell'anca,  del  ginocchio  e della spalla oggetto di una decisione a
norma  dell'articolo 11,  comma 4, lettera b), numero 3), del decreto
legislativo  24 febbraio  1997,  n.  46,  pubblicata anteriormente al
1° settembre 2007.
 
          Nota all'art. 4:
              - Per  il testo dell'art. 11, comma 4, lettere a) e b),
          del  citato  decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 si
          vedano le note all'art. 3.