IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 
 
  Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.  252,  di  seguito
«decreto n. 252 del 2005»; 
  Visto, in particolare, l'articolo 4, comma 3, del  decreto  n.  252
del 2005, in base al quale il Ministro del lavoro e  delle  politiche
sociali, ora  «Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale»,
determina,  con  proprio  decreto,  i   requisiti   per   l'esercizio
dell'attivita',  con  particolare  riferimento   all'onorabilita'   e
professionalita' dei componenti degli organi collegiali e,  comunque,
dei responsabili delle forme  pensionistiche  complementari,  facendo
riferimento ai criteri definiti ai sensi dell'articolo 13 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito: decreto  n.  58  del
1998), da graduare sia in funzione delle modalita' di gestione sia in
funzione delle  eventuali  delimitazioni  operative  contenute  negli
statuti; 
  Visto l'articolo 5, comma 2, del decreto n. 252 del 2005,  in  base
al  quale,  il  consiglio  di  amministrazione  di   ciascuna   forma
pensionistica complementare nomina il responsabile della forma stessa
in possesso dei requisiti di onorabilita' e professionalita' e per il
quale non sussistano le cause di  incompatibilita'  e  di  decadenza,
cosi' come previsto dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3; 
  Visto l'articolo 5, comma 4, del decreto n. 252 del 2005,  in  base
al quale i componenti  degli  organismi  di  sorveglianza  dei  fondi
pensione aperti  devono  possedere  i  requisiti  di  onorabilita'  e
professionalita'  e  non  devono   trovarsi   nelle   condizioni   di
incompatibilita' e decadenza previste dal decreto di cui all'articolo
4, comma 3; 
  Visto l'articolo 9, comma 2 del decreto n. 252 del 2005, in base al
quale  i  membri  del  comitato  di   amministrazione   della   forma
pensionistica residuale istituita presso l'I.N.P.S. devono  possedere
i  requisiti  di  professionalita',   onorabilita'   e   indipendenza
stabiliti con il decreto di cui all'articolo 4, comma 3; 
  Visto il decreto del Ministro del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica  11  novembre  1998,  n.  468,  adottato  in
attuazione dell'articolo 13, comma 1, del decreto  n.  58  del  1998,
recante norme per l'individuazione dei requisiti di  professionalita'
e  di  onorabilita'   dei   soggetti   che   svolgono   funzioni   di
amministrazione,   direzione   e   controllo   presso   societa'   di
intermediazione mobiliare,  societa'  di  gestione  del  risparmio  e
societa' a capitale variabile; 
  Visto il proprio decreto  14  gennaio  1997,  n.  211,  di  seguito
«decreto n. 211 del 1997», adottato in  attuazione  dell'articolo  4,
comma 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.  124,  e  recante,
tra l'altro, norme sui requisiti di onorabilita'  e  professionalita'
degli esponenti dei fondi pensione; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
20 giugno 2003 recante aggiornamento del decreto n. 211 del 1997; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
di seguito «legge n. 400 del 1998»; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi in data 19 marzo 2007; 
  Vista  la  nota  del  14  maggio  2007,  con  la  quale,  ai  sensi
dell'articolo  17  della  legge  n.  400  del  1988,  lo  schema   di
regolamento e' stato comunicato alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri; 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                       Ambito di applicazione 
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano: 
    a) al  rappresentante  legale,  ai  componenti  degli  organi  di
amministrazione, degli organi di controllo e  al  responsabile  delle
forme pensionistiche complementari di cui all'articolo  3,  comma  1,
lettere da a) a  g),  e  comma  2,  del  decreto  n.  252  del  2005,
costituiti nelle forme di cui all'articolo 4, comma  1,  del  decreto
stesso; 
    b) al responsabile delle forme  pensionistiche  complementari  di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto n. 252 del 2005,
costituite internamente agli  enti  di  diritto  privato  di  cui  ai
decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10  febbraio  1996,  n.
103; 
    c) al responsabile e ai membri degli  organismi  di  sorveglianza
dei fondi pensione aperti di cui all'articolo 12 del decreto  n.  252
del 2005; 
    d) al responsabile delle forme pensionistiche individuali di  cui
all'articolo 13 del decreto n. 252 del 2005; 
    e) al  rappresentante  legale,  ai  componenti  degli  organi  di
amministrazione, degli organi di controllo e  al  responsabile  delle
forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20 del decreto
n. 252 del 2005, dotate di soggettivita' giuridica; 
    f)  al  responsabile  e  ai  membri  degli  organismi,   comunque
denominati,   di   rappresentanza   degli   iscritti    alle    forme
pensionistiche complementari di cui all'articolo 20  del  decreto  n.
252 del 2005, costituite nell'ambito del patrimonio  di  una  singola
societa' o ente; 
    g) ai membri del comitato di amministrazione  e  al  responsabile
della forma pensionistica complementare di  cui  all'articolo  9  del
decreto n. 252 del 2005. 
 
                                  Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Il testo dell'art. 4, comma 3, dell'art. 5, commi 2 e
          4, dell'art. 9, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
          252  (Disciplina delle forme pensionistiche complementari),
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 13 dicembre 2005, n.
          289, supplemento ordinario, e' il seguente:
              «Art.   4   (Costituzione   dei   fondi   pensione   ed
          autorizzazione all'esercizio). - (Omissis).
              3. L'esercizio dell'attivita' dei fondi pensione di cui
          all'art.  3,  comma 1,  lettere  da a) a h), e' subordinato
          alla  preventiva  autorizzazione  da  parte della COVIP, la
          quale  trasmette  al  Ministro del lavoro e delle politiche
          sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze l'esito
          del procedimento amministrativo relativo a ciascuna istanza
          di   autorizzazione;   i   termini   per  il  rilascio  del
          provvedimento  che  concede  o  nega  l'autorizzazione sono
          fissati  in  sessanta  giorni  dalla data di ricevimento da
          parte   della   COVIP   dell'istanza   e  della  prescritta
          documentazione  ovvero  in  trenta  giorni  dalla  data  di
          ricevimento   dell'ulteriore  documentazione  eventualmente
          richiesta  entro  trenta  giorni  dalla data di ricevimento
          dell'istanza;   la   COVIP  puo'  determinare  con  proprio
          regolamento  le  modalita' di presentazione dell'istanza, i
          documenti  da  allegare  alla  stessa  ed eventuali diversi
          termini  per  il  rilascio dell'autorizzazione comunque non
          superiori  ad  ulteriori  trenta  giorni.  Con  uno  o piu'
          decreti   da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica   italiana,  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali determina:
                a) i  requisiti  formali di costituzione, nonche' gli
          elementi  essenziali  sia  dello  statuto  sia dell'atto di
          destinazione del patrimonio, con particolare riferimento ai
          profili  della trasparenza nei rapporti con gli iscritti ed
          ai poteri degli organi collegiali;
                b) i  requisiti  per  l'esercizio dell'attivita', con
          particolare riferimento all'onorabilita' e professionalita'
          dei  componenti  degli  organi  collegiali e, comunque, del
          responsabile   della   forma  pensionistica  complementare,
          facendo  riferimento ai criteri definiti ai sensi dell'art.
          13  del  decreto  legislativo  24 febbraio  1998, n. 58, da
          graduare  sia  in  funzione delle modalita' di gestione del
          fondo  stesso sia in funzione delle eventuali delimitazioni
          operative contenute negli statuti;
                c) i  contenuti  e  le  modalita'  dei  protocollo di
          autonomia gestionale.».
              «Art. 5 (Partecipazione negli organi di amministrazione
          e di controllo e responsabilita). - (Omissis).
              2.  Il  consiglio  di amministrazione di ciascuna forma
          pensionistica  complementare  nomina  il responsabile della
          forma  stessa  in  possesso dei requisiti di onorabilita' e
          professionalita'  e per il quale non sussistano le cause di
          incompatibilita'  e  di  decadenza  cosi' come previsto dal
          decreto   di   cui  all'art.  4,  comma 3,  lettera b).  Il
          responsabile  della  forma  pensionistica svolge la propria
          attivita'  in  modo  autonomo  e  indipendente,  riportando
          direttamente    all'organo   amministrativo   della   forma
          pensionistica   complementare  relativamente  ai  risultati
          dell'attivita'  svolta.  Per le forme pensionistiche di cui
          all'art.  3,  comma 1, lettere a), b), e) ed f), l'incarico
          di  responsabile  della  forma  pensionistica  puo'  essere
          conferito anche al direttore generale, comunque denominato,
          ovvero    ad   uno   degli   amministratori   della   forma
          pensionistica.  Per  le  forme  pensionistiche  di cui agli
          articoli 12  e  13,  l'incarico di responsabile della forma
          pensionistica  non  puo'  essere  conferito  ad  uno  degli
          amministratori  o  a un dipendente della forma stessa ed e'
          incompatibile  con  lo  svolgimento  di attivita' di lavoro
          subordinato,  di prestazione d'opera continuativa, presso i
          soggetti  istitutori delle predette forme, ovvero presso le
          societa' da queste controllate o che le controllano.
              (Omissis).
              4.   Ferma   restando  la  possibilita'  per  le  forme
          pensionistiche  complementari di cui all'art. 12 di dotarsi
          di  organismi  di  sorveglianza  anche  ai  sensi di cui al
          comma 1, le medesime forme prevedono comunque l'istituzione
          di  un  organismo  di  sorveglianza, composto da almeno due
          membri,   in  possesso  dei  requisiti  di  onorabilita'  e
          professionalita',  per  i  quali non sussistano le cause di
          incompatibilita' e di decadenza previste dal decreto di cui
          all'art.  4,  comma 3.  In  sede  di  prima applicazione, i
          predetti  membri sono designati dai soggetti istitutori dei
          fondi  stessi, per un incarico non superiore al biennio. La
          partecipazione    all'organismo    di    sorveglianza    e'
          incompatibile   con   la  carica  di  amministratore  o  di
          componente   di   altri  organi  sociali,  nonche'  con  lo
          svolgimento   di   attivita'   di  lavoro  subordinato,  di
          prestazione   d'opera   continuativa,   presso  i  soggetti
          istitutori  dei  fondi  pensione  aperti,  ovvero presso le
          societa'  da  questi  controllate  o  che li controllano. I
          componenti   dell'organismo  di  sorveglianza  non  possono
          essere   proprietari,  usufruttuari  o  titolari  di  altri
          diritti,   anche   indirettamente   o   per   conto  terzi,
          relativamente   a   partecipazioni  azionarie  di  soggetti
          istitutori  di fondi pensione aperti, ovvero di societa' da
          questi controllate o che li controllano. La sussistenza dei
          requisiti  soggettivi ed oggettivi richiesti dalla presente
          disposizione  deve  essere attestata dal candidato mediante
          apposita  dichiarazione  sottoscritta.  L'accertamento  del
          mancato  possesso  anche di uno solo dei requisiti indicati
          determina la decadenza dall'ufficio dichiarata ai sensi del
          comma 9.».
              «Art.   9   (Istituzione   e   disciplina  della  forma
          pensionistica  complementare residuale presso l'INPS). - 1.
          Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
          e'   costituita  la  forma  pensionistica  complementare  a
          contribuzione   definita  prevista  dall'art.  1,  comma 2,
          lettera e), n. 7), della legge 23 agosto 2004, n. 243, alla
          quale  affluiscono  le  quote di TFR maturando nell'ipotesi
          prevista  dall'art.  8,  comma 7,  lettera b),  n. 3). Tale
          forma  pensionistica  e'  integralmente  disciplinata dalle
          norme del presente decreto.
              2.  La  forma pensionistica di cui al presente articolo
          e'  amministrata  da  un  comitato  dove  e'  assicurata la
          partecipazione  dei  rappresentanti  dei  lavoratori  e dei
          datori  di  lavoro, secondo un criterio di pariteticita'. I
          membri del comitato sono nominati dal Ministro del lavoro e
          delle  politiche  sociali  e  restano in carica per quattro
          anni. I membri del comitato devono possedere i requisiti di
          professionalita', onorabilita' e indipendenza stabiliti con
          decreto di cui all'art. 4, comma 3.
              3.  La posizione individuale costituita presso la forma
          pensionistica  di  cui  al  presente  articolo  puo' essere
          trasferita,  su  richiesta  del lavoratore, anche prima del
          termine  di  cui  all'art.  14,  comma 6,  ad  altra  forma
          pensionistica dallo stesso prescelta.».
              -  Il  testo  dell'art.  13,  del  decreto  legislativo
          24 febbraio  1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in
          materia  di  intermediazione  finanziaria,  ai  sensi degli
          articoli 8  e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), e' il
          seguente:
              «Art. 13 (Requisiti di professionalita', onorabilita' e
          indipendenza  degli  esponenti  aziendali). - 1. I soggetti
          che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,  direzione  e
          controllo  presso  SIM, societa' di gestione del risparmio,
          SICAV  devono  possedere  i  requisiti di professionalita',
          onorabilita'   e   indipendenza   stabiliti   dal  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  con regolamento adottato
          sentite la Banca d'Italia e la CONSOB.
              2.  Il  difetto  dei  requisiti  determina la decadenza
          dalla   carica.   Essa   e'  dichiarata  dal  consiglio  di
          amministrazione,   dal  consiglio  di  sorveglianza  o  dal
          consiglio  di  gestione  entro trenta giorni dalla nomina o
          dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.
              3.  In  caso  di  inerzia,  la decadenza e' pronunciata
          dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB.
              3-bis.   Nel   caso   di   difetto   dei  requisiti  di
          indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto si
          applicano i commi 2 e 3.
              4.  Il  regolamento  previsto dal comma 1 stabilisce le
          cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica
          e  la  sua  durata.  La  sospensione  e'  dichiarata con le
          modalita' indicate nei commi 2 e 3.».
              -  Il  decreto  ministeriale  11 novembre  1998, n. 468
          (Regolamento   recante   norme   per  l'individuazione  dei
          requisiti   di   professionalita'  e  di  onorabilita'  dei
          soggetti   che   svolgono   funzioni   di  amministrazione,
          direzione  e controllo presso SIM, societa' di gestione del
          risparmio  e SICAV), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          11 gennaio 1999, n. 7.
              -  Il  decreto  14 gennaio  1997,  n.  211 (Regolamento
          recante  norme  sui  requisiti  formali  costitutivi, sugli
          elementi    essenziali    statutari,   sui   requisiti   di
          onorabilita' e professionalita' dei componenti degli organi
          e  sulle  procedure  per l'autorizzazione all'esercizio dei
          fondi    pensione    gestori   di   forme   di   previdenza
          complementare),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          11 luglio 1997, n. 160.
              -   Il   testo   dell'art.   4,  comma 3,  del  decreto
          legislativo  21 aprile 1993, n. 124 (Disciplina delle forme
          pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1,
          lettera v),  della  legge  23 ottobre  1992, n. 421), e' il
          seguente:
              «Art.   4   (Costituzione   dei   fondi   pensione   ed
          autorizzazione all'esercizio). - (Omissis).
              3.  L'esercizio  dell'attivita'  dei  fondi pensione e'
          subordinato  alla  preventiva autorizzazione da parte della
          commissione  di  cui  all'art.  16,  la  quale trasmette al
          Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  al
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica  l'esito del procedimento amministrativo relativo
          a  ciascuna  istanza  di  autorizzazione;  i termini per il
          rilascio    del    provvedimento   che   concede   o   nega
          l'autorizzazione   sono   fissati  in  novanta  giorni  dal
          ricevimento da parte della commissione dell'istanza e della
          prescritta  documentazione,  ovvero  in sessanta giorni dal
          ricevimento   dell'ulteriore  documentazione  eventualmente
          richiesta entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza;
          la  commissione  puo' determinare, con proprio regolamento,
          le  modalita' di presentazione dell'istanza, i documenti da
          allegare  alla  stessa  ed eventuali diversi termini per il
          rilascio  dell'autorizzazione.  Con  uno o piu' decreti, da
          pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica, il
          Ministro  del  lavoro e della previdenza sociale determina,
          entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto legislativo:
                a) le  modalita'  di  presentazione dell'istanza, gli
          elementi documentali e informativi a corredo della stessa e
          ogni  altra modalita' procedurale, nonche' i termini per il
          rilascio dell'autorizzazione;
                b) i  requisiti  formali di costituzione, nonche' gli
          elementi  essenziali  sia  dello  statuto  sia dell'atto di
          destinazione del patrimonio, con particolare riferimento ai
          profili  della trasparenza nei rapporti con gli iscritti ed
          ai poteri degli organi collegiali;
                c) i  requisiti  per  l'esercizio dell'attivita', con
          particolare riferimento all'onorabilita' e professionalita'
          dei  componenti  degli  organi  collegiali e, comunque, dei
          responsabili  del  fondo, facendo riferimento ai criteri di
          cui  all'art.  3  della  legge  2 gennaio  1991,  n.  1, da
          graduare  sia  in  funzione delle modalita' di gestione del
          fondo  stesso sia in funzione delle eventuali delimitazioni
          operative contenute negli statuti;
                d) i  contenuti  e  le  modalita'  del  protocollo di
          autonomia  gestionale,  che  deve  essere  sottoscritto dal
          datore di lavoro.».
              - Il decreto ministeriale 20 giugno 2003 (Aggiornamento
          del   regolamento   approvato   con   decreto  ministeriale
          14 gennaio  1997,  n.  211,  in  materia  di  requisiti  di
          professionalita'  richiesti  per  i componenti degli organi
          dei fondi pensione), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          7 luglio 2003, n. 155.
              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          e' il seguente:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
          Note all'art. 1:
              -  Il testo dell'art. 3, comma 1, lettere da a) a g), e
          comma 2,  dell'art.  4, comma 1, degli articoli 12, 13 e 20
          del  citato  decreto  legislativo  n.  252  del 2005, e' il
          seguente:
              «Art.   3   (Istituzione   delle  forme  pensionistiche
          complementari).  - 1. Le forme pensionistiche complementari
          possono essere istituite da:
                a) contratti  e  accordi collettivi, anche aziendali,
          limitatamente,  per questi ultimi, anche ai soli soggetti o
          lavoratori  firmatari  degli  stessi,  ovvero, in mancanza,
          accordi  fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di
          contratti  collettivi  nazionali  di lavoro; accordi, anche
          interaziendali  per  gli  appartenenti  alla  categoria dei
          quadri,  promossi  dalle organizzazioni sindacali nazionali
          rappresentative   della  categoria,  membri  del  Consiglio
          nazionale dell'economia e del lavoro;
                b) accordi  fra  lavoratori  autonomi  o  fra  liberi
          professionisti,   promossi   da   loro   sindacati   o   da
          associazioni di rilievo almeno regionale;
                c) regolamenti  di  enti o aziende, i cui rapporti di
          lavoro  non  siano  disciplinati  da  contratti  o  accordi
          collettivi, anche aziendali;
                d) le regioni, le quali disciplinano il funzionamento
          di   tali  forme  pensionistiche  complementari  con  legge
          regionale   nel   rispetto  della  normativa  nazionale  in
          materia;
                e) accordi   fra   soci  lavoratori  di  cooperative,
          promossi  da  associazioni  nazionali di rappresentanza del
          movimento cooperativo legalmente riconosciute;
                f) accordi   tra  soggetti  destinatari  del  decreto
          legislativo  16 settembre  1996,  n. 565, promossi anche da
          loro   sindacati   o  da  associazioni  di  rilievo  almeno
          regionale;
                g) gli  enti  di  diritto  privato  di cui al decreto
          legislativo   30 giugno   1994,   n.   509,  e  al  decreto
          legislativo  10 febbraio  1996, n. 103, con l'obbligo della
          gestione   separata,   sia   direttamente  sia  secondo  le
          disposizioni di cui alle lettere a) e b);
                (omissis).
              2.  Per  il  personale dipendente dalle amministrazioni
          pubbliche   di   cui   all'art.  1,  comma 2,  del  decreto
          legislativo  30 marzo 2001, n. 165, le forme pensionistiche
          complementari possono essere istituite mediante i contratti
          collettivi  di  cui  al  titolo  III  del  medesimo decreto
          legislativo. Per il personale dipendente di cui all'art. 3,
          comma 1,   del   medesimo  decreto  legislativo,  le  forme
          pensionistiche   complementari   possono  essere  istituite
          secondo  le  norme  dei  rispettivi  ordinamenti ovvero, in
          mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi
          da loro associazioni.».
              «Art.   4   (Costituzione   dei   fondi   pensione   ed
          autorizzazione  all'esercizio).  - 1. I fondi pensione sono
          costituiti:
                a) come  soggetti giuridici di natura associativa, ai
          sensi dell'art. 36 del codice civile, distinti dai soggetti
          promotori dell'iniziativa;
                b) come soggetti dotati di personalita' giuridica; in
          tale  caso,  in  deroga  alle  disposizioni del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  10 febbraio 2000, n. 361, il
          riconoscimento  della  personalita'  giuridica  consegue al
          provvedimento      di      autorizzazione     all'esercizio
          dell'attivita'   adottato   dalla  COVIP;  per  tali  fondi
          pensione,  la  COVIP  cura  la  tenuta  del  registro delle
          persone giuridiche e provvede ai relativi adempimenti.».
              «Art.  12  (Fondi  pensione aperti). - 1. I soggetti di
          cui  all'art.  1,  comma 1,  lettere e)  e o),  del decreto
          legislativo  24 febbraio  1998, n. 58, all'art. 1, comma 2,
          lettera d),  del  decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
          385,   e  all'art.  1,  comma 1,  lettera u),  del  decreto
          legislativo  7 settembre  2005, n. 209, possono istituire e
          gestire  direttamente  forme  pensionistiche  complementari
          mediante la costituzione di appositi fondi nel rispetto dei
          criteri di cui all'art. 4, comma 2. Detti fondi sono aperti
          alle   adesioni   dei   destinatari  del  presente  decreto
          legislativo,   i   quali  vi  possono  destinare  anche  la
          contribuzione  a  carico del datore di lavoro a cui abbiano
          diritto, nonche' le quote del TFR.
              2.  Ai  sensi dell'art. 3, l'adesione ai fondi pensione
          aperti  puo' avvenire, oltre che su base individuale, anche
          su base collettiva.
              3.   Ferma  restando  l'applicazione  delle  norme  del
          presente  decreto  legislativo  in  tema  di finanziamento,
          prestazioni e trattamento tributario, l'autorizzazione alla
          costituzione   e  all'esercizio  e'  rilasciata,  ai  sensi
          dell'art.  4,  comma 3,  dalla COVIP, sentite le rispettive
          autorita' di vigilanza sui soggetti promotori.
              4.  I regolamenti dei fondi pensione aperti, redatti in
          base  alle  direttive  impartite dalla COVIP e dalla stessa
          preventivamente  approvati,  stabiliscono  le  modalita' di
          partecipazione   secondo   le  norme  di  cui  al  presente
          decreto.».
              «Art. 13 (Forme pensionistiche individuali). - 1. Ferma
          restando  l'applicazione  delle  norme del presente decreto
          legislativo   in   tema  di  finanziamento,  prestazioni  e
          trattamento tributario, le forme pensionistiche individuali
          sono attuate mediante:
                a) adesione ai fondi pensione di cui all'art. 12;
                b) contratti  di  assicurazione sulla vita, stipulati
          con  imprese di assicurazioni autorizzate dall'Istituto per
          la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare
          nel  territorio  dello  Stato o quivi operanti in regime di
          stabilimento o di prestazioni di servizi.
              2.  L'adesione  avviene,  su base individuale, anche da
          parte di soggetti diversi da quelli di cui all'art. 2.
              3.  I  contratti  di  assicurazione  di cui al comma 1,
          lettera b),  sono  corredati  da un regolamento, redatto in
          base  alle  direttive  impartite dalla COVIP e dalla stessa
          preventivamente  approvato  nei  termini  temporali  di cui
          all'art.   4,   comma 3,   recante  disposizioni  circa  le
          modalita'   di   partecipazione,   il  trasferimento  delle
          posizioni  individuali verso altre forme pensionistiche, la
          comparabilita'  dei  costi e dei risultati di gestione e la
          trasparenza  dei  costi  e  delle  condizioni  contrattuali
          nonche' le modalita' di comunicazione, agli iscritti e alla
          COVIP,  delle  attivita'  della forma pensionistica e della
          posizione  individuale.  Il  suddetto  regolamento e' parte
          integrante  dei  contratti medesimi. Le condizioni generali
          dei   contratti  devono  essere  comunicate  dalle  imprese
          assicuratrici alla COVIP, prima della loro applicazione. Le
          risorse     delle    forme    pensionistiche    individuali
          costituiscono   patrimonio  autonomo  e  separato  con  gli
          effetti  di  cui  all'art.  4,  comma 2.  La gestione delle
          risorse  delle  forme  pensionistiche  di  cui  al comma 1,
          lettera b), avviene secondo le regole d'investimento di cui
          al  decreto  legislativo  7 settembre  2005,  n. 209, e nel
          rispetto  dei  principi  di  cui  all'art.  6, comma 5-bis,
          lettera c).
              4. L'ammontare dei contributi, definito anche in misura
          fissa  all'atto  dell'adesione, puo' essere successivamente
          variato,  i lavoratori possono destinare a tali forme anche
          le   quote   dell'accantonamento   annuale   al  TFR  e  le
          contribuzioni  del  datore  di  lavoro  alle  quali abbiano
          diritto.
              5.  Per  i soggetti non titolari di reddito di lavoro o
          d'impresa si considera eta' pensionabile quella vigente nel
          regime obbligatorio di base.».
              «Art.  20 (Forme pensionistiche complementari istituite
          alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992,
          n.  421).  -  1. Fino alla emanazione del decreto di cui al
          comma 2,   alle   forme  pensionistiche  complementari  che
          risultano  istituite  alla  data di entrata in vigore della
          legge  23 ottobre  1992,  n.  421,  non  si  applicano  gli
          articoli 4,  comma 5,  e  6,  commi 1,  3 e 5. Salvo quanto
          previsto  al  comma 3,  dette forme, se gia' configurate ai
          sensi dell'art. 2117 del codice civile ed indipendentemente
          dalla  natura giuridica del datore di lavoro, devono essere
          dotate  di  strutture gestionali amministrative e contabili
          separate.
              2.  Le  forme  di  cui al comma 1 devono adeguarsi alle
          disposizioni  del  presente  decreto  legislativo secondo i
          criteri,  le  modalita'  e  i  tempi  stabiliti,  anche  in
          relazione  alle  specifiche caratteristiche di talune delle
          suddette  forme,  con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro
          dell'economia  e  delle finanze di concerto con il Ministro
          del  lavoro  e delle politiche sociali sentita la COVIP, da
          adottarsi  entro  un  anno  dalla data di pubblicazione del
          presente decreto legislativo nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica   italiana.   Le   operazioni   necessarie   per
          l'adeguamento   alle   disposizioni   di  cui  al  presente
          comma sono esenti da ogni onere fiscale. Le forme di cui al
          comma 1  sono iscritte in una sezione speciale dell'albo di
          cui all'art. 19, comma 1.
              3.  Qualora  le  forme pensionistiche di cui al comma 1
          intendano  comunque  adeguarsi  alle  disposizioni  di  cui
          all'art.   6,   comma 1,   lettera d),   le  operazioni  di
          conferimento  non  concorrono  in  alcun  caso a formare il
          reddito  imponibile  del  soggetto  conferente e i relativi
          atti  sono  soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e
          catastali  nella  misura  fissa  di euro 51,64 per ciascuna
          imposta;  a  dette  operazioni  si  applicano, agli effetti
          dell'imposta  sull'incremento  di valore degli immobili, le
          disposizioni  di  cui  all'art.  3,  secondo comma, secondo
          periodo,  e  6,  settimo  comma, del decreto del Presidente
          della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  643, e successive
          modificazioni.
              4.  L'attivita' di vigilanza sulle forme pensionistiche
          di  cui  al  comma 1 e' svolta dalla COVIP secondo piani di
          attivita' differenziati temporalmente anche con riferimento
          alle  modalita' di controllo e alle diverse categorie delle
          predette   forme  pensionistiche.  La  COVIP  riferisce  al
          riguardo al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e
          al Ministero dell'economia e delle finanze.
              5. Per i destinatari iscritti alle forme pensionistiche
          di  cui al comma 1, successivamente alla data del 28 aprile
          1993,  si  applicano le disposizioni stabilite dal presente
          decreto  legislativo  e,  per  quelli  di  cui  all'art. 2,
          comma 1,    lettera a),   non   possono   essere   previste
          prestazioni  definite  volte  ad assicurare una prestazione
          determinata  con riferimento al livello del reddito, ovvero
          a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.
              6.   L'accesso   alle   prestazioni  per  anzianita'  e
          vecchiaia  assicurate  dalle forme pensionistiche di cui al
          comma 1,   che   garantiscono   prestazioni   definite   ad
          integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, e'
          subordinato alla liquidazione del predetto trattamento.
              7.  Le  forme pensionistiche di cui al comma 1, gestite
          in  via  prevalente  secondo il sistema tecnico-finanziario
          della  ripartizione  e  con squilibri finanziari, che siano
          gia' state destinatarie del decreto del Ministro del lavoro
          e  delle  politiche sociali con il quale e' stata accertata
          una   situazione   di   squilibrio   finanziario  derivante
          dall'applicazione   del   previgente   decreto  legislativo
          21 aprile  1993,  n. 124, possono deliberare di continuare,
          sotto   la   propria   responsabilita',   a  derogare  agli
          articoli 8 e 11. Ai relativi contributi versati continua ad
          applicarsi,  anche  per  gli  iscritti successivamente alla
          data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
          il trattamento tributario previsto dalle norme previgenti.
              8.  Le  forme  pensionistiche di cui al comma 7 debbono
          presentare annualmente alla COVIP e al Ministero del lavoro
          e  delle  politiche  sociali  il  bilancio tecnico, nonche'
          documentazione  idonea  a  dimostrare  il  permanere  della
          situazione  finanziaria  di  cui al precedente comma 7; con
          cadenza quinquennale un piano che, con riguardo a tutti gli
          iscritti attivi e con riferimento alle contribuzioni e alle
          prestazioni,  nonche' al patrimonio investito, determini le
          condizioni    necessarie    ad    assicurare   l'equilibrio
          finanziario  della  gestione ed il progressivo allineamento
          alle  norme  generali del presente decreto, il Ministro del
          lavoro  e  delle  politiche  sociali,  previo  parere della
          COVIP, accerta la sussistenza delle predette condizioni.
              9.  Le  deliberazioni assembleari delle forme di cui al
          comma 1 continuano a essere validamente adottate secondo le
          procedure  previste  dai  rispettivi  statuti, anche con il
          metodo  referendario,  non intendendosi applicabili ad esse
          le  modalita' di presenza previste dall'art. 20 e dall'art.
          21 del codice civile.».
              -  Per  il  testo dell'art. 9 del citato decreto n. 252
          del 2005 si vedano le note alle premesse.
              -   Il  decreto  legislativo  30 giugno  1994,  n.  509
          (Attuazione  della  delega conferita dall'art. 1, comma 32,
          della  legge  24 dicembre  1993,  n.  537,  in  materia  di
          trasformazione   in  persone  giuridiche  private  di  enti
          gestori  di forme obbligatorie di previdenza e assistenza),
          e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 1994, n.
          196.
              -  Il  decreto  legislativo  10 febbraio  1996,  n. 103
          (Attuazione  della  delega conferita dall'art. 2, comma 25,
          della  legge  8 agosto  1995,  n. 335, in materia di tutela
          previdenziale   obbligatoria   dei  soggetti  che  svolgono
          attivita'  autonoma  di  libera professione), e' pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale 2 marzo 1996, n. 52, supplemento
          ordinario.