Art. 2. 
                    Requisiti di professionalita' 
  1.  Il  rappresentante  legale,  i  componenti  degli   organi   di
amministrazione e degli organismi di  sorveglianza,  il  responsabile
delle forme pensionistiche complementari, i membri  degli  organismi,
comunque denominati, di  rappresentanza  degli  iscritti  alle  forme
pensionistiche complementari di cui all'articolo 20  del  decreto  n.
252 del 2005, costituite nell'ambito del patrimonio  di  una  singola
societa' o ente, nonche' i membri  del  comitato  di  amministrazione
della forma pensionistica complementare di  cui  all'articolo  9  del
predetto decreto, sono nominati secondo criteri di professionalita' e
competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva
di almeno un triennio attraverso l'esercizio di: 
    a) attivita' di amministrazione,  di  controllo  o  di  carattere
direttivo presso enti o imprese del settore bancario,  finanziario  o
assicurativo; 
    b) attivita' di amministrazione, di  controllo,  o  di  carattere
direttivo presso forme pensionistiche complementari; 
    c)  attivita'  professionali  in  materie  attinenti  al  settore
previdenziale, bancario, finanziario o assicurativo; 
    d) attivita' d'insegnamento universitario in materie giuridiche o
economiche; 
    e)  funzioni  dirigenziali  presso  enti  pubblici  o   pubbliche
amministrazioni  aventi  attinenza  con  il  settore   previdenziale,
bancario,  finanziario  o   assicurativo,   ovvero,   con   esclusivo
riferimento  alle   forme   pensionistiche   complementari   di   cui
all'articolo 3, comma 2,  del  decreto  n.  252  del  2005,  funzioni
dirigenziali anche presso enti pubblici o  pubbliche  amministrazioni
che non  hanno  attinenza  con  i  predetti  settori,  purche'  dette
funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie; 
    f) funzioni di amministrazione, di indirizzo, di controllo  o  di
carattere direttivo presso enti previdenziali o altri  organismi  con
finalita' previdenziali; 
    g) attivita' di amministrazione,  di  controllo  o  di  carattere
direttivo presso imprese diverse da quelle indicate nella lettera a),
ovvero funzioni  di  amministratore,  di  carattere  direttivo  o  di
partecipazione  a  organi  collegiali  presso   enti   ed   organismi
associativi, a carattere nazionale, di rappresentanza  di  categoria,
comparto o area contrattuale,  nonche'  a  organismi  e  comitati  di
settore che svolgono funzioni  similari  nell'ambito  della  pubblica
amministrazione,  purche'  le  persone  in  possesso  delle  predette
esperienze professionali abbiano frequentato corsi di  formazione  di
cui all'articolo 3 in un periodo non antecedente  a  tre  anni  dalla
nomina. 
  2. Almeno la meta' dei componenti il consiglio di  amministrazione,
il responsabile e il legale rappresentante della forma  pensionistica
complementare, nonche' i componenti dell'organo di amministrazione ai
quali siano conferite deleghe, devono avere almeno uno dei  requisiti
di cui alle lettere da a) a f) del  comma  1.  Nel  caso  in  cui  la
composizione degli organi  di  amministrazione  debba  rispettare  il
criterio  della  partecipazione  paritetica  di  rappresentanti   dei
lavoratori e dei datori di lavoro, ai sensi dell'articolo 5, comma 1,
del decreto n. 252 del 2005, almeno la  meta'  dei  membri  eletti  o
nominati in rappresentanza di ciascuna delle due  componenti  di  cui
sopra deve essere in possesso di almeno uno dei requisiti di cui alle
lettere da a) a f). 
  3. Almeno un componente effettivo ed uno supplente degli organi  di
controllo delle forme pensionistiche complementare  sono  scelti  tra
gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso  il
Ministero della giustizia e aver esercitato l'attivita' di  controllo
legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I  restanti
componenti devono essere iscritti nel predetto registro ovvero essere
in possesso di almeno uno dei requisiti di cui al comma 1, lettere da
a) a f). Qualora il controllo contabile sia esercitato dall'organo di
controllo,  esso  deve  essere  integralmente  composto  da   persone
iscritte nel registro dei  revisori  contabili  istituito  presso  il
Ministero della giustizia, fermo restando che  almeno  un  componente
effettivo ed uno supplente  devono  aver  esercitato  l'attivita'  di
controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. 
 
          Note all'art. 2:
              -  Per  il  testo  degli  articoli 3,  comma 2 e 20 del
          citato  decreto n. 252 del 2005, si vedano le note all'art.
          1.
              -  Per  il  testo dell'art. 9 del citato decreto n. 252
          del 2005, si vedano le note alle premesse.
              -  Il testo dell'art. 5, comma 1, del citato decreto n.
          252 del 2005, e' il seguente:
              «Art. 5 (Partecipazione negli organi di amministrazione
          e  di  controllo  e  responsabilita).  - 1. La composizione
          degli  organi di amministrazione e di controllo delle forme
          pensionistiche  complementari,  escluse  quelle di cui agli
          articoli 12   e  13,  deve  rispettare  il  criterio  della
          partecipazione  paritetica di rappresentanti dei lavoratori
          e  dei  datori  di  lavoro.  Per  quelle  caratterizzate da
          contribuzione  unilaterale  a  carico  dei  lavoratori,  la
          composizione  degli  organi collegiali risponde al criterio
          rappresentativo   di   partecipazione   delle  categorie  e
          raggruppamenti  interessati,  i componenti dei primi organi
          collegiali  sono  nominati in sede di atto costitutivo. Per
          la   successiva   individuazione   dei  rappresentanti  dei
          lavoratori e' previsto il metodo elettivo secondo modalita'
          e criteri definiti dalle fonti costitutive.».