Art. 2. Requisiti di professionalita' 1. Il rappresentante legale, i componenti degli organi di amministrazione e degli organismi di sorveglianza, il responsabile delle forme pensionistiche complementari, i membri degli organismi, comunque denominati, di rappresentanza degli iscritti alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20 del decreto n. 252 del 2005, costituite nell'ambito del patrimonio di una singola societa' o ente, nonche' i membri del comitato di amministrazione della forma pensionistica complementare di cui all'articolo 9 del predetto decreto, sono nominati secondo criteri di professionalita' e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di: a) attivita' di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso enti o imprese del settore bancario, finanziario o assicurativo; b) attivita' di amministrazione, di controllo, o di carattere direttivo presso forme pensionistiche complementari; c) attivita' professionali in materie attinenti al settore previdenziale, bancario, finanziario o assicurativo; d) attivita' d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche; e) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore previdenziale, bancario, finanziario o assicurativo, ovvero, con esclusivo riferimento alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto n. 252 del 2005, funzioni dirigenziali anche presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori, purche' dette funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie; f) funzioni di amministrazione, di indirizzo, di controllo o di carattere direttivo presso enti previdenziali o altri organismi con finalita' previdenziali; g) attivita' di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso imprese diverse da quelle indicate nella lettera a), ovvero funzioni di amministratore, di carattere direttivo o di partecipazione a organi collegiali presso enti ed organismi associativi, a carattere nazionale, di rappresentanza di categoria, comparto o area contrattuale, nonche' a organismi e comitati di settore che svolgono funzioni similari nell'ambito della pubblica amministrazione, purche' le persone in possesso delle predette esperienze professionali abbiano frequentato corsi di formazione di cui all'articolo 3 in un periodo non antecedente a tre anni dalla nomina. 2. Almeno la meta' dei componenti il consiglio di amministrazione, il responsabile e il legale rappresentante della forma pensionistica complementare, nonche' i componenti dell'organo di amministrazione ai quali siano conferite deleghe, devono avere almeno uno dei requisiti di cui alle lettere da a) a f) del comma 1. Nel caso in cui la composizione degli organi di amministrazione debba rispettare il criterio della partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto n. 252 del 2005, almeno la meta' dei membri eletti o nominati in rappresentanza di ciascuna delle due componenti di cui sopra deve essere in possesso di almeno uno dei requisiti di cui alle lettere da a) a f). 3. Almeno un componente effettivo ed uno supplente degli organi di controllo delle forme pensionistiche complementare sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia e aver esercitato l'attivita' di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I restanti componenti devono essere iscritti nel predetto registro ovvero essere in possesso di almeno uno dei requisiti di cui al comma 1, lettere da a) a f). Qualora il controllo contabile sia esercitato dall'organo di controllo, esso deve essere integralmente composto da persone iscritte nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia, fermo restando che almeno un componente effettivo ed uno supplente devono aver esercitato l'attivita' di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.
Note all'art. 2: - Per il testo degli articoli 3, comma 2 e 20 del citato decreto n. 252 del 2005, si vedano le note all'art. 1. - Per il testo dell'art. 9 del citato decreto n. 252 del 2005, si vedano le note alle premesse. - Il testo dell'art. 5, comma 1, del citato decreto n. 252 del 2005, e' il seguente: «Art. 5 (Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo e responsabilita). - 1. La composizione degli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari, escluse quelle di cui agli articoli 12 e 13, deve rispettare il criterio della partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Per quelle caratterizzate da contribuzione unilaterale a carico dei lavoratori, la composizione degli organi collegiali risponde al criterio rappresentativo di partecipazione delle categorie e raggruppamenti interessati, i componenti dei primi organi collegiali sono nominati in sede di atto costitutivo. Per la successiva individuazione dei rappresentanti dei lavoratori e' previsto il metodo elettivo secondo modalita' e criteri definiti dalle fonti costitutive.».