Art. 3. 
            Caratteristiche dei corsi professionalizzanti 
  1. Ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera  g),  rileva  la
frequenza di corsi  professionalizzanti  promossi  e  organizzati  da
facolta'  universitarie,  anche  in   collaborazione   con   enti   e
organizzazioni operanti nel settore della  previdenza  complementare,
che presentino le seguenti caratteristiche: 
    a)  articolazione  dei  corsi  su  tutti  i  principali   aspetti
giuridici,  economici,  finanziari  e  organizzativi  attinenti  alla
previdenza complementare; 
    b)  durata  almeno  semestrale  e  numero  totale   di   ore   di
insegnamento non inferiore a 150; 
    c) affidamento delle lezioni a docenti  universitari  ed  esperti
del  settore,  al  fine  di  fornire  conoscenze  sia  teoriche   che
pratico-operative; 
    d) previsione di una prova finale  ad  esito  della  quale  viene
rilasciata ai partecipanti un'attestazione in cui e'  certificata  la
rispondenza dell'attivita' espletata  alle  caratteristiche  indicate
nelle lettere a), b) e c) e la proficuita' della partecipazione.