Art. 4. 
                        Situazioni impeditive 
  1. Le cariche di legale rappresentante, di  componente  dell'organo
di amministrazione  o  di  controllo,  di  membro  dell'organismo  di
sorveglianza e di responsabile di forme pensionistiche complementari,
di membro degli organismi,  comunque  denominati,  di  rappresentanza
degli  iscritti  alle  forme  pensionistiche  complementari  di   cui
all'articolo 20 del decreto n. 252 del 2005,  costituite  nell'ambito
del patrimonio di una singola societa' o ente, nonche' di  componente
del   comitato   di   amministrazione   della   forma   pensionistica
complementare di cui all'articolo 9 del predetto decreto, non possono
essere ricoperte da coloro che, per almeno i due esercizi  precedenti
l'adozione dei relativi provvedimenti: 
    a)  hanno  svolto  attivita'  di  amministrazione,  direzione   o
controllo in forme pensionistiche complementari  o  imprese  operanti
nel  settore  bancario,   finanziario,   mobiliare   o   assicurativo
sottoposte  a  procedure  di  amministrazione  straordinaria   o   di
liquidazione coatta amministrativa; 
    b)  hanno  svolto  attivita'  di  amministrazione,  direzione   o
controllo in altre imprese sottoposte  a  fallimento  o  a  procedure
equiparate; 
    c)  hanno  svolto  funzioni  presso  imprese   destinatarie,   in
relazione a reati da loro commessi, delle  sanzioni  interdittive  di
cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231; 
    d) siano stati destinatari dei provvedimenti di cui  all'articolo
19-quater, comma 3, del decreto n. 252 del 2005. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, le frazioni di un esercizio superiori
a sei mesi equivalgono a un esercizio intero. 
  3. L'impedimento di cui al comma  1  non  opera  nel  caso  in  cui
l'organo    competente    all'accertamento    dei    requisiti     di
professionalita' di cui all'articolo 6, comma 1, valuti,  sulla  base
di adeguati elementi  e  secondo  un  criterio  di  ragionevolezza  e
proporzionalita', l'estraneita' dell'interessato ai fatti  che  hanno
determinato la crisi dell'ente o dell'impresa. A tal  fine  rilevano,
fra gli altri, quali elementi probatori, l'assenza  di  provvedimenti
sanzionatori  ai  sensi  della  normativa  previdenziale,   bancaria,
finanziaria e assicurativa, l'assenza  di  provvedimenti  assunti  ai
sensi dell'articolo 2409 del  codice  civile,  nonche'  l'assenza  di
condanne   con   sentenza   anche   provvisoriamente   esecutiva   al
risarcimento  dei  danni  in  esito  all'esercizio   dell'azione   di
responsabilita' ai sensi del codice civile. 
  4.  Ricorrendo  le  situazioni  di  cui  al  comma  1,  i  soggetti
interessati  sono   tenuti   a   darne   comunicazione   alla   forma
pensionistica complementare presso  la  quale  svolgono  funzioni  di
amministrazione, direzione o  controllo,  eventualmente  evidenziando
con idonei elementi, ai fini della valutazione di cui al comma 3,  la
propria estraneita' ai fatti che hanno  determinato  la  crisi  della
forma pensionistica complementare o dell'impresa. 
  5. L'organo competente ad accertare i requisiti di professionalita'
assume le relative determinazioni in ordine  alla  sussistenza  delle
situazioni  impeditive  di  cui   al   presente   articolo,   dandone
comunicazione alla COVIP. Nelle  more  della  valutazione,  che  deve
intervenire entro trenta giorni dalla  presentazione  degli  elementi
all'organo competente a valutare  i  requisiti  di  professionalita',
l'esponente della forma pensionistica complementare e' sospeso  dalle
funzioni. 
  6. L'impedimento  ha  la  durata  di  tre  anni  dall'adozione  dei
provvedimenti di cui al comma 1. Il periodo  e'  ridotto  a  un  anno
nelle ipotesi in cui il provvedimento di avvio  della  procedura  sia
stato  adottato  su  istanza  dell'imprenditore  o  degli  organi  di
amministrazione   dell'impresa   o    della    forma    pensionistica
complementare o in conseguenza della segnalazione dell'interessato. 
 
          Note all'art. 4:
              -  Per  il testo dell'art. 20 del citato decreto n. 252
          del 2005, si vedano le note all'art. 1.
              -  Per  il  testo dell'art. 9 del citato decreto n. 252
          del 2005, si vedano le note alle premesse.
              -  Il  testo dell'art. 9, comma 2, lettere a) e b), del
          decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della
          responsabilita'  amministrativa  delle  persone giuridiche,
          delle   societa'   e  delle  associazioni  anche  prive  di
          personalita'  giuridica,  a  norma dell'art. 11 della legge
          29 settembre 2000, n. 300), e' il seguente:
              «2. Le sanzioni interdittive sono:
                a) l'interdizione dall'esercizio dell'attivita';
                b) la  sospensione  o la revoca delle autorizzazioni,
          licenze   o   concessioni   funzionali   alla   commissione
          dell'illecito;».
              -  Il  testo  dell'art.  19-quater, comma 3, del citato
          decreto n. 252 del 2005, e' il seguente:
              «3.  Nelle  ipotesi  di  cui  al  comma 2,  nei casi di
          maggiore   gravita',  possono  altresi'  essere  dichiarati
          decaduti dall'incarico i componenti degli organi collegiali
          e il responsabile della forma pensionistica.».
              -  Il  testo  dell'art.  2409  del codice civile, e' il
          seguente:
              «Art.  2409 (Denunzia al tribunale). - Se vi e' fondato
          sospetto  che  gli  amministratori,  in violazione dei loro
          doveri, abbiano compiuto gravi irregolarita' nella gestione
          che  possono  arrecare  danno  alla societa' o a una o piu'
          societa'  controllate,  i  soci che rappresentano il decimo
          del capitale sociale o, nelle societa' che fanno ricorso al
          mercato  del capitale di rischio, il ventesimo del capitale
          sociale possono denunziare i fatti al tribunale con ricorso
          notificato  anche  alla societa'. Lo statuto puo' prevedere
          percentuali minori di partecipazione.
              Il  tribunale,  sentiti  in  camera  di  consiglio  gli
          amministratori  e  i  sindaci,  puo'  ordinare  l'ispezione
          dell'amministrazione   della  societa'  a  spese  dei  soci
          richiedenti,  subordinandola, se del caso, alla prestazione
          di una cauzione. Il provvedimento e' reclamabile.
              Il  tribunale  non ordina l'ispezione e sospende per un
          periodo   determinato   il   procedimento   se  l'assemblea
          sostituisce  gli amministratori e i sindaci con soggetti di
          adeguata  professionalita',  che  si attivano senza indugio
          per  accertare  se  le  violazioni  sussistono  e,  in caso
          positivo,  per  eliminarle,  riferendo  al  tribunale sugli
          accertamenti e le attivita' compiute.
              Se  le  violazioni  denunziate sussistono ovvero se gli
          accertamenti  e  le  attivita'  compiute ai sensi del terzo
          comma risultano  insufficienti  alla  loro eliminazione, il
          tribunale   puo'   disporre   gli  opportuni  provvedimenti
          provvisori  e  convocare  l'assemblea  per  le  conseguenti
          deliberazioni.  Nei  casi  piu'  gravi  puo'  revocare  gli
          amministratori  ed eventualmente anche i sindaci e nominare
          un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la
          durata.
              L'amministratore  giudiziario puo' proporre l'azione di
          responsabilita'  contro  gli amministratori e i sindaci. Si
          applica l'ultimo comma dell'art. 2393.
              Prima  della scadenza del suo incarico l'amministratore
          giudiziario  rende  conto  al tribunale che lo ha nominato;
          convoca  e  presiede  l'assemblea  per  la nomina dei nuovi
          amministratori  e  sindaci  o per proporre, se del caso, la
          messa in liquidazione della societa' o la sua ammissione ad
          una procedura concorsuale.
              I  provvedimenti  previsti  da  questo articolo possono
          essere  adottati anche su richiesta del collegio sindacale,
          del  consiglio  di  sorveglianza  o  del  comitato  per  il
          controllo sulla gestione, nonche', nelle societa' che fanno
          ricorso  al  mercato  del capitale di rischio, del pubblico
          ministero;  in  questi casi le spese per l'ispezione sono a
          carico della societa'.».