Art. 4. Situazioni impeditive 1. Le cariche di legale rappresentante, di componente dell'organo di amministrazione o di controllo, di membro dell'organismo di sorveglianza e di responsabile di forme pensionistiche complementari, di membro degli organismi, comunque denominati, di rappresentanza degli iscritti alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20 del decreto n. 252 del 2005, costituite nell'ambito del patrimonio di una singola societa' o ente, nonche' di componente del comitato di amministrazione della forma pensionistica complementare di cui all'articolo 9 del predetto decreto, non possono essere ricoperte da coloro che, per almeno i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti: a) hanno svolto attivita' di amministrazione, direzione o controllo in forme pensionistiche complementari o imprese operanti nel settore bancario, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa; b) hanno svolto attivita' di amministrazione, direzione o controllo in altre imprese sottoposte a fallimento o a procedure equiparate; c) hanno svolto funzioni presso imprese destinatarie, in relazione a reati da loro commessi, delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; d) siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 19-quater, comma 3, del decreto n. 252 del 2005. 2. Ai fini di cui al comma 1, le frazioni di un esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero. 3. L'impedimento di cui al comma 1 non opera nel caso in cui l'organo competente all'accertamento dei requisiti di professionalita' di cui all'articolo 6, comma 1, valuti, sulla base di adeguati elementi e secondo un criterio di ragionevolezza e proporzionalita', l'estraneita' dell'interessato ai fatti che hanno determinato la crisi dell'ente o dell'impresa. A tal fine rilevano, fra gli altri, quali elementi probatori, l'assenza di provvedimenti sanzionatori ai sensi della normativa previdenziale, bancaria, finanziaria e assicurativa, l'assenza di provvedimenti assunti ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile, nonche' l'assenza di condanne con sentenza anche provvisoriamente esecutiva al risarcimento dei danni in esito all'esercizio dell'azione di responsabilita' ai sensi del codice civile. 4. Ricorrendo le situazioni di cui al comma 1, i soggetti interessati sono tenuti a darne comunicazione alla forma pensionistica complementare presso la quale svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, eventualmente evidenziando con idonei elementi, ai fini della valutazione di cui al comma 3, la propria estraneita' ai fatti che hanno determinato la crisi della forma pensionistica complementare o dell'impresa. 5. L'organo competente ad accertare i requisiti di professionalita' assume le relative determinazioni in ordine alla sussistenza delle situazioni impeditive di cui al presente articolo, dandone comunicazione alla COVIP. Nelle more della valutazione, che deve intervenire entro trenta giorni dalla presentazione degli elementi all'organo competente a valutare i requisiti di professionalita', l'esponente della forma pensionistica complementare e' sospeso dalle funzioni. 6. L'impedimento ha la durata di tre anni dall'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1. Il periodo e' ridotto a un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento di avvio della procedura sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi di amministrazione dell'impresa o della forma pensionistica complementare o in conseguenza della segnalazione dell'interessato.
Note all'art. 4: - Per il testo dell'art. 20 del citato decreto n. 252 del 2005, si vedano le note all'art. 1. - Per il testo dell'art. 9 del citato decreto n. 252 del 2005, si vedano le note alle premesse. - Il testo dell'art. 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300), e' il seguente: «2. Le sanzioni interdittive sono: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attivita'; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;». - Il testo dell'art. 19-quater, comma 3, del citato decreto n. 252 del 2005, e' il seguente: «3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, nei casi di maggiore gravita', possono altresi' essere dichiarati decaduti dall'incarico i componenti degli organi collegiali e il responsabile della forma pensionistica.». - Il testo dell'art. 2409 del codice civile, e' il seguente: «Art. 2409 (Denunzia al tribunale). - Se vi e' fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarita' nella gestione che possono arrecare danno alla societa' o a una o piu' societa' controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale possono denunziare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla societa'. Lo statuto puo' prevedere percentuali minori di partecipazione. Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, puo' ordinare l'ispezione dell'amministrazione della societa' a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione. Il provvedimento e' reclamabile. Il tribunale non ordina l'ispezione e sospende per un periodo determinato il procedimento se l'assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalita', che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli accertamenti e le attivita' compiute. Se le violazioni denunziate sussistono ovvero se gli accertamenti e le attivita' compiute ai sensi del terzo comma risultano insufficienti alla loro eliminazione, il tribunale puo' disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei casi piu' gravi puo' revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata. L'amministratore giudiziario puo' proporre l'azione di responsabilita' contro gli amministratori e i sindaci. Si applica l'ultimo comma dell'art. 2393. Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore giudiziario rende conto al tribunale che lo ha nominato; convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della societa' o la sua ammissione ad una procedura concorsuale. I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche su richiesta del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, nonche', nelle societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, del pubblico ministero; in questi casi le spese per l'ispezione sono a carico della societa'.».