Art. 5. 
Requisiti  di   onorabilita',   cause   di   ineleggibilita'   e   di
                          incompatibilita' 
  1. Le cariche di legale rappresentante, di  componente  dell'organo
di amministrazione  o  di  controllo,  di  membro  dell'organismo  di
sorveglianza e di responsabile di forme pensionistiche complementari,
di membro degli organismi,  comunque  denominati,  di  rappresentanza
degli  iscritti  alle  forme  pensionistiche  complementari  di   cui
all'articolo 20 del decreto n. 252 del 2005,  costituite  nell'ambito
del patrimonio di una singola societa' o ente, nonche' di  componente
del   comitato   di   amministrazione   della   forma   pensionistica
complementare di cui all'articolo 9 del predetto decreto, non possono
essere ricoperte da coloro che: 
    a) si trovano  in  una  delle  condizioni  di  ineleggibilita'  o
decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile e, per quanto
concerne gli organi di controllo, si trovano in una delle  condizioni
di ineleggibilita' o decadenza previste dall'articolo 2399 del codice
civile; 
    b)  sono  stati  sottoposti  a  misure  di  prevenzione  disposte
dall'autorita' giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956,  n.
1423,  o  della  legge  31  maggio  1965,  n.   575,   e   successive
modificazioni   ed   integrazioni,   salvi    gli    effetti    della
riabilitazione; 
    c)  sono  stati  condannati  con  sentenza  di  primo   grado   o
irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: 
      1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme  che
disciplinano  l'attivita'  di  previdenza  complementare,   bancaria,
finanziaria, mobiliare e assicurativa,  dalle  norme  in  materia  di
mercati e strumenti finanziari e di strumenti  di  pagamento,  ovvero
per i reati di riciclaggio e di usura; 
      2) a pena detentiva per uno dei reati previsti  nel  titolo  XI
del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo  1942,
n. 267; 
      3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per  un
delitto contro la pubblica  amministrazione,  la  fede  pubblica,  il
patrimonio, l'ordine pubblico,  l'economia  pubblica  ovvero  per  un
delitto in materia tributaria o previdenziale; 
     4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per  un
qualunque delitto non colposo. 
  2. Le cariche di cui al comma 1 non  possono  essere  ricoperte  da
coloro ai quali sia stata applicata in via  definitiva  su  richiesta
delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il
caso dell'estinzione del reato. 
  3. Per le forme pensionistiche di cui agli articoli  12  e  13  del
decreto n. 252 del 2005 e' fatto salvo quanto previsto  dall'articolo
5, commi 2 e  4,  del  predetto  decreto,  in  materia  di  cause  di
incompatibilita'.   E'   fatto   altresi'   salvo   quanto   disposto
dall'articolo 8, comma 8, del decreto  del  Ministro  del  tesoro  21
novembre 1996, n. 703. 
 
          Note all'art. 5:
              -  Per  il testo dell'art. 20 del citato decreto n. 252
          del 2005, si vedano le note all'art. 1.
              -  Per  il  testo dell'art. 9 del citato decreto n. 252
          del 2005, si vedano le note alle premesse.
              -  Il  testo  dell'art.  2382  del codice civile, e' il
          seguente:
              «Art. 2382 (Cause di ineleggibilita' e di decadenza). -
          Non  puo'  essere  nominato  amministratore,  e se nominato
          decade  dal  suo  ufficio,  l'interdetto, l'inabilitato, il
          fallito,  o chi e' stato condannato ad una pena che importa
          l'interdizione,  anche  temporanea,  dai  pubblici uffici o
          l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi.».
              -  Il  testo  dell'art.  2399  del codice civile, e' il
          seguente:
              «Art.  2399 (Cause d'ineleggibilita' e di decadenza). -
          Non  possono  essere  eletti  alla  carica di sindaco e, se
          eletti, decadono dall'ufficio:
                a) coloro  che  si  trovano nelle condizioni previste
          dall'art. 2382;
                b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto
          grado    degli    amministratori    della   societa',   gli
          amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il
          quarto  grado degli amministratori delle societa' da questa
          controllate,  delle societa' che la controllano e di quelle
          sottoposte a comune controllo;
                c) coloro  che  sono  legati  alla  societa'  o  alle
          societa'  da  questa  controllate  o  alle  societa' che la
          controllano  o a quelle sottoposte a comune controllo da un
          rapporto  di  lavoro  o  da  un  rapporto  continuativo  di
          consulenza  o  di prestazione d'opera retribuita, ovvero da
          altri  rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano
          l'indipendenza.
              La  cancellazione  o  la  sospensione  dal registro dei
          revisori  contabili  e  la  perdita  dei requisiti previsti
          dall'ultimo  comma dell'art.  2397  sono causa di decadenza
          dall'ufficio di sindaco.
              Lo    statuto    puo'    prevedere   altre   cause   di
          ineleggibilita'    o    decadenza,    nonche'    cause   di
          incompatibilita'  e  limiti  e  criteri per il cumulo degli
          incarichi.».
              -  La  legge  27 dicembre  1956,  n.  1423  (Misure  di
          prevenzione  nei  confronti delle persone pericolose per la
          sicurezza  e per la pubblica moralita), e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1956, n. 327.
              -  La legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro
          la  mafia), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno
          1965, n. 138.
              - Il  Titolo  XI  del  libro  V (Del lavoro) dei codice
          civile  reca: «Disposizioni penali in materia di societa' e
          di consorzi».
              - Il  regio  decreto  16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina
          del      fallimento,     del     concordato     preventivo,
          dell'amministrazione   controllata   e  della  liquidazione
          coatta   amministrativa),   e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 6 aprile 1942, n. 81.
              - Per  il  testo  degli  articoli  12  e  13 del citato
          decreto n. 252 del 2005, si vedano le note all'art. 1.
              - Per  ii  testo  dell'art.  5, commi 2 e 4, del citato
          decreto n. 252 del 2005, si vedano le note alle premesse.
              - Il  testo  dell'art.  8,  comma 8,  del  decreto  del
          Ministro  del  tesoro 21 novembre 1996, n. 703 (Regolamento
          recante  norme  sui  criteri  e  sui limiti di investimento
          delle  risorse  dei  fondi  di  pensione  e sulle regole in
          materia di conflitto di interessi), e' il seguente:
              «Art.   8  (Altre  situazioni  rilevanti  ai  fini  del
          conflitto di interesse). - (Omissis).
              8.  Le funzioni di membro di organi di amministrazione,
          direzione e controllo del gestore sono incompatibili con le
          funzioni  di membro di organi di amministrazione, direzione
          e   controllo   del   fondo   pensione   e   dei   soggetti
          sottoscrittori  medesimi.  Sono  altresi'  incompatibili le
          funzioni  di membro di organi di amministrazione, direzione
          e controllo del fondo pensione con le funzioni di direzione
          dei soggetti sottoscrittori.».