Art. 6. Accertamento dei requisiti e delle situazioni impeditive 1. La sussistenza dei requisiti e l'assenza delle situazioni impeditive di cui agli articoli 2, 4 e 5, e' accertata dall'organo di amministrazione della forma pensionistica complementare ovvero, nel caso di forme pensionistiche complementari attuate mediante la costituzione di apposito patrimonio di destinazione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto n. 252 del 2005, o di forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20 del decreto medesimo, costituite nell'ambito del patrimonio di una singola societa' o ente, dall'organo di amministrazione dell'ente o societa' nel cui ambito e' costituito il patrimonio di destinazione. 2. La verifica dei requisiti e delle situazioni di cui sopra deve essere effettuata anche in caso di rinnovo delle cariche. 3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri l'accertamento della sussistenza delle situazioni e dei requisiti prescritti dal presente regolamento e' effettuato dall'organo competente sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale. 4. Il difetto dei requisiti o la sussistenza delle situazioni impeditive di cui al presente regolamento determina la decadenza dalla carica. Essa e' dichiarata dall'organo competente all'accertamento entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia la decadenza e' dichiarata dalla COVIP. 5. La COVIP emana istruzioni in ordine alla documentazione idonea a consentire l'accertamento circa la sussistenza dei requisiti e l'insussistenza delle situazioni impeditive anche in riferimento alle certificazioni previste dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.
Note all'art. 6: - Il testo dell'art. 4, comma 2, del citato decreto n. 252 del 2005, e' il seguente: «Art. 4 (Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio). - (Omissis). 2. I fondi pensione istituiti ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere g), h) e i), possono essere costituiti altresi' nell'ambito della singola societa' o del singolo ente attraverso la formazione, con apposita deliberazione, di un patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, nell'ambito della medesima societa' od ente, con gli effetti di cui all'art. 2117 del codice civile.». - Per il testo dell'art. 20 del citato decreto n. 252 del 2005, si vedano le note all'art. 1. - Il decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 (Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1994, n. 186.