Art. 6. 
      Accertamento dei requisiti e delle situazioni impeditive 
  1. La  sussistenza  dei  requisiti  e  l'assenza  delle  situazioni
impeditive di cui agli articoli 2, 4 e 5, e' accertata dall'organo di
amministrazione della forma pensionistica complementare  ovvero,  nel
caso  di  forme  pensionistiche  complementari  attuate  mediante  la
costituzione  di  apposito  patrimonio  di  destinazione   ai   sensi
dell'articolo 4, comma 2, del decreto n. 252 del  2005,  o  di  forme
pensionistiche complementari  di  cui  all'articolo  20  del  decreto
medesimo,  costituite  nell'ambito  del  patrimonio  di  una  singola
societa' o ente, dall'organo di amministrazione dell'ente o  societa'
nel cui ambito e' costituito il patrimonio di destinazione. 
  2. La verifica dei requisiti e delle situazioni di cui  sopra  deve
essere effettuata anche in caso di rinnovo delle cariche. 
  3. Con riferimento alle fattispecie  disciplinate  in  tutto  o  in
parte da ordinamenti stranieri l'accertamento della sussistenza delle
situazioni e dei requisiti prescritti  dal  presente  regolamento  e'
effettuato dall'organo competente sulla base di  una  valutazione  di
equivalenza sostanziale. 
  4. Il difetto dei  requisiti  o  la  sussistenza  delle  situazioni
impeditive di cui al  presente  regolamento  determina  la  decadenza
dalla   carica.   Essa   e'   dichiarata    dall'organo    competente
all'accertamento entro trenta giorni dalla nomina o dalla  conoscenza
del  difetto  sopravvenuto.  In  caso  di  inerzia  la  decadenza  e'
dichiarata dalla COVIP. 
  5. La COVIP emana istruzioni in ordine alla documentazione idonea a
consentire  l'accertamento  circa  la  sussistenza  dei  requisiti  e
l'insussistenza delle situazioni impeditive anche in riferimento alle
certificazioni previste dal decreto legislativo  8  agosto  1994,  n.
490. 
 
          Note all'art. 6:
              - Il  testo dell'art. 4, comma 2, del citato decreto n.
          252 del 2005, e' il seguente:
              «Art.   4   (Costituzione   dei   fondi   pensione   ed
          autorizzazione all'esercizio). - (Omissis).
              2.  I  fondi  pensione  istituiti ai sensi dell'art. 3,
          comma 1,  lettere g), h)  e i),  possono  essere costituiti
          altresi'  nell'ambito  della singola societa' o del singolo
          ente  attraverso la formazione, con apposita deliberazione,
          di  un  patrimonio  di  destinazione, separato ed autonomo,
          nell'ambito  della  medesima  societa'  od  ente,  con  gli
          effetti di cui all'art. 2117 del codice civile.».
              - Per  il  testo dell'art. 20 del citato decreto n. 252
          del 2005, si vedano le note all'art. 1.
              - Il   decreto   legislativo   8 agosto  1994,  n.  490
          (Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47,
          in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla
          normativa   antimafia),   e'   pubblicato   nella  Gazzetta
          Ufficiale 10 agosto 1994, n. 186.