Art. 7. Sospensione dalle cariche 1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di legale rappresentante, di componente dell'organo di amministrazione o di controllo, di membro dell'organismo di sorveglianza, di responsabile di forme pensionistiche complementari, di membro degli organismi, comunque denominati, di rappresentanza degli iscritti alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20 del decreto n. 252 del 2005, costituite nell'ambito del patrimonio di una singola societa' o ente, nonche' di componente del comitato di amministrazione della forma pensionistica complementare di cui all'articolo 9 del predetto decreto: a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c); b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'articolo 5, comma 2, con sentenza non definitiva; c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni; d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale. 2. Al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, l'organo di cui all'articolo 6, comma 1, dichiara la sospensione dalla carica del soggetto interessato. 3. Nel caso in cui sia disposta la sospensione, gli organi competenti alla nomina deliberano entro sessanta giorni in ordine all'eventuale revoca dalla carica del soggetto interessato. Qualora non si proceda alla revoca, l'esponente sospeso e' reintegrato nelle sue funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del comma 1, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.
Note all'art. 7: - Per il testo dell'art 20 del citato decreto n. 252 del 2005, si vedano le note all'art. 1. - Per il testo dell'art. 9 del citato decreto n. 252 del 2005, si vedano le note alle premesse. - Il testo dell'art. 10, comma 3, della citata legge n. 575 del 1965, e' il seguente: «3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravita', puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo' essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non e' confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.». - La legge 19 marzo 1990, n. 55 «Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1990, n. 69.