Art. 7. 
                      Sospensione dalle cariche 
  1. Costituiscono cause di  sospensione  dalle  funzioni  di  legale
rappresentante, di componente dell'organo  di  amministrazione  o  di
controllo, di membro dell'organismo di sorveglianza, di  responsabile
di forme pensionistiche complementari,  di  membro  degli  organismi,
comunque denominati, di  rappresentanza  degli  iscritti  alle  forme
pensionistiche complementari di cui all'articolo 20  del  decreto  n.
252 del 2005, costituite nell'ambito del patrimonio  di  una  singola
societa'  o   ente,   nonche'   di   componente   del   comitato   di
amministrazione  della  forma  pensionistica  complementare  di   cui
all'articolo 9 del predetto decreto: 
    a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei  reati  di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera c); 
    b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle  pene  di
cui all'articolo 5, comma 2, con sentenza non definitiva; 
    c)  l'applicazione  provvisoria  di  una  delle  misure  previste
dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n.  575,  come
sostituito dall'articolo 3 della  legge  19  marzo  1990,  n.  55,  e
successive modificazioni e integrazioni; 
    d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale. 
  2. Al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, l'organo di cui
all'articolo 6, comma 1, dichiara la  sospensione  dalla  carica  del
soggetto interessato. 
  3. Nel  caso  in  cui  sia  disposta  la  sospensione,  gli  organi
competenti alla nomina deliberano entro  sessanta  giorni  in  ordine
all'eventuale revoca dalla carica del soggetto  interessato.  Qualora
non si proceda alla revoca, l'esponente sospeso e' reintegrato  nelle
sue funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del  comma
1, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera  durata  delle
misure ivi previste. 
 
          Note all'art. 7:
              - Per  il  testo  dell'art 20 del citato decreto n. 252
          del 2005, si vedano le note all'art. 1.
              - Per  il  testo  dell'art. 9 del citato decreto n. 252
          del 2005, si vedano le note alle premesse.
              - Il testo dell'art. 10, comma 3, della citata legge n.
          575 del 1965, e' il seguente:
              «3.  Nel  corso  del  procedimento  di  prevenzione, il
          tribunale,  se  sussistono  motivi di particolare gravita',
          puo'  disporre  in  via  provvisoria  i  divieti  di cui ai
          commi 1  e  2  e  sospendere  l'efficacia delle iscrizioni,
          delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui
          ai  medesimi  commi.  Il  provvedimento  del tribunale puo'
          essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente
          e  perde  efficacia se non e' confermato con il decreto che
          applica la misura di prevenzione.».
              - La legge 19 marzo 1990, n. 55 «Nuove disposizioni per
          la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre
          gravi  forme di manifestazione di pericolosita' sociale» e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1990, n. 69.