Art. 8. 
                Entrata in vigore e norme transitorie 
  1. Sono abrogati gli articoli 4, 7 e 14 del decreto n. 211 del 1997
e il decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali  20
giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2003, n. 
155. 
  2. Per i soggetti di cui all'articolo 1  in  carica  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, la mancanza dei requisiti  di
professionalita' introdotti con il presente decreto  e  non  previsti
dalla normativa previgente non rileva per il mandato  residuo,  salvo
il caso in cui gli stessi requisiti vengano a mancare successivamente
alla data di entrata in vigore del decreto medesimo. 
  Il presente  regolamento  munito  del  sigillo  dello  Stato  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
 
    Roma, 15 maggio 2007 
 
                                                 Il Ministro: Damiano 
 
Visto, il Guardasigilli: Mastella 
Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 2007 Ufficio di controllo
preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni 
culturali, registro n. 4, foglio n. 76 
 
          Note all'art. 8:
              - Gli  articoli 4, 7 e 14 del citato decreto n. 211 del
          1997,    abrogati    dal    presente   decreto,   recavano,
          rispettivamente:  «Art.  4  (Requisiti  di  onorabilita'  e
          professionalita».   «Art.   7   (Documentazione  a  corredo
          dell'istanza)».  «Art.  14  (Requisiti  di  onorabilita'  e
          professionalita)».
              - Il  decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
          sociali  20 giugno  2003,  abrogato  dal  presente decreto,
          recava:   «Aggiornamento   del  regolamento  approvato  con
          decreto ministeriale 14 gennaio 1997, n. 211, in materia di
          requisiti  di  professionalita'  richiesti per i componenti
          degli organi dei fondi pensione».