Art. 8. Entrata in vigore e norme transitorie 1. Sono abrogati gli articoli 4, 7 e 14 del decreto n. 211 del 1997 e il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 20 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2003, n. 155. 2. Per i soggetti di cui all'articolo 1 in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, la mancanza dei requisiti di professionalita' introdotti con il presente decreto e non previsti dalla normativa previgente non rileva per il mandato residuo, salvo il caso in cui gli stessi requisiti vengano a mancare successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo. Il presente regolamento munito del sigillo dello Stato sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 15 maggio 2007 Il Ministro: Damiano Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 76
Note all'art. 8: - Gli articoli 4, 7 e 14 del citato decreto n. 211 del 1997, abrogati dal presente decreto, recavano, rispettivamente: «Art. 4 (Requisiti di onorabilita' e professionalita». «Art. 7 (Documentazione a corredo dell'istanza)». «Art. 14 (Requisiti di onorabilita' e professionalita)». - Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 20 giugno 2003, abrogato dal presente decreto, recava: «Aggiornamento del regolamento approvato con decreto ministeriale 14 gennaio 1997, n. 211, in materia di requisiti di professionalita' richiesti per i componenti degli organi dei fondi pensione».