IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed  in  particolare
l'articolo 29; 
  Visto il decreto-legge 18 maggio  2006,  n.  181,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e  in  particolare
l'articolo 1, commi 6 e 19; 
  Vista la legge 23 dicembre 1997, n. 451; 
  Vista la legge 28 agosto 1997, n. 285; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1998, n.
369; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12  ottobre  2004,
n. 284; 
  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 16 marzo 2007; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 aprile 2007; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 maggio 2007; 
  Sulla proposta dei Ministri  della  solidarieta'  sociale  e  delle
politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze, per l'attuazione del  programma  di  Governo,  per  le
riforme e le innovazioni nella pubblica  amministrazione  e  per  gli
affari regionali e le autonomie locali; 
 
                              E m a n a 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
 
        Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza 
 
  1. E' confermato e continua ad operare l'Osservatorio nazionale per
l'infanzia e l'adolescenza, istituito con la legge 23 dicembre  1997,
n. 451. 
  2. L'Osservatorio predispone ogni due anni il  piano  nazionale  di
azione di interventi per la tutela dei  diritti  e  lo  sviluppo  dei
soggetti in eta' evolutiva, di cui alla Dichiarazione mondiale  sulla
sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo dell'infanzia, adottata  a
New York il 30 settembre 1990, con l'obiettivo di conferire priorita'
ai programmi riferiti ai minori e di rafforzare la  cooperazione  per
lo sviluppo dell'infanzia  nel  mondo.  Il  piano  e'  articolato  in
interventi a favore dei soggetti in eta' evolutiva quale strumento di
applicazione e di implementazione della Convenzione sui  diritti  del
fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva  con
legge 27 maggio 1991,  n.  176.  Il  piano  individua,  altresi',  le
modalita' di finanziamento degli interventi da esso previsti, nonche'
le forme di potenziamento e  di  coordinamento  delle  azioni  svolte
dalle pubbliche amministrazioni, dalle regioni e dagli enti locali. 
  3. Ai fini della elaborazione del  piano  di  cui  al  comma  2  le
amministrazioni centrali dello Stato, le regioni e gli enti locali si
coordinano con l'Osservatorio affinche' venga  adottata  ogni  misura
volta a qualificare l'impegno finanziario per perseguire le priorita'
e le azioni previste dal piano stesso. 
  4. Le regioni, in accordo con le amministrazioni provinciali  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, adottano idonee  misure  di
coordinamento degli interventi locali di raccolta e  di  elaborazione
di  tutti  i  dati   relativi   alla   condizione   dell'infanzia   e
dell'adolescenza in ambito regionale. In  particolare,  entro  il  30
aprile di ciascun anno, sono acquisiti i dati relativi a: 
    a) la  condizione  sociale,  culturale,  economica,  sanitaria  e
psicologica dell'infanzia e dell'adolescenza; 
    b) le risorse finanziarie e la  loro  destinazione  per  aree  di
intervento nel settore; 
    c) la mappa dei servizi territoriali e le  risorse  attivate  dai
privati. 
  5. Il piano e' proposto dal Ministro della solidarieta'  sociale  e
dal Ministro delle politiche per la famiglia, sentita la  Commissione
parlamentare per l'infanzia di cui  all'articolo  1  della  legge  23
dicembre 1997, n. 451, che si esprime  entro  sessanta  giorni  dalla
presentazione. Esso e' adottato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica,  previo  parere  della  Conferenza  unificata  e   previa
deliberazione del Consiglio  dei  Ministri,  entro  i  trenta  giorni
successivi alla scadenza del termine anzidetto. 
  6. L'Osservatorio predispone ogni due anni, avvalendosi del  Centro
nazionale di documentazione e analisi, la  relazione  biennale  sulla
condizione dell'infanzia e dell'adolescenza  in  Italia,  nonche'  lo
schema  del  rapporto  previsto   dall'articolo   44   della   citata
Convenzione di New York. 
  7. Il Governo predispone  il  rapporto  previsto  dall'articolo  44
della citata Convenzione di New York sui diritti del  fanciullo  alle
scadenze indicate dal medesimo articolo, sulla  base  di  uno  schema
predisposto dall'Osservatorio, che si  avvale  anche  degli  elementi
forniti dalle regioni. 
  8. Al fine di rafforzare, ai sensi del comma 2, la cooperazione per
lo sviluppo dell'infanzia nel mondo, il Ministero degli affari esteri
predispone, per quanto di sua competenza, un dettagliato programma di
interventi,  che  diviene  parte  integrante  del   piano   nazionale
d'azione, indicando  anche  le  risorse  finanziarie  destinate  allo
scopo. 
 
    

           Avvertenza:

               Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
           dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
           dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
           disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
           sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
           e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
           approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
           fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
           modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
           invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
           qui trascritti.
               Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
           pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
           europee (GUCE).

           Note alle premesse:

               - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
           al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
           leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi  valore di legge e i
           regolamenti.
               -  Il  testo vigente dell'art. 17, comma 2, della legge
           23  agosto 1998, n 400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
           12  settembre  1988,  n.  214,  supplemento ordinario e' il
           seguente:
               "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
           deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
           Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
           disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
           di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
           della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
           regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
           regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
           norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
           norme regolamentari.".
               -  Il  testo  vigente  dell'art. 29 del decreto-legge 4
           luglio  2006,  n. 223 "Disposizioni urgenti per il rilancio
           economico   e   sociale,   per   il   contenimento   e   la
           razionalizzazione  della spesa pubblica, nonche' interventi
           in materia di entrare e di contrasto all'evasione fiscale",
           pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2006, n. 153,
           convertito,  con  modificazioni, nella legge 4 agosto 2006,
           n. 248, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2006,
           n.  186, supplemento ordinario, entrata in vigore il giorno
           successivo   a   quello  della  sua  pubblicazione,  e'  il
           seguente:
               "Art.  29  (Contenimento spesa per commissioni comitati
           ed  altri  organismi).  -  1.  Fermo  restando  il  divieto
           previsto  dall'art.  18,  comma  1, della legge 28 dicembre
           2001,   n.   448,  la  spesa  complessiva  sostenuta  dalle
           amministrazioni  pubbliche  di cui all'art. 1, comma 2, del
           decreto  legislativo  30  marzo  2001, n. 165, e successive
           modificazioni,  per  organi  collegiali  e altri organismi,
           anche  monocratici,  comunque  denominati,  operanti  nelle
           predette  amministrazioni,  e' ridotta del trenta per cento
           rispetto  a  quella  sostenuta  nell'anno 2005. Ai suddetti
           fini  le  amministrazioni  adottano  con  immediatezza,  e'
           comunque  entro  trenta  giorni  dalla  data  di entrata in
           vigore  del  presente  decreto,  le  necessarie  misure  di
           adeguamento  ai  nuovi  limiti  di spesa. Tale riduzione si
           aggiunge  a  quella  prevista  dall'art. 1, comma 58, della
           legge 23 dicembre 2005, n. 266.
               2.  Per  realizzare  le finalita' di contenimento delle
           spese  di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si
           procede,  entro  centoventi giorni dalla data di entrata in
           vigore  del  presente decreto, al riordino degli organismi,
           anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture,
           con  regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
           della  legge  23  agosto  1988,  n.  400, per gli organismi
           previsti  dalla  legge  o da regolamento e, per i restanti,
           con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
           concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, su
           proposta  del  Ministro competente. I provvedimenti tengono
           conto dei seguenti criteri:
                 a)  eliminazione  delle  duplicazioni organizzative e
           funzionali;
                 b) razionalizzazione delle competenze delle strutture
           che svolgono funzioni omogenee;
                 c) limitazione del numero delle strutture di supporto
           a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli
           organismi;
                 d)   diminuzione  del  numero  dei  componenti  degli
           organismi;
                 e)  riduzione  dei  compensi  spettanti ai componenti
           degli organismi;
                 e-bis)  indicazione  di  un  termine  di  durata, non
           superiore  a  tre anni, con la previsione che alla scadenza
           l'organismo e' da intendersi automaticamente soppresso;
                 e-ter)  previsione  di  una relazione di fine mandato
           sugli  obiettivi  realizzati dagli organismi, da presentare
           all'amministrazione   competente   e  alla  Presidenza  del
           Consiglio dei Ministri.
               2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta,
           prima  della scadenza del termine di durata degli organismi
           individuati  dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di
           concerto  con  l'amministrazione  di settore competente, la
           perdurante    utilita'    dell'organismo    proponendo   le
           conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata
           dello stesso.
               3.   Le  amministrazioni  non  statali  sono  tenute  a
           provvedere,  entro  lo  stesso  termine  e sulla base degli
           stessi  criteri  di  cui  al  comma  2,  con atti di natura
           regolamentare   previsti  dai  rispettivi  ordinamenti,  da
           sottoporre  alla verifica degli organi interni di controllo
           e   all'approvazione  dell'amministrazione  vigilante,  ove
           prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti
           le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite
           di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.
               4.  Ferma  restando la realizzazione degli obiettivi di
           risparmio  di  spesa  di  cui al comma 1, gli organismi non
           individuati  dai  provvedimenti  previsti  dai  commi 2 e 3
           entro  il  15  maggio  2007  sono soppressi. A tale fine, i
           regolamenti  ed  i  decreti  di cui al comma 2, nonche' gli
           atti  di  natura  regolamentare  di  cui al comma 3, devono
           essere  trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri,
           ovvero  per  la  verifica  da parte degli organi interni di
           controllo     e     per     l'approvazione     da     parte
           dell'amministrazione  vigilante,  ove prevista, entro il 28
           febbraio 2007.
               5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che
           si  sia  provveduto  agli adempimenti ivi previsti e' fatto
           divieto  alle  amministrazioni di corrispondere compensi ai
           componenti degli organismi di cui al comma 1.
               6.  Le  disposizioni  del presente articolo non trovano
           diretta  applicazione alle regioni, alle province autonome,
           agli  enti  locali  e  agli  enti  del  Servizio  sanitario
           nazionale,   per  i  quali  costituiscono  disposizioni  di
           principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
               7.   Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
           applicano  ai  commissari  straordinari  del Governo di cui
           all'art.  11  della  legge  23  agosto  1988, n. 400 e agli
           organi di direzione, amministrazione e controllo.".
               -  Il  testo vigente dei commi 6 e 19 del decreto-legge
           18  maggio 2006, n. 181 "Disposizioni urgenti in materia di
           riordino  delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio
           dei  Ministri  e  dei Ministeri", pubblicato nella Gazzetta
           Ufficiale   18   maggio   2006,  n.  114,  convertito,  con
           modificazioni,   nella   legge  17  luglio  2006,  n.  233,
           pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio 2006, n. 164,
           e' il seguente:
               "6.   E'  istituito  il  Ministero  della  solidarieta'
           sociale. A detto Ministero sono trasferiti, con le inerenti
           risorse   finanziarie,   strumentali  e  di  personale:  le
           funzioni   attribuite  al  Ministero  del  lavoro  e  delle
           politiche  sociali  dall'art.  46, comma 1, lettera c), del
           decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, in materia di
           politiche  sociali  e  di  assistenza,  fatto  salvo quanto
           disposto  dal  comma 19 del presente articolo; i compiti di
           vigilanza  dei  flussi di entrata dei lavoratori esteri non
           comunitari, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 46
           del  citato  decreto  legislativo  n.  300  del 1999, e neo
           comunitari,   nonche'  i  compiti  di  coordinamento  delle
           politiche per l'integrazione degli stranieri immigrati.
           Restano  ferme  le  attribuzioni del Ministero del lavoro e
           della   previdenza   sociale   in   materia   di  politiche
           previdenziali.  Con il decreto del Presidente del Consiglio
           dei Ministri di cui al comma 10 del presente articolo, sono
           individuate le forme di esercizio coordinato delle funzioni
           aventi  natura assistenziale o previdenziale, nonche' delle
           funzioni di indirizzo e vigilanza sugli enti di settore;
           possono  essere, altresi', individuate forme di avvalimento
           per  l'esercizio  delle  rispettive funzioni. Sono altresi'
           trasferiti  al Ministero della solidarieta' sociale, con le
           inerenti  risorse  finanziarie  e con l'Osservatorio per il
           disagio  giovanile  legato alle tossicodipendenze di cui al
           comma 556 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
           i compiti in materia di politiche antidroga attribuiti alla
           Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri. L'art. 6-bis del
           decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e' abrogato. Il
           personale  in  servizio  presso  il  soppresso dipartimento
           nazionale  per  le  politiche  antidroga  e' assegnato alle
           altre   strutture   della   Presidenza  del  Consiglio  dei
           Ministri,  fatto  comunque  salvo quanto previsto dall'art.
           12,  comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59,
           e  successive  modificazioni.  Sono,  infine, trasferite al
           Ministero della solidarieta' sociale le funzioni in materia
           di  Servizio  civile  nazionale  di cui alla legge 8 luglio
           1998,  n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64, e al decreto
           legislativo  5  aprile  2002,  n. 77, per l'esercizio delle
           quali   il  Ministero  si  avvale  delle  relative  risorse
           finanziarie,  umane  e  strumentali.  E  Ministro esercita,
           congiuntamente   con   il   Presidente  del  Consiglio  dei
           Ministri, le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia
           nazionale italiana del programma comunitario gioventu¨.".
               "19.  Sono  attribuite  al Presidente del Consiglio dei
           Ministri:
                 a)  le  funzioni  di competenza statale attribuite al
           Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali  dagli
           articoli  52,  comma  1,  e  53  del decreto legislativo 30
           luglio  1999,  n.  300,  in  materia di sport. Entro trenta
           giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di
           conversione  del presente decreto, lo statuto dell'Istituto
           per  il credito sportivo e' modificato al fine di prevedere
           la  vigilanza  da  parte  del  Presidente del Consiglio dei
           Ministri   e  del  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
           culturali;
                 b)   le   funzioni   di  vigilanza  sull'Agenzia  dei
           segretari  comunali  e  provinciali  nonche'  sulla  Scuola
           superiore  per  la  formazione  e  la  specializzazione dei
           dirigenti della pubblica amministrazione locale;
                 c)    l'iniziativa    legislativa   in   materia   di
           individuazione e allocazione delle funzioni fondamentali di
           comuni,  province  e  citta'  metropolitane di cui all'art.
           117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, nonche'
           le  competenze  in  materia  di  promozione e coordinamento
           relativamente all'attuazione dell'art. 118, primo e secondo
           comma, della Costituzione;
                 d)  le  funzioni  di  indirizzo  e  coordinamento  in
           materia  di  politiche  giovanili,  nonche'  le funzioni di
           competenza  statale  attribuite  al  Ministero del lavoro e
           delle  politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera c),
           del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia
           di coordinamento delle politiche delle giovani generazioni,
           ivi   comprese   le   funzioni  di  indirizzo  e  vigilanza
           sull'Agenzia  nazionale  italiana del programma comunitario
           gioventu',  esercitate congiuntamente con il Ministro della
           solidarieta'  sociale.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei
           Ministri  puo'  prendere  parte  alle  attivita'  del Forum
           nazionale dei giovani;
                 e)  le  funzioni  di  indirizzo  e  coordinamento  in
           materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e
           problematiche   generazionali   nonche'   le   funzioni  di
           competenza  statale  attribuite  al  Ministero del lavoro e
           delle  politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera c),
           del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia
           di  coordinamento  delle politiche a favore della famiglia,
           di  interventi  per  il  sostegno  della maternita' e della
           paternita',  di  conciliazione  dei  tempi  di lavoro e dei
           tempi  di  cura  della famiglia, di misure di sostegno alla
           famiglia, alla genitorialita' e alla natalita', di supporto
           all'Osservatorio  nazionale  sulla  famiglia. La Presidenza
           del Consiglio dei Ministri subentra al Ministero del lavoro
           e  delle  politiche  sociali  in  tutti i suoi rapporti con
           l'Osservatorio  nazionale  sulla famiglia e tiene informato
           il  Ministero  della  solidarieta'  sociale  della relativa
           attivita'.   La  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
           unitamente   al   Ministero   della  solidarieta'  sociale,
           fornisce   il   supporto   all'attivita'  dell'Osservatorio
           nazionale   per   l'infanzia  e  del  Centro  nazionale  di
           documentazione  e  di  analisi  per  l'infanzia di cui agli
           articoli  2  e  3  della legge 23 dicembre 1997, n. 451, ed
           esercita  altresi'  le funzioni di espressione del concerto
           in  sede  di esercizio delle funzioni di competenza statale
           attribuite  al  Ministero  del  lavoro  e  della previdenza
           sociale  in  materia di "Fondo di previdenza per le persone
           che  svolgono  lavori  di  cura non retribuiti derivanti da
           responsabilita'  familiari",  di cui al decreto legislativo
           16 settembre 1996, n. 565;
                 f) le funzioni di espressione del concerto in sede di
           esercizio  delle  funzioni di competenza statale attribuite
           al  Ministero  del  lavoro  e delle politiche sociali dagli
           articoli  8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 43, 44, 45, 46, 47 e 48
           del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui
           al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
                 g)  le  funzioni  di competenza statale attribuite al
           Ministero   delle   attivita'  produttive  dalla  legge  25
           febbraio  1992, n. 215, e dagli articoli 21, 22, 52, 53, 54
           e  55  del  citato  codice di cui al decreto legislativo 11
           aprile 2006, n. 198.".
               - La legge 23 dicembre 1997, n. 451, "Istituzione della
           Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio
           nazionale  per  l'infanzia",  e'  pubblicata nella Gazzetta
           Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302.
               - La legge 28 agosto 1997, n. 285, "Disposizioni per la
           promozione  di  diritti  e di opportunita' per l'infanzia e
           l'adolescenza"  e'  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 5
           settembre 1997, n. 207.
               -  Il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
           1998,    n.    369,    "Regolamento   recante   norme   per
           l'organizzazione dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia
           e  l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e
           di   analisi  per  l'infanzia  e  l'adolescenza",  a  norma
           dell'art. 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 451,
           e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1998, n.
           250.
               - Il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre
           2004,  n.  284,  "Regolamento  di organizzazione del Centro
           nazionale  di  documentazione e di analisi per l'infanzia",
           ai  sensi  dell'art.  4,  comma  1, della legge 23 dicembre
           1997,  n.  451,  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
           novembre 2004, n. 281.
           Note all'art. 1:
               -  La  legge  27  maggio  1991,  n.  176,  "Ratifica ed
           esecuzione  della  convenzione  sui  diritti del fanciullo,
           fatta  a New York il 20 novembre 1989", e' pubblicata nella
           Gazzetta Ufficiale 11 giugno 1991, n. 135, S.O.
               -  Il  testo  vigente dell'art. 1 della citata legge 23
           dicembre 1997, n. 451, e' il seguente:
               "Art.1  (Commissione parlamentare per l'infanzia). - 1.
           E' istituita la Commissione parlamentare per l'infanzia con
           compiti  di indirizzo e controllo sulla concreta attuazione
           degli  accordi internazionali e della legislazione relativi
           ai diritti e allo sviluppo dei soggetti in eta' evolutiva.
               2.  La  Commissione  e' composta da venti senatori e da
           venti  deputati  nominati,  rispettivamente, dal Presidente
           del  Senato  della Repubblica e dal Presidente della Camera
           dei  deputati  in  proporzione al numero dei componenti dei
           gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un
           rappresentante per ciascun gruppo.
               3.  La Commissione elegge al suo interno un presidente,
           due vicepresidenti e due segretari.
               4. La Commissione chiede informazioni, dati e documenti
           sui   risultati   delle   attivita'   svolte  da  pubbliche
           amministrazioni e da organismi che si occupano di questioni
           attinenti  ai  diritti o allo sviluppo dei soggetti in eta'
           evolutiva.
               5.  La  Commissione  riferisce alle Camere, con cadenza
           almeno  annuale,  i  risultati  della  propria  attivita' e
           formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e
           sull'eventuale necessita' di adeguamento della legislazione
           vigente, in particolare per assicurarne la rispondenza alla
           normativa  dell'Unione europea ed in riferimento ai diritti
           previsti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta
           a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27
           maggio 1991, n. 176.
               6.  E'  istituita  la  giornata  italiana per i diritti
           dell'infanzia   e  dell'adolescenza,  da  celebrare  il  20
           novembre  di  ogni anno, nella ricorrenza della firma della
           citata Convenzione di New York. Il Governo, d'intesa con la
           Commissione,  determina  le  modalita' di svolgimento della
           giornata,  senza  oneri  aggiuntivi  a  carico del bilancio
           dello Stato.".