Art. 10. Durata e relazione di fine mandato 1. L'Osservatorio e il Centro di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza durano in carica tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, l'Osservatorio e il Centro di documentazione presentano una relazione sull'attivita' svolta ai Ministri delle politiche per la famiglia e della solidarieta' sociale, che le trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilita' degli organismi e della eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri delle politiche per la famiglia e della solidarieta' sociale. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti dell'Osservatorio e quelli del Comitato tecnico-scientifico del Centro di documentazione restano in carica fino alla scadenza del termine di durata dei rispettivi organismi e possono essere confermati nel caso di proroga della durata degli organismi.
Note all'art. 10: - Per il testo vigente dell'art. 29, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, si vedano le note alle premesse. Gli articoli 2, 3, 4 e 5 della citata legge n. 451 del 1997, abrogati dal presente decreto, recavano, rispettivamente: «Osservatorio nazionale per l'infanzia», «Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia.», «Organizzazione» e «Copertura finanziaria». b) le risorse finanziarie e la loro destinazione per aree di intervento nel settore; c) la mappa dei servizi territoriali e le risorse attivate dai privati. 4. Le regioni trasmettono, entro il 30 aprile di ciascun anno, i dati raccolti e le proposte formulate al Centro di cui all'art. 3. 5. Copertura finanziaria. - 1. All'onere per il funzionamento dell'Osservatorio di cui all'art. 2 e del Centro di cui all'art. 3, valutato in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2. Al fine di sostenere l'avvio delle attivita' previste dall'art. 4, comma 3, e' corrisposta, nell'ambito dello stanziamento previsto al comma 1, per il triennio 1997-1999, una somma annua non superiore a lire 300 milioni per ciascuna regione quale contributo per le spese documentate sostenute. Il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1998, n. 369, «Regolamento recante norme per l'organizzazione dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza», a norma dell'art. 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 451 abrogato del presente decreto. e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1998, n. 250, e' il seguente: Visto l'art. 87 della Costituzione. Il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 284, «Regolamento di organizzazione del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia», ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 451, abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2004, n. 281.