Art. 10.

                 Durata e relazione di fine mandato

  1.  L'Osservatorio  e  il  Centro  di  documentazione e analisi per
l'infanzia e l'adolescenza durano in carica tre anni decorrenti dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento.
  2.   Tre   mesi   prima  della  scadenza  del  termine  di  durata,
l'Osservatorio e il Centro di documentazione presentano una relazione
sull'attivita'  svolta  ai Ministri delle politiche per la famiglia e
della  solidarieta'  sociale,  che le trasmettono alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29,
comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  4  agosto  2006,  n. 248, ai fini della
valutazione  congiunta  della  perdurante  utilita' degli organismi e
della  eventuale  proroga  della durata, comunque non superiore a tre
anni,  da  adottarsi  con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri,  su proposta dei Ministri delle politiche per la famiglia e
della  solidarieta'  sociale.  Gli  eventuali  successivi  decreti di
proroga  sono  adottati  secondo  la medesima procedura. I componenti
dell'Osservatorio  e  quelli  del  Comitato  tecnico-scientifico  del
Centro  di  documentazione  restano  in carica fino alla scadenza del
termine   di   durata  dei  rispettivi  organismi  e  possono  essere
confermati nel caso di proroga della durata degli organismi.
 
          Note all'art. 10:
              -  Per il testo vigente dell'art. 29, del decreto-legge
          4 luglio  2006, n. 223, convertito, con modificazioni nella
          legge  4 agosto  2006,  n.  248,  si  vedano  le  note alle
          premesse.
              Gli  articoli 2, 3, 4 e 5 della citata legge n. 451 del
          1997,    abrogati    dal    presente   decreto,   recavano,
          rispettivamente:  «Osservatorio  nazionale per l'infanzia»,
          «Centro  nazionale  di  documentazione  e  di  analisi  per
          l'infanzia.», «Organizzazione» e «Copertura finanziaria».
                b) le  risorse finanziarie e la loro destinazione per
          aree di intervento nel settore;
                c)  la  mappa  dei  servizi territoriali e le risorse
          attivate dai privati.
              4.  Le  regioni  trasmettono,  entro  il  30 aprile  di
          ciascun  anno,  i  dati raccolti e le proposte formulate al
          Centro di cui all'art. 3.
              5.   Copertura  finanziaria.  -  1.  All'onere  per  il
          funzionamento  dell'Osservatorio  di  cui  all'art. 2 e del
          Centro  di cui all'art. 3, valutato in lire 10 miliardi per
          ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
          fini  del  bilancio  triennale  1997-1999, al capitolo 6856
          dello   stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,
          all'uopo   utilizzando   l'accantonamento   relativo   alla
          Presidenza del Consiglio dei Ministri.
              2.   Al  fine  di  sostenere  l'avvio  delle  attivita'
          previste  dall'art. 4, comma 3, e' corrisposta, nell'ambito
          dello  stanziamento  previsto  al  comma 1, per il triennio
          1997-1999, una somma annua non superiore a lire 300 milioni
          per   ciascuna   regione  quale  contributo  per  le  spese
          documentate sostenute.
              Il  decreto  del  Presidente della Repubblica 5 ottobre
          1998,    n.    369,    «Regolamento   recante   norme   per
          l'organizzazione dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia
          e  l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e
          di   analisi  per  l'infanzia  e  l'adolescenza»,  a  norma
          dell'art.  4, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 451
          abrogato del presente decreto. e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 26 ottobre 1998, n. 250, e' il seguente:
              Visto l'art. 87 della Costituzione.
              Il  decreto  del Presidente della Repubblica 12 ottobre
          2004,  n.  284,  «Regolamento  di organizzazione del Centro
          nazionale  di  documentazione e di analisi per l'infanzia»,
          ai  sensi  dell'art.  4,  comma 1,  della legge 23 dicembre
          1997,  n. 451, abrogato dal presente decreto, e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2004, n. 281.