Art. 12. 
 
           Copertura finanziaria e spese di funzionamento 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58,  della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli  organismi
di cui  al  presente  provvedimento  a  carico  del  Ministero  della
solidarieta'  sociale,   relativi   agli   oneri   di   funzionamento
dell'Osservatorio e ai compensi attualmente spettanti  ai  componenti
del Centro di documentazione, in qualunque forma erogati  e  comunque
denominati, e'  ridotta  del  trenta  per  cento  rispetto  a  quella
sostenuta dal medesimo Ministero nell'esercizio  finanziario  2005  a
valere sul capitolo 3271. Per l'anno  2006,  la  riduzione  opera  in
misura proporzionale rispetto al periodo  corrente  tra  la  data  di
entrata  in  vigore  del  decreto-legge  4  luglio  2006,   n.   223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,  ed
il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa gia' assunti
alla medesima data di entrata in vigore del predetto decreto-legge. 
  2. Il Ministro della  solidarieta'  sociale  concorre  al  supporto
finanziario dell'Osservatorio nella misura di  cui  al  comma  1.  Il
Ministro  delle  politiche  per  la  famiglia  concorre  al  supporto
finanziario dell'Osservatorio e del Centro di documentazione a  norma
dell'articolo 1, commi 1250 e 1252, della legge 27 dicembre 2006,  n.
296. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 14 maggio 2007 
 
                             NAPOLITANO 
 
                                  Prodi, Presidente del Consiglio dei 
                              Ministri 
                                 Ferrero, Ministro della solidarieta' 
                              sociale 
                               Bindi, Ministro delle politiche per la 
                              famiglia 
                               Padoa Schioppa, Ministro dell'economia 
                              e delle finanze 
                                 Santagata, Ministro per l'attuazione 
                              del programma di Governo 
                               Nicolais, Ministro per le riforme e le 
                                           innovazioni nella pubblica 
                              amministrazione 
                                 Lanzillotta, Ministro per gli affari 
                              regionali e le autonomie locali 
 
Visto, il Guardasigilli: Mastella 
 
Registrato alla  Corte  dei  conti  il  25  giugno  2007  Ufficio  di
controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei 
beni culturali, registro n. 5, foglio n. 10 
 
 
          Note all'art. 12: 
              - Il testo vigente dell'art. 1, comma 58,  della  legge
          23 dicembre 2005, n. 266, «Disposizioni per  la  formazione
          del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
          finanziaria 2006)» pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  29
          dicembre 2005, n. 302, S.O. e il seguente: 
              «58.  Le  somme   riguardanti   indennita',   compensi,
          gettoni, retribuzioni o altre utilita' comunque denominate,
          corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione
          e  controllo,  consigli   di   amministrazione   e   organi
          collegiali comunque denominati,  presenti  nelle  pubbliche
          amministrazioni di cui all'art. 1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni, e negli enti da queste  ultime  controllati,
          sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli
          importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.». 
              - Per il testo vigente dell'art. 29, del  decreto-legge
          4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni  nella
          legge 4 agosto  2006,  n.  248,  si  vedano  le  note  alle
          premesse. 
              - Il testo vigente dell'art. 1, commi 1250 e 1252 della
          legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  «Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato»
          (legge  finanziaria  2007),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O. e' il seguente: 
              «1250. Il Fondo per le politiche della famiglia di  cui
          all'art. 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio  2006,  n.
          223, convertito con modificazioni,  dalla  legge  4  agosto
          2006, n. 248, e' incrementato di 210 milioni  di  euro  per
          l'anno 2007 e di 180 milioni di  euro  per  ciascuno  degli
          anni 2008 e  2009.  Il  Ministro  delle  politiche  per  la
          famiglia utilizza il  Fondo:  per  istituire  e  finanziare
          l'Osservatorio  nazionale  sulla  famiglia  prevedendo   la
          rappresentanza paritetica delle amministrazioni statali  da
          un lato e delle regioni, delle province autonome di  Trento
          e di Bolzano e degli enti  locali  dall'altro,  nonche'  la
          partecipazione dell'associazionismo e  del  terzo  settore;
          per finanziare le iniziative di conciliazione del tempo  di
          vita e di lavoro di cui all'art.  9  della  legge  8  marzo
          2000, n. 53; per sperimentare  iniziative  di  abbattimento
          dei costi dei servizi per le famiglie con numero  di  figli
          pari o  superiore  a  quattro;  per  sostenere  l'attivita'
          dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e  della
          pornografia minorile di  cui  all'art.  17  della  legge  3
          agosto  1998,   n.   269,   e   successive   modificazioni,
          dell'Osservatorio nazionale per  l'infanzia  e  del  Centro
          nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia  di
          cui alla legge 23 dicembre 1997,  n.  451;  per  sviluppare
          iniziative  che  diffondano  e  valorizzino   le   migliori
          iniziative in materia di politiche  familiari  adottate  da
          enti  locali  e  imprese;   per   sostenere   le   adozioni
          internazionali e garantire  il  pieno  funzionamento  della
          Commissione per le adozioni internazionali.». 
              «1252. Il Ministro delle politiche per la famiglia, con
          proprio decreto,  ripartisce  gli  stanziamenti  del  Fondo
          delle politiche per la famiglia tra gli interventi  di  cui
          ai commi 1250 e 1251.».