Art. 2. Composizione dell'Osservatorio per l'infanzia e l'adolescenza 1. L'Osservatorio, presieduto dal Ministro delle politiche per la famiglia e dal Ministro della solidarieta' sociale, e' composto da: a) un rappresentante per ciascuna delle seguenti amministrazioni: 1) Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le politiche della famiglia; 2) Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le politiche giovanili; 3) Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le pari opportunita'; 4) Ministero della solidarieta' sociale; 5) Ministero della pubblica istruzione; 6) Ministero della salute; 7) Ministero degli affari esteri; 8) Ministero dell'interno; 9) Ministero della giustizia; 10) Ministero del lavoro e della previdenza sociale; 11) Ministero dell'economia e delle finanze; 12) Ministero delle comunicazioni; b) un rappresentante dell'Istituto degli Innocenti di Firenze; c) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); d) sei rappresentanti indicati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; e) tre rappresentanti indicati dall'Associazione nazionale comuni d'Italia; f) un rappresentante dell'Unione province italiane; g) un rappresentante dell'Unione nazionale delle comunita' montane; h) un rappresentante del Comitato italiano UNICEF; i) un rappresentante della Societa' italiana di pediatria; l) un rappresentante per ciascuna delle confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL; m) un rappresentante dell'Associazione giudici per i minorenni; n) un rappresentante del Sindacato unitario nazionale delle assistenti sociali (SUNAS); o) un rappresentante dell'Ordine nazionale degli assistenti sociali; p) un rappresentante dell'Ordine nazionale degli psicologi; q) un rappresentante dell'Associazione nazionale degli avvocati per la famiglia e i minori; r) un rappresentante dell'Ordine nazionale dei giornalisti; s) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei pedagogisti; t) un rappresentante dell'Associazione nazionale degli educatori professionali; u) rappresentanti di organizzazioni del volontariato e del terzo settore che operano nel settore dell'infanzia e dell'adolescenza, individuati con decreto del Ministro della solidarieta' sociale e del Ministro delle politiche per la famiglia, fino ad un massimo di otto; v) esperti individuati con decreto del Ministro della solidarieta' sociale e del Ministro delle politiche per la famiglia, fino ad un massimo di otto; z) il responsabile del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia di cui all'articolo 3, di seguito denominato: "Centro di documentazione e analisi", ed il coordinatore delle attivita' scientifiche di cui all'articolo 7. 2. Alle attivita' di segreteria connesse con il funzionamento dell'Osservatorio si provvede con le ordinarie risorse umane e strumentali del Dipartimento delle politiche per la famiglia e del Ministero della solidarieta' sociale. 3. Ai componenti dell'Osservatorio spetta esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. Per i componenti estranei alla pubblica amministrazione il predetto rimborso e' equiparato a quello dei dirigenti di seconda fascia dello Stato.