Art. 2.

    Composizione dell'Osservatorio per l'infanzia e l'adolescenza

  1.  L'Osservatorio,  presieduto dal Ministro delle politiche per la
famiglia e dal Ministro della solidarieta' sociale, e' composto da:
    a) un rappresentante per ciascuna delle seguenti amministrazioni:
      1) Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le politiche
della famiglia;
      2)  Presidenza  del  Consiglio  - Dipartimento per le politiche
giovanili;
      3)   Presidenza  del  Consiglio  -  Dipartimento  per  le  pari
opportunita';
      4) Ministero della solidarieta' sociale;
      5) Ministero della pubblica istruzione;
      6) Ministero della salute;
      7) Ministero degli affari esteri;
      8) Ministero dell'interno;
      9) Ministero della giustizia;
      10) Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
      11) Ministero dell'economia e delle finanze;
      12) Ministero delle comunicazioni;
   b) un rappresentante dell'Istituto degli Innocenti di Firenze;
    c)   un  rappresentante  dell'Istituto  nazionale  di  statistica
(ISTAT);
    d)  sei  rappresentanti  indicati dalla Conferenza dei presidenti
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
    e) tre rappresentanti indicati dall'Associazione nazionale comuni
d'Italia;
    f) un rappresentante dell'Unione province italiane;
    g)   un  rappresentante  dell'Unione  nazionale  delle  comunita'
montane;
    h) un rappresentante del Comitato italiano UNICEF;
    i) un rappresentante della Societa' italiana di pediatria;
    l)  un rappresentante per ciascuna delle confederazioni sindacali
CGIL, CISL e UIL;
    m) un rappresentante dell'Associazione giudici per i minorenni;
    n)  un  rappresentante  del  Sindacato  unitario  nazionale delle
assistenti sociali (SUNAS);
    o)  un  rappresentante  dell'Ordine  nazionale  degli  assistenti
sociali;
    p) un rappresentante dell'Ordine nazionale degli psicologi;
    q)  un  rappresentante dell'Associazione nazionale degli avvocati
per la famiglia e i minori;
    r) un rappresentante dell'Ordine nazionale dei giornalisti;
    s) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei pedagogisti;
    t) un rappresentante dell'Associazione nazionale degli educatori
professionali;
    u)  rappresentanti di organizzazioni del volontariato e del terzo
settore  che  operano  nel  settore dell'infanzia e dell'adolescenza,
individuati con decreto del Ministro della solidarieta' sociale e del
    Ministro  delle  politiche per la famiglia, fino ad un massimo di
    otto;
v) esperti individuati con decreto del Ministro della
solidarieta'  sociale e del Ministro delle politiche per la famiglia,
fino ad un massimo di otto;
    z)  il  responsabile  del Centro nazionale di documentazione e di
analisi  per l'infanzia di cui all'articolo 3, di seguito denominato:
"Centro  di  documentazione  e  analisi",  ed  il  coordinatore delle
attivita' scientifiche di cui all'articolo 7.
  2.  Alle  attivita'  di  segreteria  connesse  con il funzionamento
dell'Osservatorio  si  provvede  con  le  ordinarie  risorse  umane e
strumentali  del  Dipartimento  delle politiche per la famiglia e del
Ministero della solidarieta' sociale.
  3.   Ai   componenti  dell'Osservatorio  spetta  esclusivamente  il
rimborso  delle  spese  di  viaggio  e di soggiorno. Per i componenti
estranei  alla  pubblica  amministrazione  il  predetto  rimborso  e'
equiparato a quello dei dirigenti di seconda fascia dello Stato.