Art. 3.

Centro nazionale di documentazione  e  di  analisi  per  l'infanzia e
                            l'adolescenza

  1.  L'Osservatorio  di  cui  all'articolo  1 si avvale di un Centro
nazionale   di   documentazione   e   di  analisi  per  l'infanzia  e
l'adolescenza.  Per  lo  svolgimento  delle  funzioni  del Centro, il
Ministro  delle  politiche  per  la  famiglia  e  il  Ministro  della
solidarieta'  sociale  possono stipulare convenzioni, anche di durata
pluriennale,  con  enti  di  ricerca  pubblici  o privati che abbiano
particolare     qualificazione     nel    campo    dell'infanzia    e
dell'adolescenza.  L'Osservatorio annualmente elabora il programma di
attivita' del Centro e ne definisce le priorita'.
  2. Il Centro ha i seguenti compiti:
    a)  raccogliere  e rendere pubblici normative statali, regionali,
dell'Unione  europea  ed  internazionali; progetti di legge statali e
regionali; dati statistici, disaggregati per genere e per eta', anche
in   raccordo   con   l'Istituto  nazionale  di  statistica  (ISTAT);
pubblicazioni scientifiche, anche periodiche;
    b)  realizzare, sulla base delle indicazioni che pervengono dalle
regioni,  la  mappa  annualmente  aggiornata  dei  servizi  pubblici,
privati  e  del  privato  sociale,  compresi  quelli  assistenziali e
sanitari, e delle risorse destinate all'infanzia a livello nazionale,
regionale e locale;
    c)  analizzare  le  condizioni dell'infanzia, ivi comprese quelle
relative ai soggetti in eta' evolutiva provenienti, permanentemente o
per   periodi   determinati,   da   altri   Paesi,  anche  attraverso
l'integrazione    dei   dati   e   la   valutazione   dell'attuazione
dell'effettivita'   e  dell'impatto  della  legislazione,  anche  non
direttamente destinata ai minori;
    d)  predisporre, sulla base delle direttive dell'Osservatorio, lo
schema   della   relazione   biennale   e   del   rapporto   di  cui,
rispettivamente,  all'articolo  1,  commi  6  e  7,  evidenziando gli
indicatori  sociali e le diverse variabili che incidono sul benessere
dell'infanzia in Italia;
    e)  formulare  proposte,  anche  su  richiesta  delle istituzioni
locali, per la elaborazione di progetti-pilota intesi a migliorare le
condizioni  di  vita  dei  soggetti  in  eta'  evolutiva  nonche'  di
interventi per l'assistenza alla madre nel periodo perinatale;
    f)    promuovere    la    conoscenza   degli   interventi   delle
amministrazioni  pubbliche,  collaborando  anche  con  gli  organismi
titolari  di  competenze  in  materia di infanzia, in particolare con
istituti  e  associazioni  operanti  per  la tutela e lo sviluppo dei
soggetti in eta' evolutiva;
    g)  raccogliere  e pubblicare regolarmente il bollettino di tutte
le  ricerche e le pubblicazioni, anche periodiche, che interessano il
mondo minorile.
  3.  Nello svolgimento dei compiti previsti dal presente regolamento
il Centro intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con
organismi   europei  ed  internazionali,  garantendo  ogni  opportuno
raccordo  ed,  in  particolare, con il Centro di studi e ricerche per
l'assistenza  all'infanzia previsto dall'Accordo tra il Governo della
Repubblica  italiana  e  il Fondo delle Nazioni unite per l'infanzia,
firmato  a New York il 23 settembre 1986, reso esecutivo con legge 19
luglio 1988, n. 312.
 
          Nota all'art. 3:
                -  La  legge  19 luglio  1988,  n.  312, «Ratifica ed
          esecuzione  dell'accordo  tra  il  Governo della Repubblica
          italiana  e il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia per
          l'istituzione di un centro per l'assistenza all'infanzia in
          Firenze,  firmato  a  New  York  il  23 settembre 1986», e'
          pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto 1988, n. 182,
          S.O.