Art. 5.

                             Presidente

  1.  Il  presidente  e'  nominato  con  decreto  del  Ministro delle
politiche  per la famiglia e del Ministro della solidarieta' sociale,
tra  soggetti  dotati  di  elevata  e comprovata professionalita' nel
settore dell'infanzia.
  2.  Il  presidente, in caso di assenza o impedimento, e' sostituito
dal vicepresidente di cui all'articolo 7.
  3.  Il presidente ha la rappresentanza del Centro di documentazione
e  analisi  e  compie  tutti gli atti che rientrano tra i compiti del
Centro di documentazione e analisi, di cui all'articolo 3, sulla base
del    programma    e    delle    priorita'    definiti   annualmente
dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia.
  4.  Il  presidente  convoca  il Comitato tecnico-scientifico di cui
all'articolo 6, ne redige l'ordine del giorno e lo presiede.