Art. 7. Coordinatore delle attivita' scientifiche 1. Il coordinatore delle attivita' scientifiche e' nominato con decreto del Ministro della solidarieta' sociale e del Ministro delle politiche per la famiglia, tra soggetti dotati di elevata e comprovata professionalita' nel campo delle politiche per l'infanzia. 2. Il coordinatore delle attivita' scientifiche assume la funzione di vicepresidente del Centro. Esso coadiuva il presidente nella realizzazione delle attivita' di cui all'articolo 3 e ne garantisce l'attuazione scientifica. 3. A tale fine, il coordinatore delle attivita' scientifiche cura i rapporti con gli enti di ricerca cui sono affidate le attivita' ai sensi dell'articolo 3, comma 1, e con gli altri enti di ricerca europei ed internazionali con cui il Centro di documentazione e analisi intrattiene i rapporti ai sensi dell'articolo 3, comma 3.