Art. 9.

  Giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

  1.  Il  piano  biennale  nazionale  d'azione di cui all'articolo 1,
comma  2,  definisce  un  programma  di  iniziative  di  promozione e
comunicazione  da  realizzarsi  in  occasione  della  giornata del 20
novembre  dedicata  alla  celebrazione  dei  diritti  dell'infanzia e
dell'adolescenza,  istituita  all'articolo 1, comma 6, della legge 23
dicembre 1997, n. 451.
 
          Nota all'art. 9:
              -  Il testo vigente del comma 6 dell'art. 1 della legge
          23 dicembre  1997,  n.  451, «Istituzione della Commissione
          parlamentare  per  l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale
          per   l'infanzia»,   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          30 dicembre 1997, n. 302, e' il seguente:
              «6.  E'  istituita  la  giornata italiana per i diritti
          dell'infanzia   e   dell'adolescenza,   da   celebrare   il
          20 novembre  di  ogni  anno,  nella  ricorrenza della firma
          della  citata Convenzione di New York. Il Governo, d'intesa
          con  la  Commissione, determina le modalita' di svolgimento
          della   giornata,  senza  oneri  aggiuntivi  a  carico  del
          bilancio dello Stato.».