Art. 9. Giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza 1. Il piano biennale nazionale d'azione di cui all'articolo 1, comma 2, definisce un programma di iniziative di promozione e comunicazione da realizzarsi in occasione della giornata del 20 novembre dedicata alla celebrazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, istituita all'articolo 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1997, n. 451.
Nota all'art. 9: - Il testo vigente del comma 6 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, «Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302, e' il seguente: «6. E' istituita la giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, da celebrare il 20 novembre di ogni anno, nella ricorrenza della firma della citata Convenzione di New York. Il Governo, d'intesa con la Commissione, determina le modalita' di svolgimento della giornata, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.».