IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Viste le risoluzioni  emanate  dal  Consiglio  di  sicurezza  delle
Nazioni unite ai sensi del Capitolo VII  della  Carta  delle  Nazioni
unite per contrastare e reprimere il finanziamento del  terrorismo  e
l'attivita'  di  Paesi  che  minacciano  la  pace  e   la   sicurezza
internazionale; 
  Viste le risoluzioni n. 1267/1999, n. 1333/2000, n.  1363/2001,  n.
1390/2002, n. 1452/2002, n. 1455/2003, n. 1526/2004, n. 1566/2004, n. 
1617/2005 e n. 1735/2006 del Consiglio  di  sicurezza  delle  Nazioni
unite; 
  Vista la risoluzione n. 1373/2001 del Consiglio di sicurezza  delle
Nazioni unite; 
  Visti la posizione  comune  2001/931/PESC  del  Consiglio,  del  27
dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per  la
lotta  al  terrorismo  ed  il  regolamento  (CE)  n.  2580/2001   del
Consiglio, del  27  dicembre  2001,  relativo  a  misure  restrittive
specifiche,  contro  determinate  persone  e  entita',  destinate   a
combattere il terrorismo e successive modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 12 ottobre 2001,  n.  369,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431,  recante  misure
urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento  del  terrorismo
internazionale; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2001,  n.  374,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre  2001,  n.  438,   recante
disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale; 
  Visti la posizione  comune  2002/402/PESC  del  Consiglio,  del  27
maggio 2002, ed il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27
maggio 2002, recanti specifiche misure restrittive nei  confronti  di
determinate persone ed entita' associate a Osama bin Laden, alla rete
Al-Qaida e ai Talebani, e successive modificazioni; 
  Vista  la  legge  14  gennaio  2003,  n.  7,  recante  ratifica  ed
esecuzione della Convenzione internazionale per  la  repressione  del
finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999,  e
norme di adeguamento dell'ordinamento interno; 
    Visto il decreto-legge 27 luglio 2005,  n.  144  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005,  n.  155,  recante  misure
urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale; 
  Visti i regolamenti comunitari emanati ai sensi degli articoli 60 e
301 del Trattato istitutivo della Comunita' europea per il  contrasto
dell'attivita' di  Paesi  che  minacciano  la  pace  e  la  sicurezza
internazionale; 
  Vista  la  direttiva  2005/60/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa  alla  prevenzione  dell'uso
del sistema finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei  proventi  di
attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo; 
  Vista la legge 25 gennaio 2006, n.  29,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee. Legge comunitaria  2005,  ed  in  particolare
l'articolo 22, comma 1, lettere c) e bb), che delega  il  Governo  ad
adottare uno o piu' decreti legislativi al fine  di  dare  attuazione
alla direttiva  2005/60/CE  nella  parte  relativa  alla  prevenzione
dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei  proventi
di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo e al fine di
prevedere modalita' operative per eseguire le misure di  congelamento
di  fondi  e  risorse  economiche  stabilite  dalle  risoluzioni  del
Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite, dai regolamenti  (CE)  n.
2580/2001 e n. 881/2002 nonche' dai regolamenti comunitari emanati ai
sensi degli articoli 60 e 301 del Trattato istitutivo della Comunita'
europea  per  il  contrasto  del  finanziamento  del   terrorismo   e
dell'attivita' dei Paesi  che  minacciano  la  pace  e  la  sicurezza
internazionale; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 22 dicembre 2006; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 5 giugno 2007; 
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'economia e delle finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  degli
affari esteri, della giustizia e dell'interno; 
 
                                Emana 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni: 
    a) per "finanziamento  del  terrorismo"  si  intende:  "qualsiasi
attivita'  diretta,  con  qualsiasi  mezzo,   alla   raccolta,   alla
provvista,  all'intermediazione,  al  deposito,   alla   custodia   o
all'erogazione di fondi o di risorse economiche,  in  qualunque  modo
realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte,  utilizzati  al
fine di compiere uno o piu' delitti con finalita' di terrorismo o  in
ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o piu' delitti  con
finalita'  di  terrorismo  previsti  dal  codice   penale,   e   cio'
indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e  delle  risorse
economiche per la commissione dei delitti anzidetti"; 
    b) per "regolamenti comunitari" si intendono: "i regolamenti (CE)
n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, e n.  881/2002  del
Consiglio, del 27 maggio  2002,  e  successive  modificazioni,  ed  i
regolamenti emanati ai sensi degli articoli 60 e 301 del Trattato CE,
adottati al fine di prevenire, contrastare e  reprimere  il  fenomeno
del terrorismo internazionale e l'attivita' dei paesi che  minacciano
la pace  e  la  sicurezza  internazionale,  anche  in  attuazione  di
risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU"; 
    c)  per  "fondi"  si  intendono:  "le   attivita'   ed   utilita'
finanziarie  di  qualsiasi  natura,  compresi  a   titolo   meramente
esemplificativo: 
      1) i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari,  le  cambiali,
gli ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento; 
      2) i depositi presso enti finanziari o altri soggetti, i  saldi
sui conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi natura; 
      3) i titoli negoziabili a livello pubblico  e  privato  nonche'
gli strumenti finanziari come definiti nell'articolo 1, comma 2,  del
testo  unico  delle  disposizioni  in  materia   di   intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
      4) gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi  di
valore generati dalle attivita'; 
      5) il credito, il diritto  di  compensazione,  le  garanzie  di
qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari; 
      6) le lettere di credito, le polizze  di  carico  e  gli  altri
titoli rappresentativi di merci; 
      7) i documenti da cui risulti una  partecipazione  in  fondi  o
risorse finanziarie; 
      8)  tutti  gli   altri   strumenti   di   finanziamento   delle
esportazioni"; 
d) per "risorse economiche" si intendono: "le attivita' di  qualsiasi
tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili,  ivi  compresi  gli
       accessori, le pertinenze e i frutti, che non sono fondi 
    ma che possono essere  utilizzate  per  ottenere  fondi,  beni  o
    servizi"; 
e) per "congelamento di fondi" si intende: "il divieto, in virtu' 
dei  regolamenti  comunitari  e  dei  decreti  ministeriali  di   cui
all'articolo 4, di movimentazione, trasferimento, modifica,  utilizzo
o gestione dei fondi o di accesso ad essi, cosi'  da  modificarne  il
volume, l'importo, la collocazione, la proprieta',  il  possesso,  la
natura, la destinazione o qualsiasi altro  cambiamento  che  consente
l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio"; 
    f) per "congelamento  di  risorse  economiche"  si  intende:  "il
divieto,  in  virtu'  dei  regolamenti  comunitari  e   dei   decreti
ministeriali di cui all'articolo 4, di trasferimento, disposizione o,
al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo
delle   risorse   economiche,   compresi,    a    titolo    meramente
esemplificativo,  la  vendita,   la   locazione,   l'affitto   o   la
costituzione di diritti reali di garanzia"; 
    g) per "soggetti designati" si intendono: "le persone fisiche, le
persone giuridiche, i gruppi e le entita' designati come  destinatari
del congelamento sulla base dei regolamenti comunitari e dei  decreti
ministeriali di cui all'articolo 4"; 
    h) per "legge antiriciclaggio" si  intende:  il  decreto-legge  3
maggio 1991, n. 143, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  5
luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni. 
 
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e   3  del  testo  unico  sulla
          promulgazione  delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
          Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
          della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
          1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (G.U.C.E.).
                              Note alle premesse:

              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato  al governo se non con determinazione dei principi
          e  criteri  direttivi  e  soltanto per tempo limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              -  Il regolamento (CE) n. 2580/2001 e' pubblicato nella
          G.U.C.E. 28 dicembre 2001, n. L 344.
              - Il decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 14 dicembre 2001, n.
          290.
              - Il decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 18 dicembre 2001, n.
          293.
              -  Il  regolamento (CE) n. 881/2002 e' pubblicato nella
          G.U.C.E. 29 maggio 2002, n. L 139.
              -  La  legge 14 gennaio 2003, n. 7, e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 2003, n. 21.
              -  Il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito,
          con  modificazioni,  dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° agosto 2005, n. 177.
              -  Gli  articoli 60  e 301 del Trattato della Comunita'
          europea, cosi' recitano:
              "Art.  60.  -  Il  Governo  della  Repubblica  italiana
          rimette  ai  governi  della  Repubblica di Bulgaria e della
          Romania   copia   certificata  conforme  del  trattato  che
          istituisce  la Comunita' europea dell'energia atomica e dei
          trattati  che lo hanno modificato o completato nelle lingue
          ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese,
          irlandese,  italiana,  lettone, lituana, maltese, olandese,
          polacca,  portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese,
          tedesca e ungherese.
              Il  testo  del  suddetto  trattato,  redatto  in lingua
          bulgara  e rumena, e' allegato al presente protocollo. Tali
          testi  fanno  fede  alle  stesse  condizioni  dei testi dei
          trattati   di  cui  al  primo  comma redatti  nelle  lingue
          attuali.".
              "Art.  301.  -  Quando una posizione comune o un'azione
          comune  adottata  in virtu' delle disposizioni del trattato
          sull'Unione  europea  relative  alla  politica  estera e di
          sicurezza  comune  prevedano  un'azione della Comunita' per
          interrompere   o   ridurre  parzialmente  o  totalmente  le
          relazioni  economiche  con  uno  o  piu'  paesi  terzi,  il
          Consiglio,   deliberando   a   maggioranza  qualificata  su
          proposta   della  Commissione,  prende  le  misure  urgenti
          necessarie.".
              -  La direttiva 2005/60/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          n. L 309 del 25 novembre 2005.
              -  Il  testo  dell'art.  22,  comma 1, lettere c) e bb)
          della  legge  25 gennaio  2006,  n.  29,  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  8 febbraio  2006,  n.  32, supplemento
          ordinario, cosi' recita:
              "Art.  22  (Attuazione  della  direttiva 2005/60/CE del
          26 ottobre  2005  del  Parlamento  europeo e del Consiglio,
          relativa  alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario
          a  scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose
          e   di   finanziamento  del  terrorismo,  e  previsione  di
          modalita'  operative per eseguire le misure di congelamento
          di  fondi  e risorse economiche stabilite dalle risoluzioni
          del   Consiglio  di  sicurezza  delle  Nazioni  Unite,  dal
          regolamento  (CE)  n.  2580/2001  e dal regolamento (CE) n.
          881/2002  nonche'  dai  regolamenti  comunitari  emanati ai
          sensi degli articoli 60 e 301 del Trattato istitutivo della
          Comunita'  europea  per  il contrasto del finanziamento del
          terrorismo e dell'attivita' di Paesi che minacciano la pace
          e la sicurezza internazionale). - 1. Il Governo e' delegato
          ad  adottare,  entro  il  termine e con le modalita' di cui
          all'art.  1, uno o piu' decreti legislativi al fine di dare
          organica   attuazione   alla   direttiva   2005/60/CE   del
          26 ottobre  2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, al
          fine  di  prevedere  modalita'  operative  per  eseguire le
          misure  di  congelamento  di  fondi  e  risorse  economiche
          stabilite  dalle  risoluzioni  del  Consiglio  di sicurezza
          delle  Nazioni Unite, dal regolamento (CE) n. 2580/2001 del
          27 dicembre  2001  del Consiglio, e dal regolamento (CE) n.
          881/2002  del  27 maggio  2002  del  Consiglio, nonche' dai
          regolamenti comunitari emanati ai sensi degli articoli 60 e
          301  del Trattato istitutivo della Comunita' europea per il
          contrasto del finanziamento del terrorismo e dell'attivita'
          di   Paesi   che   minacciano   la   pace  e  la  sicurezza
          internazionale  e  al  fine  di  coordinare le disposizioni
          vigenti   in   materia   di  prevenzione  e  contrasto  del
          riciclaggio  di  denaro e del finanziamento del terrorismo,
          nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
                (omissis);
                c) estendere  le  misure  di  prevenzione  contro  il
          riciclaggio  di  denaro  al contrasto del finanziamento del
          terrorismo   e  prevedere  idonee  misure  per  attuare  il
          congelamento  dei fondi e delle risorse economiche, inclusa
          la possibilita' di affidare l'amministrazione e la gestione
          delle   risorse   economiche   congelate   ad  un'autorita'
          pubblica;
                (omissis);
                bb)  prevedere  una  disciplina  organica di sanzioni
          amministrative   per   le   violazioni   delle   misure  di
          congelamento  di  fondi e risorse economiche disposte dalle
          risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,
          dai  citati  regolamenti  (CE)  n.  2580/2001 e n. 881/2002
          nonche'  dai  regolamenti comunitari emanati ai sensi degli
          articoli 60  e  301 del Trattato istitutivo della Comunita'
          europea per il contrasto del finanziamento del terrorismo e
          dell'attivita'  di  Paesi  che  minacciano  la  pace  e  la
          sicurezza internazionale.".
          Note all'art. 1:
              -  Per  i  regolamenti (CE) n. 2580/2001 e n. 881/2002,
          vedi note alle premesse.
              -  Per gli articoli 60 e 301 del Trattato CE, vedi note
          alle premesse. (
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto
          legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58 (Testo unico delle
          disposizioni  in materia di intermediazione finanziaria, ai
          sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.
          52),  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n.
          71, supplemento ordinario:
              "Art. 1 (Definizioni). - 1. (Omissis).
              2. Per "strumenti finanziari" si intendono:
                a) le  azioni  e  gli altri titoli rappresentativi di
          capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;
                b) le  obbligazioni,  i  titoli  di Stato e gli altri
          titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;
                b-bis)  gli  strumenti  finanziari,  negoziabili  sul
          mercato dei capitali, previsti dal codice civile;
                c) le quote di fondi comuni di investimento;
                d) i   titoli   normalmente   negoziati  sul  mercato
          monetario;
                e) qualsiasi  altro  titolo normalmente negoziato che
          permetta   di   acquisire   gli  strumenti  indicati  nelle
          precedenti lettere e i relativi indici;
                f) i  contratti "futures" su strumenti finanziari, su
          tassi  di  interesse,  su  valute,  su merci e sui relativi
          indici,  anche  quando  l'esecuzione  avvenga attraverso il
          pagamento di differenziali in contanti;
                g) i  contratti  di  scambio  a  pronti  e  a termine
          (swaps)  su tassi di interesse, su valute, su merci nonche'
          su   indici   azionari   (equity   swaps),   anche   quando
          l'esecuzione    avvenga    attraverso   il   pagamento   di
          differenziali in contanti;
                h) i   contratti  a  termine  collegati  a  strumenti
          finanziari,  a  tassi  di interesse, a valute, a merci e ai
          relativi   indici,   anche   quando   l'esecuzione  avvenga
          attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
                i)   i  contratti di opzione per acquistare o vendere
          gli   strumenti  indicati  nelle  precedenti  lettere  e  i
          relativi  indici, nonche' i contratti di opzione su valute,
          su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici, anche
          quando  l'esecuzione  avvenga  attraverso  il  pagamento di
          differenziali in contanti;
                j) le  combinazioni di contratti o di titoli indicati
          nelle precedenti lettere.".
              -  Il  decreto-legge  3 maggio 1991, n. 143, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1991, n. 106, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  5 luglio  1991,  n. 197,
          pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 1991, n. 157,
          reca:
              "Provvedimenti  urgenti per limitare l'uso del contante
          e  dei  titoli  al  portatore nelle transazioni e prevenire
          l'utilizzazione   del   sistema   finanziario  a  scopo  di
          riciclaggio.".