Art. 10. Compiti dell'Ufficio italiano dei cambi 1. Le attribuzioni dell'Ufficio italiano dei cambi, previste dalle disposizioni vigenti per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, sono esercitate anche per il contrasto del finanziamento del terrorismo. L'Ufficio italiano dei cambi cura altresi' il controllo dell'attuazione delle sanzioni finanziarie adottate dall'Unione europea ovvero con i decreti di cui all'articolo 4 nei confronti dell'attivita' di paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. 2. L'Ufficio italiano dei cambi svolge i necessari approfondimenti sulle segnalazioni di cui all'articolo 8, ai sensi dell'articolo 3 della legge antiriciclaggio e dell'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, e trasmette senza indugio tali segnalazioni al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza. 3. Le disposizioni contenute negli articoli 3 e 3-bis della legge antiriciclaggio si applicano anche con riguardo al contrasto del finanziamento del terrorismo. 4. L'Ufficio italiano dei cambi cura la raccolta delle informazioni e dei dati di natura finanziaria relativi ai soggetti designati, ai fondi ed alle risorse economiche sottoposti a congelamento e agevola la diffusione delle liste dei soggetti designati e delle successive modifiche.