Art. 10.
               Compiti dell'Ufficio italiano dei cambi

  1.  Le attribuzioni dell'Ufficio italiano dei cambi, previste dalle
disposizioni   vigenti   per  la  prevenzione  dell'uso  del  sistema
finanziario  a  scopo  di  riciclaggio,  sono esercitate anche per il
contrasto  del  finanziamento  del terrorismo. L'Ufficio italiano dei
cambi  cura  altresi'  il  controllo  dell'attuazione  delle sanzioni
finanziarie  adottate dall'Unione europea ovvero con i decreti di cui
all'articolo  4  nei confronti dell'attivita' di paesi che minacciano
la pace e la sicurezza internazionale.
  2.  L'Ufficio italiano dei cambi svolge i necessari approfondimenti
sulle  segnalazioni  di  cui all'articolo 8, ai sensi dell'articolo 3
della  legge  antiriciclaggio e dell'articolo 8, comma 6, del decreto
legislativo  20  febbraio 2004, n. 56, e trasmette senza indugio tali
segnalazioni al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di
finanza.
  3.  Le  disposizioni contenute negli articoli 3 e 3-bis della legge
antiriciclaggio  si  applicano  anche  con  riguardo al contrasto del
finanziamento del terrorismo.
  4. L'Ufficio italiano dei cambi cura la raccolta delle informazioni
e  dei  dati di natura finanziaria relativi ai soggetti designati, ai
fondi  ed alle risorse economiche sottoposti a congelamento e agevola
la  diffusione  delle liste dei soggetti designati e delle successive
modifiche.