Art. 11. 
            Compiti del Nucleo speciale polizia valutaria 
 
  1. Le attribuzioni del  Nucleo  speciale  polizia  valutaria  della
Guardia di  finanza,  previste  dalle  disposizioni  vigenti  per  la
prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di  riciclaggio,
sono  esercitate  anche  per  il  contrasto  del  finanziamento   del
terrorismo e per l'attuazione  delle  sanzioni  finanziarie  adottate
dall'Unione europea ovvero con i decreti di cui  all'articolo  4  nei
confronti dell'attivita'  di  paesi  che  minacciano  la  pace  e  la
sicurezza internazionale. 
  2. Il Nucleo speciale polizia valutaria della  Guardia  di  finanza
provvede a redigere, entro  sessanta  giorni  dal  ricevimento  della
comunicazione di cui agli articoli 6 e 7, una  relazione  dettagliata
sulla tipologia, situazione  giuridica,  consistenza  patrimoniale  e
sullo stato di  utilizzazione  dei  beni  nonche'  sull'esistenza  di
contratti in corso, anche se non  registrati  o  non  trascritti.  La
relazione e'  trasmessa  al  Comitato,  all'Agenzia  del  demanio  ed
all'Ufficio italiano dei cambi.  Nel  caso  di  sussistenza  di  beni
immobili, mobili registrati, societa' o imprese, il  Nucleo  speciale
polizia valutaria della Guardia di finanza provvede a trasmettere  un
estratto  della  relazione  ai  competenti  uffici,  ai  fini   della
trascrizione del congelamento nei pubblici registri. 
  3. Il Nucleo speciale polizia valutaria della  Guardia  di  finanza
da' comunicazione ai soggetti designati, con le modalita' di cui agli
articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, dell'avvenuto
congelamento  delle  risorse  economiche  e  della  loro   successiva
assunzione da parte dell'Agenzia del demanio,  specificando  altresi'
il divieto di  disporre  degli  stessi  e  le  sanzioni  che  saranno
irrogate in caso di violazione. 
  4. Ferme restando le norme del codice di procedura penale  e  delle
altre leggi vigenti, i militari del Corpo della Guardia  di  finanza,
nell'espletamento degli accertamenti di cui all'articolo 3, comma  7,
e per lo svolgimento dei compiti di  cui  al  presente  articolo,  si
avvalgono delle facolta' e dei poteri di cui al  decreto  legislativo
19 marzo 2001, n. 68, nonche'  di  quelli  previsti  dalla  normativa
valutaria, richiamati nella legge antiriciclaggio. 
  5. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente decreto il
Nucleo speciale polizia valutaria puo'  delegare  gli  altri  reparti
della Guardia di finanza. 
 
          Note all'art. 11:
              -  L'art.  137  del  codice  di procedura civile, cosi'
          recita:
              «Art.  137  (Notificazioni). - Le notificazioni, quando
          non  e'  disposto  altrimenti  sono eseguite dall'ufficiale
          giudiziario,  su  istanza  di  parte  o  su  richiesta  del
          pubblico ministero o del cancelliere.
              L'ufficiale   giudiziario   esegue   la   notificazione
          mediante   consegna   al  destinatario  di  copia  conforme
          all'originale dell'atto da notificarsi.
              Se  la  notificazione  non puo' essere eseguita in mani
          proprie  del destinatario, tranne che nel caso previsto dal
          secondo   comma dell'art.   143,   l'ufficiale  giudiziario
          consegna  o  deposita  la  copia dell'atto da notificare in
          busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero
          cronologico   della   notificazione,   dandone  atto  nella
          relazione  in  calce  all'originale  e alla copia dell'atto
          stesso.  Sulla  busta  non sono apposti segni o indicazioni
          dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.
              Le  disposizioni  di  cui  al  terzo comma si applicano
          anche   alle  comunicazioni  effettuate  con  biglietto  di
          cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.».
              -  Il  decreto  legislativo 19 marzo 2001, n. 68, reca:
          «Adeguamento   dei  compiti  del  Corpo  della  Guardia  di
          finanza,  a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n.
          78».