Art. 13.
                     Disposizioni sanzionatorie

  1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  la violazione delle
disposizioni  di  cui all'articolo 5, commi 1, 2, 4 e 5 e' punita con
una  sanzione  amministrativa pecuniaria non inferiore alla meta' del
valore  dell'operazione  stessa  e non superiore al doppio del valore
medesimo.
  2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 e' punita
con  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro  500 ad euro
25.000.
  3.  Per l'accertamento delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 e per
l'irrogazione  delle  relative  sanzioni si applicano le disposizioni
del  titolo  II, capi I e II, del testo unico delle norme di legge in
materia  valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
31  marzo  1988,  n. 148, e successive modificazioni, fatta eccezione
per  le disposizioni dell'articolo 30. I provvedimenti di irrogazione
delle  sanzioni  di cui al presente comma sono emessi senza acquisire
il  parere della Commissione consultiva prevista dall'articolo 32 del
citato testo unico delle norme di legge in materia valutaria.
  4. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 e' punita
ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge antiriciclaggio.
  5.  Per  l'accertamento  delle violazioni delle disposizioni di cui
all'articolo  8  e  per  l'irrogazione  delle  relative  sanzioni  si
applicano  l'articolo  5, commi 8 e 10, della legge antiriciclaggio e
gli  articoli  6,  comma  7, e 7, comma 3, del decreto legislativo 20
febbraio 2004, n. 56.
  6.  I  provvedimenti  di irrogazione delle sanzioni emessi ai sensi
del presente articolo sono trasmessi al Comitato.
 
          Note all'art. 13:
              - Il  titolo  II,  capi  I  e  II,  l'art. 30 e 32, del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n.
          148,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale 10 maggio 1988, n. 108, recano, rispettivamente:
                                  "TITOLO II

          Disposizioni  per l'accertamento delle violazioni valutarie
                e l'applicazione delle sanzioni amministrative

          Capo  I  - Disposizioni per l'accertamento delle violazioni
                                  valutarie"

                                  "TITOLO II

          Disposizioni  per l'accertamento delle violazioni valutarie
                e l'applicazione delle sanzioni amministrative

             Capo Il - Applicazione delle sanzioni amministrative"

              "Art.  30  (Adempimenti  oblatori).  - 1. Agli illeciti
          valutari   non  si  applicano  le  sanzioni  amministrative
          previste   dal  presente  testo  unico  se  l'autore  entro
          centoventi  giorni  dalla  data  in  cui  riceve  l'atto di
          contestazione  versa all'erario dello Stato la somma di cui
          al  comma 2  ed  inoltre provvede, entro un anno dalla data
          stessa,   ai   seguenti   adempimenti   relativi   ai  beni
          costituenti  oggetto di ciascun illecito contestato, ove ne
          ricorrano i presupposti nel momento in cui riceve l'atto di
          contestazione:
                a) a   cedere   all'Ufficio  italiano  dei  cambi  le
          disponibilita'  in  valuta  estera  accreditabili nei conti
          valutari  sulla  base  del minor corso del cambio accertato
          tra  la  ricezione dell'atto di contestazione e l'effettiva
          cessione;
                b) a  rendersi  cessionario  senza  corrispettivo dei
          beni,  diversi  dalla  valuta  estera,  posseduti in Italia
          tramite l'interposizione di soggetti non residenti;
                c) a  vendere  contro valuta estera accreditabile nei
          conti  valutari  i  beni  diversi  da quelli indicati nelle
          lettere a)  e b)  e  dalle disponibilita' in lire possedute
          direttamente  in  Italia  e  a cedere la valuta ricavata in
          conformita' a quanto previsto nella lettera a).
              2.  La  somma  da  versare  e'  pari al 5 per cento del
          valore  dei  beni  che  costituiscono oggetto dell'illecito
          quando il valore stesso non superi i 25 milioni di lire; al
          10 per cento del valore quando esso superi i 25 milioni; al
          15  per  cento del valore quando esso superi i 100 milioni;
          al  20  per  cento  del  valore  quando esso superi i 1.000
          milioni di lire.
              3.  Il  Ministro  del tesoro determina, con decreto, le
          modalita'  di  versamento  delle  somme  di cui al comma 2.
          Rimane  fermo quanto prescritto dal decreto legislativo del
          Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1511.
              4.  I  documenti  comprovanti gli adempimenti di cui al
          comma 1  devono  essere  trasmessi, entro centoventi giorni
          dalla  loro  effettuazione,  all'Ufficio italiano dei cambi
          che,  accertata  l'osservanza  degli  adempimenti medesimi,
          dichiara  estinto  l'illecito  valutario  amministrativo  e
          dispone  l'immediata  restituzione  delle  cose  oggetto di
          sequestro a chi prova di averne diritto.
              5.   La   facolta'   di  definizione  del  procedimento
          sanzionatorio   amministrativo  disciplinata  dal  presente
          articolo  non  e' esercitabile da chi della stessa facolta'
          si  sia  gia'  avvalso per altro illecito valutario, il cui
          atto  di  contestazione sia stato dall'interessato ricevuto
          entro   i   trecentosessantacinque   giorni  precedenti  la
          ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito
          per cui si procede.".
              "Art. 32 (Provvedimento di irrogazione delle sanzioni).
          -  1.  Il  Ministro  del  tesoro,  udito  il  parere di una
          commissione  composta  di  cinque  membri  nominati  per un
          triennio  dal  Ministro  stesso, di concerto con i Ministri
          del  commercio  con  l'estero,  delle finanze e di grazia e
          giustizia,  determina  con decreto motivato la somma dovuta
          per  la violazione e ne ingiunge il pagamento, precisandone
          modalita'  e  termini  secondo quanto previsto dall'art. 18
          della legge 24 novembre 1981, n. 689.
              2.   La   commissione   di   cui  al  comma 1  delibera
          validamente  con  la  presenza  della  maggioranza dei suoi
          membri  ed  a  maggioranza dei voti dei membri presenti. In
          caso  di  parita',  prevale  il  voto  del  presidente.  La
          commissione  da'  il  suo parere motivato sulle infrazioni,
          formulando  le  proposte  sulla natura e sulla misura delle
          sanzioni   che   ritiene  applicabili.  La  commissione  ha
          facolta'  di  richiedere  all'Ufficio italiano dei cambi di
          integrare gli accertamenti compiuti.
              3.  Il  Ministro  del tesoro ha facolta' di delegare il
          provvedimento   di   irrogazione   delle   sanzioni   a  un
          Sottosegretario o a un dirigente generale.
              4.  Con  il  decreto  di ingiunzione al pagamento della
          sanzione  amministrativa pecuniaria e' disposta la confisca
          amministrativa   dei   valori  sequestrati  secondo  quanto
          previsto dall'art. 20, terzo comma, della legge 24 novembre
          1981, n. 689.
              5.   Il  decreto  di  ingiunzione  al  pagamento  della
          sanzione  amministrativa  pecuniaria deve essere emesso nel
          termine  perentorio  di  centottanta giorni dalla ricezione
          degli atti da parte dell'Ufficio italiano dei cambi.
              6.  La mancata emanazione del provvedimento nel termine
          indicato   comporta   l'estinzione   dell'obbligazione   al
          pagamento delle somme dovute per le infrazioni contestate.
              7.  Contro  il decreto di ingiunzione al pagamento puo'
          essere proposta opposizione davanti al pretore del luogo in
          cui  e' stata commessa la violazione, ovvero, quando questa
          e'  stata  commessa  all'estero,  del luogo in cui e' stata
          accertata,  entro  i  termini  previsti  dall'art. 22 della
          legge  24  novembre  1981,  n.  689. Il giudizio davanti al
          pretore  e'  regolato  dall'art. 23 della legge 24 novembre
          1981, n. 689.
              8.  Il  decreto del Ministro del tesoro che infligge la
          pena  pecuniaria  ha  efficacia  di  titolo  esecutivo.  Si
          applica  l'art.  18,  sesto  comma, della legge 24 novembre
          1981, n. 689.
              9.  L'esecuzione  ha  luogo  a  cura dell'intendente di
          finanza  competente  per territorio, con l'osservanza delle
          disposizioni  del  decreto  del Presidente della Repubblica
          28 gennaio 1988, n. 43.".
              - I   commi   5,   8  e  10  dell'art.  5  della  legge
          antiriciclaggio, cosi' recitano:
              "5.  Salvo  che il fatto costituisca reato, l'omissione
          delle  segnalazioni  previste dall'art. 3 e' punita con una
          sanzione  amministrativa  pecuniaria  dal  5 per cento fino
          alla meta' del valore dell'operazione.".
              "8.   All'irrogazione   delle  sanzioni  provvede,  con
          proprio  decreto,  il  Ministro del tesoro, udito il parere
          della  commissione  prevista  dall'art.  32 del testo unico
          delle  norme  di  legge in materia valutaria, approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n.
          148.  Si  applicano le disposizioni della legge 24 novembre
          1981,  n.  689.  L'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n.
          689, si applica solo per le violazioni dell'art. 1, commi 1
          e 2, il cui importo non sia superiore a Euro 250.000,00. Il
          pagamento  in  misura ridotta non e' esercitabile da chi si
          e'   gia'   avvalso   della  medesima  facolta'  per  altra
          violazione  dell'art.  1,  commi 1  e  2,  il  cui  atto di
          contestazione   sia  stato  ricevuto  dall'interessato  nei
          trecentosessantacinque   giorni   precedenti  la  ricezione
          dell'atto  di  contestazione concernente l'illecito per cui
          si procede.".
              "10.  L'Ufficio  italiano  dei  cambi,  d'intesa con le
          autorita'  preposte  alla  vigilanza  di  settore, verifica
          l'osservanza  da  parte  degli intermediari abilitati delle
          norme in tema di trasferimento di valori di cui al presente
          capo, nonche', sulla base di criteri selettivi, il rispetto
          e  l'adeguatezza  delle  procedure  di  segnalazione di cui
          all'art.  3  da  parte  dei  soggetti  ad  esse  tenuti. Il
          Ministro  del  tesoro  determina  con  proprio  decreto,  i
          criteri  generali  con  cui  l'Ufficio  italiano  dei cambi
          effettua,  allo scopo di far emergere eventuali fenomeni di
          riciclaggio  nell'ambito  di determinate zone territoriali,
          analisi  dei  dati  aggregati  concernenti complessivamente
          l'operativita'    di   ciascun   intermediario   abilitato.
          L'Ufficio italiano dei cambi e' autorizzato a raccogliere i
          dati    predetti,    anche    mediante   accesso   diretto,
          dall'archivio   di   cui  all'art.  2,  comma 1.  L'Ufficio
          italiano   dei   cambi,  sulla  base  di  criteri  generali
          stabiliti con decreto del Ministro del tesoro stabilisce le
          prescrizioni attuative di carattere tecnico, da pubblicarsi
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che gli
          intermediari  abilitati  sono  tenuti  ad  osservare. Fermo
          restando  quanto  previsto  dall'art.  331  del  codice  di
          procedura  penale,  qualora emergano anomalie rilevanti per
          l'eventuale  individuazione  di  fenomeni  di  riciclaggio,
          l'Ufficio   italiano  dei  cambi,  effettuati  i  necessari
          approfondimenti  di  carattere  finanziario,  d'intesa  con
          l'autorita'  di vigilanza di settore, ne informa gli organi
          investigativi  di  cui  all'art. 3, comma 4, lettera f). Al
          controllo  dell'osservanza  delle  disposizioni  di  cui al
          presente  capo nei riguardi di ogni altro soggetto provvede
          il  Nucleo  speciale  di polizia valutaria della Guardia di
          finanza.".
              - Il  comma  7 dell'art. 6 e il comma 3 dell'art. 7 del
          citato  decreto  legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, cosi'
          recitano:
              "7.   Le   autorita'   di   vigilanza  di  settore,  le
          amministrazioni  interessate, l'UIC e la Guardia di finanza
          accertano,  in  relazione ai loro compiti di servizio e nei
          limiti  delle  loro  attribuzioni,  violazioni  della legge
          antiriciclaggio  e  provvedono  alla contestazione ai sensi
          della legge 24 novembre 1981, n. 689.".
              "3.  Per  la violazione dell'obbligo di segnalazione di
          operazioni   sospette  previsto  dall'art.  3  della  legge
          antiriciclaggio,  i verbali di contestazione sono trasmessi
          anche   all'UIC   che   fornisce  un  parere  al  Ministero
          dell'economia e delle finanze;".