Art. 13. Disposizioni sanzionatorie 1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 4 e 5 e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla meta' del valore dell'operazione stessa e non superiore al doppio del valore medesimo. 2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 25.000. 3. Per l'accertamento delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e successive modificazioni, fatta eccezione per le disposizioni dell'articolo 30. I provvedimenti di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono emessi senza acquisire il parere della Commissione consultiva prevista dall'articolo 32 del citato testo unico delle norme di legge in materia valutaria. 4. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 e' punita ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge antiriciclaggio. 5. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 8 e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano l'articolo 5, commi 8 e 10, della legge antiriciclaggio e gli articoli 6, comma 7, e 7, comma 3, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56. 6. I provvedimenti di irrogazione delle sanzioni emessi ai sensi del presente articolo sono trasmessi al Comitato.
Note all'art. 13: - Il titolo II, capi I e II, l'art. 30 e 32, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 10 maggio 1988, n. 108, recano, rispettivamente: "TITOLO II Disposizioni per l'accertamento delle violazioni valutarie e l'applicazione delle sanzioni amministrative Capo I - Disposizioni per l'accertamento delle violazioni valutarie" "TITOLO II Disposizioni per l'accertamento delle violazioni valutarie e l'applicazione delle sanzioni amministrative Capo Il - Applicazione delle sanzioni amministrative" "Art. 30 (Adempimenti oblatori). - 1. Agli illeciti valutari non si applicano le sanzioni amministrative previste dal presente testo unico se l'autore entro centoventi giorni dalla data in cui riceve l'atto di contestazione versa all'erario dello Stato la somma di cui al comma 2 ed inoltre provvede, entro un anno dalla data stessa, ai seguenti adempimenti relativi ai beni costituenti oggetto di ciascun illecito contestato, ove ne ricorrano i presupposti nel momento in cui riceve l'atto di contestazione: a) a cedere all'Ufficio italiano dei cambi le disponibilita' in valuta estera accreditabili nei conti valutari sulla base del minor corso del cambio accertato tra la ricezione dell'atto di contestazione e l'effettiva cessione; b) a rendersi cessionario senza corrispettivo dei beni, diversi dalla valuta estera, posseduti in Italia tramite l'interposizione di soggetti non residenti; c) a vendere contro valuta estera accreditabile nei conti valutari i beni diversi da quelli indicati nelle lettere a) e b) e dalle disponibilita' in lire possedute direttamente in Italia e a cedere la valuta ricavata in conformita' a quanto previsto nella lettera a). 2. La somma da versare e' pari al 5 per cento del valore dei beni che costituiscono oggetto dell'illecito quando il valore stesso non superi i 25 milioni di lire; al 10 per cento del valore quando esso superi i 25 milioni; al 15 per cento del valore quando esso superi i 100 milioni; al 20 per cento del valore quando esso superi i 1.000 milioni di lire. 3. Il Ministro del tesoro determina, con decreto, le modalita' di versamento delle somme di cui al comma 2. Rimane fermo quanto prescritto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1511. 4. I documenti comprovanti gli adempimenti di cui al comma 1 devono essere trasmessi, entro centoventi giorni dalla loro effettuazione, all'Ufficio italiano dei cambi che, accertata l'osservanza degli adempimenti medesimi, dichiara estinto l'illecito valutario amministrativo e dispone l'immediata restituzione delle cose oggetto di sequestro a chi prova di averne diritto. 5. La facolta' di definizione del procedimento sanzionatorio amministrativo disciplinata dal presente articolo non e' esercitabile da chi della stessa facolta' si sia gia' avvalso per altro illecito valutario, il cui atto di contestazione sia stato dall'interessato ricevuto entro i trecentosessantacinque giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.". "Art. 32 (Provvedimento di irrogazione delle sanzioni). - 1. Il Ministro del tesoro, udito il parere di una commissione composta di cinque membri nominati per un triennio dal Ministro stesso, di concerto con i Ministri del commercio con l'estero, delle finanze e di grazia e giustizia, determina con decreto motivato la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, precisandone modalita' e termini secondo quanto previsto dall'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 2. La commissione di cui al comma 1 delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed a maggioranza dei voti dei membri presenti. In caso di parita', prevale il voto del presidente. La commissione da' il suo parere motivato sulle infrazioni, formulando le proposte sulla natura e sulla misura delle sanzioni che ritiene applicabili. La commissione ha facolta' di richiedere all'Ufficio italiano dei cambi di integrare gli accertamenti compiuti. 3. Il Ministro del tesoro ha facolta' di delegare il provvedimento di irrogazione delle sanzioni a un Sottosegretario o a un dirigente generale. 4. Con il decreto di ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria e' disposta la confisca amministrativa dei valori sequestrati secondo quanto previsto dall'art. 20, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 5. Il decreto di ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere emesso nel termine perentorio di centottanta giorni dalla ricezione degli atti da parte dell'Ufficio italiano dei cambi. 6. La mancata emanazione del provvedimento nel termine indicato comporta l'estinzione dell'obbligazione al pagamento delle somme dovute per le infrazioni contestate. 7. Contro il decreto di ingiunzione al pagamento puo' essere proposta opposizione davanti al pretore del luogo in cui e' stata commessa la violazione, ovvero, quando questa e' stata commessa all'estero, del luogo in cui e' stata accertata, entro i termini previsti dall'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il giudizio davanti al pretore e' regolato dall'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 8. Il decreto del Ministro del tesoro che infligge la pena pecuniaria ha efficacia di titolo esecutivo. Si applica l'art. 18, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 9. L'esecuzione ha luogo a cura dell'intendente di finanza competente per territorio, con l'osservanza delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.". - I commi 5, 8 e 10 dell'art. 5 della legge antiriciclaggio, cosi' recitano: "5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omissione delle segnalazioni previste dall'art. 3 e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 per cento fino alla meta' del valore dell'operazione.". "8. All'irrogazione delle sanzioni provvede, con proprio decreto, il Ministro del tesoro, udito il parere della commissione prevista dall'art. 32 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica solo per le violazioni dell'art. 1, commi 1 e 2, il cui importo non sia superiore a Euro 250.000,00. Il pagamento in misura ridotta non e' esercitabile da chi si e' gia' avvalso della medesima facolta' per altra violazione dell'art. 1, commi 1 e 2, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei trecentosessantacinque giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.". "10. L'Ufficio italiano dei cambi, d'intesa con le autorita' preposte alla vigilanza di settore, verifica l'osservanza da parte degli intermediari abilitati delle norme in tema di trasferimento di valori di cui al presente capo, nonche', sulla base di criteri selettivi, il rispetto e l'adeguatezza delle procedure di segnalazione di cui all'art. 3 da parte dei soggetti ad esse tenuti. Il Ministro del tesoro determina con proprio decreto, i criteri generali con cui l'Ufficio italiano dei cambi effettua, allo scopo di far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio nell'ambito di determinate zone territoriali, analisi dei dati aggregati concernenti complessivamente l'operativita' di ciascun intermediario abilitato. L'Ufficio italiano dei cambi e' autorizzato a raccogliere i dati predetti, anche mediante accesso diretto, dall'archivio di cui all'art. 2, comma 1. L'Ufficio italiano dei cambi, sulla base di criteri generali stabiliti con decreto del Ministro del tesoro stabilisce le prescrizioni attuative di carattere tecnico, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che gli intermediari abilitati sono tenuti ad osservare. Fermo restando quanto previsto dall'art. 331 del codice di procedura penale, qualora emergano anomalie rilevanti per l'eventuale individuazione di fenomeni di riciclaggio, l'Ufficio italiano dei cambi, effettuati i necessari approfondimenti di carattere finanziario, d'intesa con l'autorita' di vigilanza di settore, ne informa gli organi investigativi di cui all'art. 3, comma 4, lettera f). Al controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo nei riguardi di ogni altro soggetto provvede il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.". - Il comma 7 dell'art. 6 e il comma 3 dell'art. 7 del citato decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, cosi' recitano: "7. Le autorita' di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, l'UIC e la Guardia di finanza accertano, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni, violazioni della legge antiriciclaggio e provvedono alla contestazione ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.". "3. Per la violazione dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette previsto dall'art. 3 della legge antiriciclaggio, i verbali di contestazione sono trasmessi anche all'UIC che fornisce un parere al Ministero dell'economia e delle finanze;".