Art. 14.
                         Strumenti di tutela

  1 . La competenza territoriale per le impugnazioni di provvedimenti
previsti   dal   presente   decreto   e'   attribuita   al  Tribunale
amministrativo regionale del Lazio.
  2.  Qualora  nel  corso  dell'esame  del ricorso si evidenzi che la
decisione  dello  stesso dipende dalla cognizione di atti per i quali
sussiste   il  segreto  dell'indagine  o  il  segreto  di  Stato,  il
procedimento e' sospeso fino a quando l'atto o i contenuti essenziali
dello   stesso   non   possono   essere   comunicati   al   tribunale
amministrativo.  Qualora  la  sospensione  si  protragga per un tempo
superiore  a  due  anni,  il tribunale amministrativo puo' fissare un
termine  entro  il  quale  il  Comitato  e'  tenuto  a produrre nuovi
elementi  per  la  decisione o a revocare il provvedimento impugnato.
Decorso  il predetto termine, il tribunale amministrativo decide allo
stato degli atti.