Art. 15. 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 12,
ai quali non risulti possibile fare fronte ai sensi del comma  8  del
medesimo articolo, si  provvede,  a  decorrere  dall'anno  2007,  nei
limiti delle risorse effettivamente disponibili autorizzate ai  sensi
dell'articolo 22, comma 2, della legge 25 gennaio  2006,  n.  29.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  2. L'attuazione delle restanti disposizioni  del  presente  decreto
non deve comportare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
 
          Nota all'art. 15:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  22, comma 2, della
          legge  25 gennaio  2006,  n. 29, recante: «Disposizioni per
          l'adempimento   di   obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia   alle  Comunita'  europee.  Legge  comunitaria
          2005»:
              «Art.  22 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE del 26
          ottobre  2005  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          relativa  alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario
          a  scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose
          e   di   finanziamento  del  terrorismo,  e  previsione  di
          modalita'  operative per eseguire le misure di congelamento
          di  fondi  e risorse economiche stabilite dalle risoluzioni
          del   Consiglio  di  sicurezza  delle  Nazioni  unite,  dal
          regolamento  (CE)  n.  2580/2001  e dal regolamento (CE) n.
          881/2002  nonche'  dai  regolamenti  comunitari  emanati ai
          sensi degli articoli 60 e 301 del Trattato istitutivo della
          Comunita'  europea  per  il contrasto del finanziamento del
          terrorismo e dell'attivita' di Paesi che minacciano la pace
          e la sicurezza internazionale). - 1. (Omissis).
              2.  Ai fini dell'attuazione del comma 1, lettera c), e'
          autorizzata  la  spesa  di  250.000 euro per ciascuno degli
          anni  2006  e  2007  e  di  1 milione  di  euro a decorrere
          dall'anno  2008.  Al  relativo  onere  si provvede mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
          fini   del   bilancio   triennale   2006-2008,  nell'ambito
          dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente «Fondo
          speciale»   dello   stato   di   previsione  del  Ministero
          dell'economia  e  delle finanze per l'anno 2006, allo scopo
          utilizzando  l'accantonamento  relativo  al Ministero degli
          affari esteri.».