Art. 16. Disposizioni transitorie e finali 1. Gli articoli 1, 1-bis e 2 del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, sono abrogati. 2. Fino all'emanazione del decreto di nomina di cui all'articolo 3, comma 3, e comunque per non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, continua a svolgere le proprie funzioni il Comitato di sicurezza finanziaria, come composto ai sensi dell'abrogato articolo 1 del citato decreto-legge n. 369 del 2001. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 22 giugno 2007 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bonino, Ministro per le politiche europee Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze D'Alema, Ministro degli affari esteri Mastella, Ministro della giustizia Amato, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Mastella
Nota all'art. 16: - Gli articoli 1, 1-bis e 2 del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369 (Misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2001, n. 290, abrogati dal presente decreto, recavano, rispettivamente: «Comitato di sicurezza finanziaria»; «Congelamento dei beni»; «Disposizioni di carattere sanzionatorio».