Art. 2. Finalita' e ambito di applicazione 1 . Il presente decreto detta misure per prevenire l'uso del sistema finanziario a scopo di finanziamento del terrorismo e per attuare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche per il contrasto del finanziamento del terrorismo e dell'attivita' di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale in base alle risoluzioni delle Nazioni unite o alle deliberazioni dell'Unione europea. 2. Il presente decreto non si applica alle sanzioni di natura commerciale nei confronti di Paesi terzi, incluso l'embargo di armi.