Art. 3.
                  Comitato di sicurezza finanziaria

  1. In ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dall'Italia
nella  strategia  di  contrasto  al  finanziamento  del terrorismo ed
all'attivita'  di  Paesi  che  minacciano  la  pace  e  la  sicurezza
internazionale,  anche  al  fine  di  dare  attuazione alle misure di
congelamento  disposte  dalle Nazioni unite e dall'Unione europea, e'
istituito,  nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili  e,  comunque  senza  nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio  dello  Stato,  presso  il  Ministero  dell'economia e delle
finanze, il Comitato di sicurezza finanziaria, di seguito denominato:
"Comitato".
  2.  Il  Comitato e' composto dal direttore generale del tesoro o da
un suo delegato, che lo presiede, e da undici membri.
  3. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro
dell'economia   e   delle  finanze,  sulla  base  delle  designazioni
effettuate,  rispettivamente, dal Ministro dell'interno, dal Ministro
della  giustizia,  dal  Ministro  degli  affari  esteri,  dalla Banca
d'Italia,  dalla  Commissione  nazionale per le societa' e la borsa e
dall'Ufficio  italiano  dei  cambi. Del Comitato fanno anche parte un
dirigente  in  servizio  presso  il  Ministero  dell'economia e delle
finanze,  un  ufficiale  della  Guardia  di finanza, un funzionario o
ufficiale in servizio presso la Direzione investigativa antimafia, un
ufficiale  dell'Arma  dei  carabinieri,  e  un  rappresentante  della
Direzione  nazionale  antimafia.  Il  presidente  del  Comitato  puo'
invitare  a  partecipare alle riunioni del Comitato rappresentanti di
altri  enti  o istituzioni, inclusi rappresentanti dei servizi per la
informazione  e  la  sicurezza,  secondo  le  materie  all'ordine del
giorno.   Ai  fini  dello  svolgimento  dei  compiti  riguardanti  il
congelamento delle risorse economiche, il Comitato e' integrato da un
rappresentante dell'Agenzia del demanio.
  4.  Il  funzionamento  del Comitato e' disciplinato con decreto del
Ministro  dell'economia e delle finanze, su proposta del Comitato. In
ogni  caso,  ai  componenti  del  Comitato  non  e' corrisposto alcun
emolumento, indennita', o rimborso spese.
  5.  Gli  enti rappresentati nel Comitato comunicano allo stesso, in
deroga ad ogni disposizione vigente in materia di segreto di ufficio,
le   informazioni   riconducibili  alle  materie  di  competenza  del
Comitato.  Le  informazioni  in possesso del Comitato sono coperte da
segreto  d'ufficio, fatta salva 1'applicazione dell'articolo 6, primo
comma,  lettera  a), e dell'articolo 7 della legge 1° aprile 1981, n.
121.  Resta  fermo  quanto  disposto dagli articoli 7 del testo unico
delle  leggi  in  materia  bancaria  e  creditizia, di cui al decreto
legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385, e 4 del testo unico delle
disposizioni  in  materia  di  intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
  6.  L'autorita' giudiziaria trasmette al Comitato ogni informazione
ritenuta utile ai fini del presente decreto.
  7.  Il Comitato, con propria delibera, individua gli ulteriori dati
ed informazioni riconducibili alle materie di competenza del Comitato
che  le  pubbliche  amministrazioni  sono  obbligate a trasmettere al
Comitato  stesso.  Il Comitato puo' richiedere accertamenti agli enti
rappresentati   nel   Comitato,   tenuto   conto   delle   rispettive
attribuzioni.  Il  presidente  del  Comitato puo' trasmettere dati ed
informazioni al Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di
sicurezza  ed  ai  direttori  dei  Servizi  per  la informazione e la
sicurezza, anche ai fini dell'attivita' di coordinamento spettante al
Presidente  del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1 della
legge 24 ottobre 1977, n. 801.
  8.  Il  Comitato  chiede  all'Agenzia del demanio ogni informazione
necessaria  o  utile  sull'attivita'  dalla  stessa  svolta  ai sensi
dell'articolo 12.
  9.  Il  Comitato  puo' stabilire collegamenti con gli organismi che
svolgono  simili funzioni negli altri Paesi al fine di contribuire al
necessario  coordinamento  internazionale, anche in deroga al segreto
d'ufficio di cui al comma 5.
  10.  Il  Comitato formula alle competenti autorita' internazionali,
sia   delle  Nazioni  unite  che  dell'Unione  europea,  proposte  di
designazione   di   soggetti   o   enti.  Quando,  sulla  base  delle
informazioni  acquisite  ai  sensi  dei  precedenti commi, sussistono
sufficienti   elementi   per   formulare  alle  competenti  autorita'
internazionali,  sia  delle  Nazioni  unite  che dell'Unione europea,
proposte  di  designazione  e  sussiste  il  rischio che i fondi o le
risorse  economiche  da sottoporre a congelamento possano essere, nel
frattempo,  dispersi,  occultati o utilizzati per il finanziamento di
attivita'   terroristiche,   il   presidente   del   Comitato  ne  fa
segnalazione  al  procuratore  della  Repubblica  competente ai sensi
dell'articolo  2  della  legge  31  maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni.
  11.  Il Comitato e' l'autorita' competente a valutare le istanze di
esenzione  dal  congelamento di fondi e risorse economiche presentate
dai  soggetti  interessati,  secondo  quanto disposto dai regolamenti
comunitari o dai decreti di cui all'articolo 4.
  12.  Il  Comitato formula alle competenti autorita' internazionali,
sia   delle  Nazioni  unite  che  dell'Unione  europea,  proposte  di
cancellazione  dalle  liste  di  soggetti designati, sulla base anche
delle istanze presentate dai soggetti interessati.
  13.  Il  Comitato formula le proposte per l'adozione dei decreti di
cui all'articolo 4.
  14.  Il  termine per la conclusione dei procedimenti amministrativi
innanzi al Comitato e' di centoventi giorni.
 
          Note all'art. 3:
              - Si  riporta  il  testo degli articoli 6, primo comma,
          lettera a) e 7 della legge 1° aprile 1981, n. 121, recante:
          "Nuovo   ordinamento  dell'Amministrazione  della  pubblica
          sicurezza  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 10 aprile
          1981, n. 100, supplemento ordinario:
              "Art. 6 (Coordinamento e direzione unitaria delle forze
          di polizia). - Il dipartimento della pubblica sicurezza, ai
          fini dell'attuazione delle direttive impartite dal Ministro
          dell'interno    nell'esercizio    delle   attribuzioni   di
          coordinamento  e di direzione unitaria in materia di ordine
          e di sicurezza pubblica, espleta compiti di:
                a) classificazione,   analisi   e  valutazione  delle
          informazioni  e  dei  dati  che devono essere forniti anche
          dalle  forze  di  polizia in materia di tutela dell'ordine,
          della  sicurezza  pubblica  e  di prevenzione e repressione
          della criminalita' e loro diramazione agli organi operativi
          delle suddette forze di polizia;".
              "Art. 7 (Natura e entita' dei dati e delle informazioni
          raccolti).  -  Le  informazioni e i dati di cui all'art. 6,
          lettera a),   devono  riferirsi  a  notizie  risultanti  da
          documenti  che  comunque  siano  conservati  dalla pubblica
          amministrazione   o  da  enti  pubblici,  o  risultanti  da
          sentenze  o  provvedimenti  dell'autorita' giudiziaria o da
          atti  concernenti  l'istruzione penale acquisibili ai sensi
          dell'art.  165-ter  del  codice  di  procedura  penale o da
          indagini di polizia.
              In ogni caso e' vietato raccogliere informazioni e dati
          sui  cittadini  per  il  solo  fatto della loro razza, fede
          religiosa  od  opinione  politica, o della loro adesione ai
          principi     di     movimenti    sindacali,    cooperativi,
          assistenziali,   culturali,   nonche'   per   la  legittima
          attivita'  che svolgano come appartenenti ad organizzazioni
          legalmente operanti nei settori sopraindicati.
              Possono   essere  acquisite  informazioni  relative  ad
          operazioni  o  posizioni  bancarie  nei limiti richiesti da
          indagini  di  polizia  giudiziaria  e  su  espresso mandato
          dell'autorita'  giudiziaria, senza che possa essere opposto
          il segreto da parte degli organi responsabili delle aziende
          di credito o degli istituti di credito di diritto pubblico.
              Possono  essere  altresi' acquisiti le informazioni e i
          dati  di  cui  all'art.  6  in possesso delle polizie degli
          Stati  appartenenti  alla  Comunita' economica europea e di
          quelli di confine, nonche' di ogni altro Stato con il quale
          siano raggiunte specifiche intese in tal senso.
              Possono essere inoltre comunicati alle polizie indicate
          al  precedente  comma le  informazioni  e  i  dati  di  cui
          all'art. 6, che non siano coperti da segreto istruttorio.".
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  7  del  decreto
          legislativo  1° settembre  1993,  n.  385,  recante: "Testo
          unico delle leggi in materia bancaria e creditizia":
              "Art.   7   (Segreto  d'ufficio  e  collaborazione  tra
          autorita).  - 1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati
          in  possesso  della  Banca  d'Italia  in  ragione della sua
          attivita'  di  vigilanza  sono coperti da segreto d'ufficio
          anche  nei  confronti  delle  pubbliche  amministrazioni, a
          eccezione  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          Presidente  del  CICR.  Il  segreto non puo' essere opposto
          all'autorita'  giudiziaria quando le informazioni richieste
          siano necessarie per le indagini, o i procedimenti relativi
          a violazioni sanzionate penalmente.
              2.  I  dipendenti  della Banca d'Italia, nell'esercizio
          delle  funzioni  di  vigilanza,  sono  pubblici ufficiali e
          hanno  l'obbligo  di riferire esclusivamente al Governatore
          tutte le irregolarita' constatate, anche quando assumano la
          veste di reati.
              3. I dipendenti della Banca d'Italia sono vincolati dal
          segreto d'ufficio.
              4.  Le  pubbliche  amministrazioni  e gli enti pubblici
          forniscono   le   informazioni   e   le   altre   forme  di
          collaborazione   richieste   dalla   Banca   d'Italia,   in
          conformita'   delle   leggi   disciplinanti   i  rispettivi
          ordinamenti.
              5.  La  Banca  d'Italia, la CONSOB, la COVIP, l'ISVAP e
          l'UIC  collaborano  tra  loro,  anche  mediante  scambio di
          informazioni,  al fine di agevolare le rispettive funzioni.
          Detti  organismi  non  possono  reciprocamente  opporsi  il
          segreto d'ufficio.
              6.  La Banca d'Italia collabora, anche mediante scambio
          di  informazioni,  con  le autorita' competenti degli Stati
          comunitari, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le
          informazioni  ricevute  dalla Banca d'Italia possono essere
          trasmesse alle autorita' italiane competenti, salvo diniego
          dell'autorita'  dello  Stato  comunitario che ha fornito le
          informazioni.
              7.   Nell'ambito   di  accordi  di  cooperazione  e  di
          equivalenti  obblighi  di  riservatezza,  la Banca d'Italia
          puo' scambiare informazioni preordinate all'esercizio delle
          funzioni  di  vigilanza  con  le autorita' competenti degli
          Stati   extracomunitari;   le  informazioni  che  la  Banca
          d'Italia  ha ricevuto da un altro Stato comunitario possono
          essere  comunicate  soltanto  con l'assenso esplicito delle
          autorita' che le hanno fornite.
              8.  La  Banca  d'Italia puo' scambiare informazioni con
          autorita'   amministrative  o  giudiziarie  nell'ambito  di
          procedimenti  di  liquidazione o di fallimento, in Italia o
          all'estero,   relativi   a  banche,  succursali  di  banche
          italiane    all'estero    o   di   banche   comunitarie   o
          extracomunitarie  in  Italia,  nonche'  relativi a soggetti
          inclusi   nell'ambito   della  vigilanza  consolidata.  Nei
          rapporti  con  le  autorita' extracomunitarie lo scambio di
          informazioni avviene con le modalita' di cui al comma 7.
              9.  La  Banca  d'Italia  puo'  comunicare ai sistemi di
          garanzia  italiani  e,  a  condizione che sia assicurata la
          riservatezza,  a  quelli  esteri informazioni e dati in suo
          possesso necessari al funzionamento dei sistemi stessi.
              10.   Nel  rispetto  delle  condizioni  previste  dalle
          direttive  comunitarie  applicabili  alle  banche, la Banca
          d'Italia  scambia informazioni con tutte le altre autorita'
          e soggetti esteri indicati dalle direttive medesime.".
              -  L'art.  4 del citato decreto legislativo 24 febbraio
          1998, n. 58, cosi' recita:
              "Art.   4 (Collaborazione   tra   autorita'  e  segreto
          d'ufficio).   -   1.  La  Banca  d'Italia,  la  CONSOB,  la
          Commissione  di  vigilanza  sui  fondi  pensione, l'ISVAP e
          l'Ufficio  italiano  dei  cambi collaborano tra loro, anche
          mediante  scambio  di informazioni, al fine di agevolare le
          rispettive    funzioni.   Dette   autorita'   non   possono
          reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.
              2.  La  Banca  d'Italia  e la CONSOB collaborano, anche
          mediante   scambio   di   informazioni,  con  le  autorita'
          competenti   dell'Unione   Europea   e  dei  singoli  Stati
          comunitari, al fine di agevolare le rispettive funzioni.
              3.  Al  medesimo  fine,  la  Banca d'Italia e la CONSOB
          possono  cooperare, anche mediante scambio di informazioni,
          con le autorita' competenti degli Stati extracomunitari.
              4.  Le  informazioni  ricevute  dalla  Banca d'Italia e
          dalla CONSOB ai sensi dei commi 1, 2 e 3 non possono essere
          trasmesse  a  terzi  ne'  ad  altre autorita' italiane, ivi
          incluso il Ministro dell'economia e delle finanze, senza il
          consenso dell'autorita' che le ha fornite.
              5.  La  Banca  d'Italia  e  la CONSOB possono scambiare
          informazioni:
                a) con   autorita'   amministrative   e   giudiziarie
          nell'ambito   di   procedimenti   di   liquidazione   o  di
          fallimento,  in  Italia  o  all'estero, relativi a soggetti
          abilitati;
                b) con gli organismi preposti all'amministrazione dei
          sistemi di indennizzo;
                c) con gli organismi preposti alla compensazione o al
          regolamento delle negoziazioni dei mercati;
                d) con  le  societa' di gestione dei mercati, al fine
          di  garantire il regolare funzionamento nei mercati da esse
          gestiti.
              5-bis.  Lo  scambio  di  informazioni  con autorita' di
          Paesi extracomunitari e' subordinato all'esistenza di norme
          in materia di segreto di ufficio.
              6. Le informazioni indicate nel comma 5, lettere b), c)
          e d),  possono  essere rivelate a terzi con il consenso del
          soggetto  che  le  ha  fornite.  Si  puo'  prescindere  dal
          consenso se le informazioni siano fornite in ottemperanza a
          obblighi di cooperazione e collaborazione internazionale.
              7.  La  Banca d'Italia e la CONSOB possono esercitare i
          poteri  a  esse  assegnati  dall'ordinamento  anche ai fini
          della cooperazione con altre autorita' e su richiesta delle
          medesime.  Le  autorita'  competenti  di Stati comunitari o
          extracomunitari possono chiedere alla Banca d'Italia e alla
          CONSOB  di  effettuare  per  loro  conto,  secondo le norme
          previste  nel  presente decreto, un'indagine sul territorio
          dello  Stato.  Le  predette  autorita' possono chiedere che
          venga  consentito  ad  alcuni  membri del loro personale di
          accompagnare  il  personale  della  Banca  d'Italia e della
          CONSOB durante l'espletamento dell'indagine.
              8.  Restano  ferme le norme che disciplinano il segreto
          d'ufficio  sulle  notizie,  i  dati  e  le  informazioni in
          possesso della Banca d'Italia.
              9.  La  Banca d'Italia puo' concordare con le autorita'
          di   vigilanza   di   altri   Stati   comunitari  forme  di
          collaborazione, ivi compresa la ripartizione dei compiti di
          ciascuna autorita', per l'esercizio della vigilanza su base
          consolidata nei confronti di gruppi operanti in piu' paesi.
              10.  Tutte  le  notizie,  le  informazioni  e i dati in
          possesso  della  CONSOB  in  ragione della sua attivita' di
          vigilanza  sono  coperti  dal  segreto  d'ufficio anche nei
          confronti  delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del
          Ministro  dell'economia e delle finanze. Sono fatti salvi i
          casi  previsti  dalla  legge  per  le  indagini  relative a
          violazioni sanzionate penalmente.
              11.  I  dipendenti  della  CONSOB, nell'esercizio delle
          funzioni  di  vigilanza,  sono  pubblici  ufficiali e hanno
          l'obbligo di riferire esclusivamente alla Commissione tutte
          le irregolarita' constatate, anche quando integrino ipotesi
          di reato.
              12.  I  dipendenti  della  CONSOB,  i  consulenti e gli
          esperti  dei  quali  la stessa si avvale sono vincolati dal
          segreto d'ufficio.
              13.  Le  pubbliche  amministrazioni e gli enti pubblici
          forniscono  dati,  notizie  e  documenti  e  ogni ulteriore
          collaborazione richiesta dalla CONSOB, in conformita' delle
          leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.".
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  1  della  legge
          24 ottobre   1977,   n.   801,   recante:   "Istituzione  e
          ordinamento  dei servizi per le informazioni e la sicurezza
          e disciplina del segreto di Stato.":
              "Art.  1.  -  Al  Presidente del Consiglio dei Ministri
          sono   attribuiti   l'alta  direzione,  la  responsabilita'
          politica   generale   e  il  coordinamento  della  politica
          informativa  e  di sicurezza nell'interesse e per la difesa
          dello  Stato  democratico  e  delle istituzioni poste dalla
          Costituzione a suo fondamento.
              Il  Presidente del Consiglio dei Ministri impartisce le
          direttive  ed  emana  ogni  disposizione  necessaria per la
          organizzazione   ed   il   funzionamento   delle  attivita'
          attinenti  ai fini di cui al comma precedente; controlla la
          applicazione  dei  criteri  relativi  alla  apposizione del
          segreto  di Stato e alla individuazione degli organi a cio'
          competenti; esercita la tutela del segreto di Stato.".
              - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 31 maggio
          1965, n. 575, recante: "Disposizioni contro la mafia.":
              "Art.  2.  -  1.  Nei  confronti  delle  persone di cui
          all'art.   1   possono   essere  proposte  dal  procuratore
          nazionale   antimafia,  dal  procuratore  della  Repubblica
          presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona o
          dal  questore,  anche  se  non  vi  e'  stato il preventivo
          avviso,   le   misure  di  prevenzione  della  sorveglianza
          speciale  di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno
          nel  comune  di  residenza  o di dimora abituale, di cui al
          primo  e al terzo comma dell'art. 3 della legge 27 dicembre
          1956, n. 1423, e successive modificazioni.
              1-bis. Quando non vi e' stato il preventivo avviso e la
          persona  risulti  definitivamente condannata per un delitto
          non   colposo,  con  la  notificazione  della  proposta  il
          questore   puo'  imporre  all'interessato  sottoposto  alla
          misura  della  sorveglianza  speciale  il  divieto  di  cui
          all'art.  4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n.
          1423; si applicano le disposizioni dei commi quarto, ultimo
          periodo, e quinto del medesimo art. 4.
              2.
              3.".