Art. 4 Misure per dare diretta attuazione alle risoluzioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite per il contrasto del finanziamento del terrorismo e nei confronti dell'attivita' di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale 1. Al fine di dare esecuzione alle misure di congelamento di fondi e risorse economiche stabilite dalle risoluzioni adottate ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni unite dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite per contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e nei confronti dell'attivita' di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, nelle more dell'adozione delle relative deliberazioni dell'Unione europea, fatte salve le iniziative dell'autorita' giudiziaria in sede penale, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, dispone con decreto, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti da persone fisiche, giuridiche, gruppi o entita', designati, secondo i criteri e le procedure stabiliti dalle medesime risoluzioni, dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite o da un suo Comitato. Con il medesimo decreto sono individuate, sulla base delle disposizioni contenute nelle risoluzioni, le esenzioni dal congelamento.