Art. 4
  Misure per dare diretta attuazione alle risoluzioni adottate dal
   Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite per il contrasto del
finanziamento del terrorismo e nei confronti dell'attivita' di Paesi
        che minacciano la pace e la sicurezza internazionale

  1.  Al fine di dare esecuzione alle misure di congelamento di fondi
e  risorse  economiche  stabilite dalle risoluzioni adottate ai sensi
del  Capitolo  VII  della  Carta delle Nazioni unite dal Consiglio di
sicurezza   delle  Nazioni  unite  per  contrastare  e  reprimere  il
finanziamento  del terrorismo e nei confronti dell'attivita' di Paesi
che  minacciano  la  pace  e  la sicurezza internazionale, nelle more
dell'adozione delle relative deliberazioni dell'Unione europea, fatte
salve  le  iniziative  dell'autorita'  giudiziaria in sede penale, il
Ministro  dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
degli affari esteri, dispone con decreto, su proposta del Comitato di
sicurezza  finanziaria,  il  congelamento  dei  fondi e delle risorse
economiche detenuti da persone fisiche, giuridiche, gruppi o entita',
designati,  secondo i criteri e le procedure stabiliti dalle medesime
risoluzioni,  dal  Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite o da un
suo  Comitato.  Con  il medesimo decreto sono individuate, sulla base
delle  disposizioni  contenute  nelle  risoluzioni,  le esenzioni dal
congelamento.