Art. 5
      Effetti del congelamento di fondi e di risorse economiche

  1. I fondi sottoposti a congelamento non possono costituire oggetto
di alcun atto di trasferimento, disposizione o utilizzo.
  2.  Le  risorse  economiche  sottoposte  a congelamento non possono
costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o, al
fine  di  ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo,
fatte  salve  le  attribuzioni  conferite  all'Agenzia del demanio ai
sensi dell'articolo 12.
  3. Sono nulli gli atti posti in essere in violazione dei divieti di
cui ai commi 1 e 2.
  4. E' vietato mettere direttamente o indirettamente fondi o risorse
economiche  a disposizione dei soggetti designati o stanziarli a loro
vantaggio.
  5.  La  partecipazione consapevole e deliberata ad attivita' aventi
l'obiettivo  o  il  risultato,  diretto  o  indiretto, di aggirare le
misure di congelamento e' vietata.
  6.  Il congelamento e' efficace dalla data di entrata in vigore dei
regolamenti  comunitari  ovvero  dal  giorno  successivo alla data di
pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei
decreti di cui all'articolo 4.
  7.   Il  congelamento  non  pregiudica  gli  effetti  di  eventuali
provvedimenti  di  sequestro  o  confisca,  adottati  nell'ambito  di
procedimenti  penali  o  amministrativi, aventi ad oggetto i medesimi
fondi o le stesse risorse economiche.
  8.   Il  congelamento  dei  fondi  e  delle  risorse  economiche  o
l'omissione  o  il  rifiuto  della  prestazione di servizi finanziari
ritenuti  in  buona  fede conformi al presente decreto non comportano
alcun genere di responsabilita' per la persona fisica o giuridica, il
gruppo  o  l'entita'  che  lo  applica,  ne'  per  i suoi direttori o
dipendenti,  a  meno  che  si  dimostri  che il congelamento e' stato
determinato da negligenza.