Art. 6. 
Adempimenti a carico delle amministrazioni che curano  la  tenuta  di
                          pubblici registri 
 
  1. Le amministrazioni dello Stato e gli  altri  enti  pubblici  che
curano la tenuta di pubblici registri, in  possesso  di  informazioni
relative alla risorse economiche congelate,  ne  danno  comunicazione
all'Ufficio  italiano  dei  cambi  ed  al  Nucleo  speciale   polizia
valutaria della Guardia di finanza. 
  2. In relazione  a  quanto  stabilito  dal  comma  1,  il  Comitato
stabilisce intese con le amministrazioni e gli  altri  enti  pubblici
che curano la tenuta di pubblici registri.