Art. 7.
                      Obblighi di comunicazione

  1.  I  soggetti indicati nell'articolo 2 del decreto legislativo 20
febbraio 2004, n. 56, devono:
    a)  comunicare all'Ufficio italiano dei cambi entro trenta giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei regolamenti comunitari, dei
decreti  di  cui  all'articolo 4 ovvero, se successiva, dalla data di
detenzione  dei fondi e delle risorse economiche, le misure applicate
ai  sensi  del  presente  decreto,  indicando  i  soggetti coinvolti,
l'ammontare e la natura dei fondi o delle risorse economiche;
    b)  comunicare  all'Ufficio  italiano  dei cambi le operazioni, i
rapporti,  nonche'  ogni altra informazione disponibile riconducibile
ai soggetti designati;
    c)  comunicare  all'Ufficio  italiano  dei  cambi,  sulla base di
informazioni  dallo  stesso  fornite,  le  operazioni  ed i rapporti,
nonche'  ogni altra informazione disponibile riconducibile a soggetti
in via di designazione in base ad indicazioni fornite dal Comitato.
  2.  Per  le  risorse  economiche le comunicazioni di cui al comma 1
devono  essere  effettuate anche al Nucleo speciale polizia valutaria
della Guardia di finanza.
 
          Nota all'art. 7:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  2  del  decreto
          legislativo  20 febbraio  2004, n, 56, recante: "Attuazione
          della   direttiva  2001/97/CE  in  materia  di  prevenzione
          dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
          proventi da attivita' illecite":
              "Art.  2  (Ambito  di  applicazione). - 1. Gli obblighi
          indicati dall'art. 3 si applicano:
                a) alle banche;
                b) a Poste Italiane S.p.a.;
                c) agli istituti di moneta elettronica;
                d) alle societa' di intermediazione mobiliare (SIM);
                e) alle societa' di gestione del risparmio (SGR);
                f) alle societa' di investimento a capitale variabile
          (SICAV);
                g) alle imprese di assicurazione;
                h) agli agenti di cambio;
                i) alle societa' fiduciarie;
                l)   alle   societa'  che  svolgono  il  servizio  di
          riscossione dei tributi;
                m) agli  intermediari finanziari iscritti nell'elenco
          speciale previsto dall'art. 107 del testo unico bancario;
                n) agli  intermediari finanziari iscritti nell'elenco
          generale previsto dall'art. 106 del testo unico bancario;
                o) ai   soggetti  operanti  nel  settore  finanziario
          iscritti  nelle sezioni dell'elenco generale previste dagli
          articoli 113 e 155, commi 4 e 5, del testo unico bancario;
                p) alle  societa'  di  revisione  iscritte  nell'albo
          speciale   previsto   dall'art.   161   del   testo   unico
          dell'intermediazione finanziaria;
                q) ai  soggetti che esercitano, ai sensi dell'art. 1,
          comma 1, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374,
          le attivita' ivi indicate;
                r) alle  succursali  italiane  dei  soggetti indicati
          alle  lettere  precedenti  aventi  sede legale in uno Stato
          estero  nonche'  le  succursali  italiane delle societa' di
          gestione del risparmio armonizzate;
                s) ai  soggetti  iscritti  nell'albo dei ragionieri e
          dei   periti   commerciali,   nel   registro  dei  revisori
          contabili, nell'albo dei dottori commercialisti e nell'albo
          dei consulenti del lavoro;
                s-bis)  a  ogni  altro  soggetto  che rende i servizi
          forniti  da revisori contabili, periti, consulenti ed altri
          soggetti    che    svolgono   attivita'   in   materia   di
          amministrazione, contabilita' e tributi;
                t) ai  notai  e  agli  avvocati quando, in nome o per
          conto  di  propri clienti, compiono qualsiasi operazione di
          natura  finanziaria  o  immobiliare  e  quando  assistono i
          propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di
          operazioni riguardanti:
                  1)  il  trasferimento  a  qualsiasi  titolo di beni
          immobili o attivita' economiche;
                  2)  la  gestione  di denaro, strumenti finanziari o
          altri beni;
                  3)  l'apertura  o  la  gestione  di  conti bancari,
          libretti di deposito e conti di titoli;
                  4)  l'organizzazione  degli  apporti necessari alla
          costituzione,   alla   gestione  o  all'amministrazione  di
          societa';
                  5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione
          di societa', enti, trust o strutture analoghe.
              2.   Gli  obblighi  di  segnalazione  delle  operazioni
          sospette  e  le  disposizioni  contenute  negli articoli 3,
          3-bis e 10 della legge antiriciclaggio si applicano:
                a) ai soggetti indicati nel comma 1;
                b) alle  societa' di gestione accentrata di strumenti
          finanziari;
                c) alle    societa'    di    gestione   dei   mercati
          regolamentati  di  strumenti  finanziari  e ai soggetti che
          gestiscono  strutture  per  la  negoziazione  di  strumenti
          finanziari e di fondi interbancari;
                d) alle   societa'   di   gestione   dei  servizi  di
          liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari;
                e) alle   societa'   di   gestione   dei  sistemi  di
          compensazione  e  garanzia  delle  operazioni  in strumenti
          finanziari;
                f) agli uffici della pubblica amministrazione.
              3.  Gli  obblighi  di segnalazione previsti dalla legge
          antiriciclaggio  non  si  applicano  ai  soggetti  indicati
          nell'art.  2, comma 1, lettere s) e t), per le informazioni
          che  essi  ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo
          allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica
          del  loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa
          o   di  rappresentanza  del  medesimo  in  un  procedimento
          giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la
          consulenza  sull'eventualita'  di  intentare  o  evitare un
          procedimento,   ove  tali  informazioni  siano  ricevute  o
          ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.".