Art. 8. Obblighi di segnalazione 1. Gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette previsti dalla legge antiriciclaggio per i soggetti indicati nell'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, si applicano ai medesimi soggetti anche in relazione alle operazioni ed ai rapporti che, in base alle informazioni disponibili, possano essere riconducibili ad attivita' di finanziamento del terrorismo.
Nota all'art. 8: - Per il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, vedi note all'art. 7.