Art. 8.
                      Obblighi di segnalazione

  1.  Gli  obblighi  di  segnalazione di operazioni sospette previsti
dalla  legge  antiriciclaggio per i soggetti indicati nell'articolo 2
del  decreto  legislativo  20  febbraio  2004, n. 56, si applicano ai
medesimi  soggetti  anche in relazione alle operazioni ed ai rapporti
che,   in   base   alle   informazioni  disponibili,  possano  essere
riconducibili ad attivita' di finanziamento del terrorismo.
 
          Nota all'art. 8:
              -  Per  il  testo  dell'art.  2 del decreto legislativo
          20 febbraio 2004, n. 56, vedi note all'art. 7.