Art. 9. Compiti della Banca d'Italia 1. La Banca d'Italia, sentito l'Ufficio italiano dei cambi, d'intesa con le autorita' di vigilanza di settore nell'ambito delle rispettive competenze, emana istruzioni applicative ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4, della legge antiriciclaggio, per l'individuazione delle operazioni sospette di cui all'articolo 8 e per la predisposizione di procedure di esame delle operazioni, anche con l'utilizzo di strumenti informatici e telematici.
Note all'art. 9: - L'art. 3-bis del citato decreto legislativo n. 143 del 1991, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 1991, cosi' recita: "Art. 3-bis (Riservatezza delle segnalazioni). - 1. In caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331 e 347 del codice di procedura penale, l'identita' delle persone e degli intermediari che hanno effettuato le segnalazioni, anche qualora sia conosciuta, non e' menzionata. 2. L'identita' delle persone e degli intermediari puo' essere rivelata solo quando l'autorita' giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede. 3. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 2, in caso di sequestro di atti o documenti si adottano le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell'identita' dei soggetti che hanno effettuato le segnalazioni. 4. Gli intermediari, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, assicurano omogeneita' di comportamento del personale nell'individuazione delle operazioni di cui all'art. 3, comma 1, e possono predisporre procedure di esame delle operazioni, anche con l'utilizzo di strumenti informatici e telematici, di ausilio al personale stesso, sulla base delle evidenze dell'archivio unico informatico previsto dall'art. 2 e secondo le istruzioni applicative emanate dalla Banca d'Italia, sentito l'Ufficio italiano dei cambi, d'intesa con le autorita' di vigilanza di settore nell'ambito delle rispettive competenze. 5. Gli intermediari adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identita' delle persone che effettuano le segnalazioni. Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalita' di tali persone sono custoditi sotto la diretta responsabilita' del titolare dell'attivita' o del legale rappresentante o del loro delegato.". - Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge n. 143 del 1991, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 1991: "Art. 3 (Segnalazioni di operazioni). - 1. Il responsabile della dipendenza, dell'ufficio o di altro punto operativo ha l'obbligo di segnalare senza ritardo al titolare dell'attivita' o al legale rappresentante o a un suo delegato ogni operazione che per caratteristiche, entita', natura, o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacita' economica e dell'attivita' svolta dal soggetto cui e' riferita, induca a ritenere, in base agli elementi a sua disposizione, che il danaro, i beni o le utilita' oggetto delle operazioni medesime possano provenire dai delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale. Tra le caratteristiche di cui al periodo precedente e' compresa, in particolare, l'effettuazione di una pluralita' di operazioni non giustificata dall'attivita' svolta da parte della medesima persona, ovvero, ove se ne abbia conoscenza, da parte di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare o dipendenti o collaboratori di una stessa impresa o comunque da parte di interposta persona. 2. Il titolare dell'attivita', il legale rappresentante o un suo delegato esamina le segnalazioni pervenutegli e, qualora le ritenga fondate tenendo conto dell'insieme degli elementi a sua disposizione, anche desumibili dall'archivio di cui all'art. 2, comma 1, le trasmette senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione, anche in via informatica e telematica, all'Ufficio italiano dei cambi senza alcuna indicazione dei nominativi dei segnalanti. 3. Il Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'art. 3-ter, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e delle finanze, emana con proprio decreto disposizioni sull'utilizzo delle procedure informatiche o telematiche per la trasmissione delle segnalazioni all'Ufficio italiano dei cambi. L'Ufficio italiano dei cambi emana le relative istruzioni applicative. 4. L'Ufficio italiano dei cambi: a) effettua i necessari approfondimenti sulle segnalazioni di cui al comma 2, ivi compresi quelli relativi ad omesse segnalazioni di cui sia venuto a conoscenza in base alle informazioni e ai dati contenuti nei propri archivi; b) puo' avvalersi ove necessario, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'art. 3-ter, di concerto con i Ministri delle finanze, di grazia e giustizia e dell'interno, dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all'art. 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413; c) puo' acquisire ulteriori dati e informazioni presso i soggetti tenuti alle segnalazioni; d) puo' utilizzare i risultati delle analisi effettuate ai sensi dell'art. 5, comma 10, della presente legge, nonche' delle analisi concernenti anche singole anomalie, utilizzando ove necessario informazioni che possono essere chieste ai soggetti tenuti alle segnalazioni; e) effettua gli approfondimenti che coinvolgono le competenze delle autorita' di vigilanza di settore con la partecipazione di rappresentanti delle autorita' medesime, le quali integrano le segnalazioni con gli ulteriori elementi desumibili dagli archivi in loro possesso; f) fermo restando quanto previsto dall'art. 331 del codice di procedura penale, trasmette senza indugio le segnalazioni, completate ai sensi del presente comma e corredate di una relazione tecnica, alla Direzione investigativa antimafia e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, che ne informano il Procuratore nazionale antimafia, qualora siano attinenti alla criminalita' organizzata ovvero le archivia, informandone gli stessi organi investigativi. Per effettuare i necessari approfondimenti e per il controllo previsto dall'art. 5, comma 10, gli appartenenti al Nucleo speciale di polizia valutaria esercitano anche i poteri loro attribuiti dalla normativa in materia valutaria. Tali poteri sono estesi agli ufficiali di polizia tributaria dei nuclei regionali e provinciali di polizia tributaria della Guardia di finanza, ai quali il Nucleo speciale di polizia valutaria puo' demandare l'assolvimento dei compiti di cui al presente decreto. 5. Ferme restando le disposizioni sul segreto per gli atti di indagine, qualora la segnalazione non abbia ulteriore corso gli organi investigativi di cui al comma 4, lettera f), informano l'Ufficio italiano dei cambi, che ne da notizia al titolare dell'attivita', al legale rappresentante o al suo delegato. Le autorita' inquirenti informano l'Ufficio italiano dei cambi di ogni altra circostanza in cui emergano fatti e situazioni la cui conoscenza puo' essere comunque utilizzata per prevenire l'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. 6. L'Ufficio italiano dei cambi, anche su richiesta degli organi investigativi di cui al comma 4, lettera f), puo' sospendere l'operazione per un massimo di quarantotto ore, sempre che cio' non possa determinare pregiudizio per il corso delle indagini e per l'operativita' corrente degli intermediari, dandone immediata notizia agli organi investigativi medesimi. 7. Le segnalazioni effettuate ai sensi e per gli effetti del presente articolo non costituiscono violazione di obblighi di segretezza. Le segnalazioni e i provvedimenti di cui al comma 6, posti in essere in conformita' del presente articolo e per le finalita' da esso previste, non comportano responsabilita' di alcun tipo. 8. E' fatto, in ogni caso, divieto ai soggetti tenuti alle segnalazioni di cui al comma 1, e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di darne comunicazione fuori dai casi previsti dal presente articolo. 9. 10. Tutte le informazioni in possesso dell'Ufficio italiano dei cambi e degli altri organi di vigilanza e di controllo, relative all'attuazione del presente decreto, sono coperte dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni. L'Ufficio italiano dei cambi puo' comunque scambiare informazioni in materia di operazioni sospette con le altre autorita' di vigilanza di cui all'art. 11 della presente legge, nonche' con analoghe autorita' di altri Stati che perseguono le medesime finalita', a condizioni di reciprocita' anche per quanto riguarda la riservatezza delle informazioni. Restano ferme le disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di trattamento dei dati personali. Gli organi investigativi di cui al comma 4, lettera f), forniscono all'Ufficio italiano dei cambi le notizie in proprio possesso necessarie per integrare le informazioni da trasmettere alle medesime autorita' di altri Stati; al di fuori dei casi di cui al presente comma, restano applicabili le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 della legge 1° aprile 1981, n. 121. 11. Tutti i flussi informativi di cui al presente articolo avvengono di regola con l'utilizzo di procedure informatiche o telematiche.". - Il testo dell'art. 8, comma 6, del citato decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, cosi' recita: "6. L'UIC adotta disposizioni applicative sentite le competenti autorita' di vigilanza di settore e le amministrazioni interessate. Per lo svolgimento di approfondimenti sul piano finanziario, l'UIC puo' acquisire dati, notizie e documenti presso i soggetti indicati nell'art. 2.".