Art. 9.
                    Compiti della Banca d'Italia

  1.  La  Banca  d'Italia,  sentito  l'Ufficio  italiano  dei  cambi,
d'intesa  con  le autorita' di vigilanza di settore nell'ambito delle
rispettive   competenze,   emana   istruzioni  applicative  ai  sensi
dell'articolo  3-bis,  comma  4,  della  legge  antiriciclaggio,  per
l'individuazione  delle  operazioni  sospette di cui all'articolo 8 e
per  la predisposizione di procedure di esame delle operazioni, anche
con l'utilizzo di strumenti informatici e telematici.
 
          Note all'art. 9:
              -  L'art.  3-bis  del citato decreto legislativo n. 143
          del  1991,  convertito  in  legge, con modificazioni, dalla
          legge n. 197 del 1991, cosi' recita:
              "Art.  3-bis (Riservatezza delle segnalazioni). - 1. In
          caso  di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331
          e  347  del  codice  di procedura penale, l'identita' delle
          persone  e  degli  intermediari  che  hanno  effettuato  le
          segnalazioni,   anche   qualora   sia  conosciuta,  non  e'
          menzionata.
              2.  L'identita' delle persone e degli intermediari puo'
          essere  rivelata  solo  quando l'autorita' giudiziaria, con
          decreto   motivato,   lo  ritenga  indispensabile  ai  fini
          dell'accertamento dei reati per i quali si procede.
              3.  Fuori  dalle  ipotesi di cui al comma 2, in caso di
          sequestro  di  atti  o  documenti si adottano le necessarie
          cautele  per  assicurare la riservatezza dell'identita' dei
          soggetti che hanno effettuato le segnalazioni.
              4.  Gli  intermediari, nell'ambito della loro autonomia
          organizzativa,  assicurano omogeneita' di comportamento del
          personale   nell'individuazione  delle  operazioni  di  cui
          all'art.  3,  comma 1,  e  possono predisporre procedure di
          esame  delle  operazioni, anche con l'utilizzo di strumenti
          informatici  e  telematici, di ausilio al personale stesso,
          sulla  base  delle evidenze dell'archivio unico informatico
          previsto  dall'art.  2  e secondo le istruzioni applicative
          emanate  dalla  Banca  d'Italia, sentito l'Ufficio italiano
          dei  cambi,  d'intesa  con  le  autorita'  di  vigilanza di
          settore nell'ambito delle rispettive competenze.
              5.   Gli  intermediari  adottano  adeguate  misure  per
          assicurare  la  massima  riservatezza  dell'identita' delle
          persone  che  effettuano  le  segnalazioni.  Gli  atti  e i
          documenti  in  cui  sono  indicate  le  generalita' di tali
          persone sono custoditi sotto la diretta responsabilita' del
          titolare  dell'attivita'  o del legale rappresentante o del
          loro delegato.".
              - Si  riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge n.
          143 del 1991, convertito in legge, con modificazioni, dalla
          legge n. 197 del 1991:
              "Art.   3   (Segnalazioni   di  operazioni).  -  1.  Il
          responsabile  della  dipendenza,  dell'ufficio  o  di altro
          punto  operativo ha l'obbligo di segnalare senza ritardo al
          titolare  dell'attivita'  o al legale rappresentante o a un
          suo  delegato  ogni  operazione  che  per  caratteristiche,
          entita',  natura,  o  per  qualsivoglia  altra  circostanza
          conosciuta  a  ragione  delle  funzioni  esercitate, tenuto
          conto  anche  della  capacita'  economica  e dell'attivita'
          svolta  dal soggetto cui e' riferita, induca a ritenere, in
          base  agli  elementi  a  sua disposizione, che il danaro, i
          beni  o  le  utilita'  oggetto  delle  operazioni  medesime
          possano    provenire    dai    delitti    previsti    dagli
          articoli 648-bis  e  648-ter  del  codice  penale.  Tra  le
          caratteristiche  di  cui al periodo precedente e' compresa,
          in   particolare,  l'effettuazione  di  una  pluralita'  di
          operazioni  non giustificata dall'attivita' svolta da parte
          della medesima persona, ovvero, ove se ne abbia conoscenza,
          da   parte  di  persone  appartenenti  allo  stesso  nucleo
          familiare  o  dipendenti  o  collaboratori  di  una  stessa
          impresa o comunque da parte di interposta persona.
              2. Il titolare dell'attivita', il legale rappresentante
          o  un  suo delegato esamina le segnalazioni pervenutegli e,
          qualora le ritenga fondate tenendo conto dell'insieme degli
          elementi a sua disposizione, anche desumibili dall'archivio
          di cui all'art. 2, comma 1, le trasmette senza ritardo, ove
          possibile  prima  di  eseguire  l'operazione,  anche in via
          informatica  e  telematica,  all'Ufficio italiano dei cambi
          senza alcuna indicazione dei nominativi dei segnalanti.
              3.  Il  Ministro  del tesoro, sentita la commissione di
          cui   all'art.   3-ter,   di   concerto   con   i  Ministri
          dell'interno,  di grazia e giustizia e delle finanze, emana
          con   proprio   decreto  disposizioni  sull'utilizzo  delle
          procedure  informatiche  o  telematiche per la trasmissione
          delle   segnalazioni   all'Ufficio   italiano   dei  cambi.
          L'Ufficio  italiano  dei cambi emana le relative istruzioni
          applicative.
              4. L'Ufficio italiano dei cambi:
                a) effettua   i   necessari   approfondimenti   sulle
          segnalazioni   di  cui  al  comma 2,  ivi  compresi  quelli
          relativi  ad  omesse  segnalazioni  di  cui  sia  venuto  a
          conoscenza  in  base  alle informazioni e ai dati contenuti
          nei propri archivi;
                b) puo'   avvalersi   ove   necessario,   secondo  le
          modalita'  stabilite  con  decreto del Ministro del tesoro,
          sentita  la  commissione di cui all'art. 3-ter, di concerto
          con  i  Ministri  delle  finanze,  di  grazia e giustizia e
          dell'interno,  dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e
          dei  depositi  di  cui  all'art.  20,  comma 4, della legge
          30 dicembre 1991, n. 413;
                c) puo'   acquisire  ulteriori  dati  e  informazioni
          presso i soggetti tenuti alle segnalazioni;
                d) puo'   utilizzare   i   risultati   delle  analisi
          effettuate  ai  sensi dell'art. 5, comma 10, della presente
          legge,  nonche'  delle  analisi  concernenti  anche singole
          anomalie,   utilizzando  ove  necessario  informazioni  che
          possono    essere   chieste   ai   soggetti   tenuti   alle
          segnalazioni;
                e) effettua  gli  approfondimenti  che coinvolgono le
          competenze  delle  autorita' di vigilanza di settore con la
          partecipazione  di rappresentanti delle autorita' medesime,
          le  quali  integrano  le  segnalazioni  con  gli  ulteriori
          elementi desumibili dagli archivi in loro possesso;
                f) fermo  restando  quanto previsto dall'art. 331 del
          codice  di  procedura  penale,  trasmette  senza indugio le
          segnalazioni,  completate  ai  sensi  del  presente comma e
          corredate   di   una   relazione  tecnica,  alla  Direzione
          investigativa  antimafia  e  al  Nucleo speciale di polizia
          valutaria  della  Guardia  di  finanza, che ne informano il
          Procuratore  nazionale  antimafia,  qualora siano attinenti
          alla   criminalita'   organizzata   ovvero   le   archivia,
          informandone   gli   stessi   organi   investigativi.   Per
          effettuare  i  necessari approfondimenti e per il controllo
          previsto  dall'art. 5, comma 10, gli appartenenti al Nucleo
          speciale  di  polizia  valutaria  esercitano anche i poteri
          loro  attribuiti dalla normativa in materia valutaria. Tali
          poteri sono estesi agli ufficiali di polizia tributaria dei
          nuclei  regionali e provinciali di polizia tributaria della
          Guardia  di finanza, ai quali il Nucleo speciale di polizia
          valutaria  puo' demandare l'assolvimento dei compiti di cui
          al presente decreto.
              5.  Ferme  restando le disposizioni sul segreto per gli
          atti   di  indagine,  qualora  la  segnalazione  non  abbia
          ulteriore corso gli organi investigativi di cui al comma 4,
          lettera f),  informano l'Ufficio italiano dei cambi, che ne
          da   notizia   al   titolare   dell'attivita',   al  legale
          rappresentante  o  al suo delegato. Le autorita' inquirenti
          informano  l'Ufficio  italiano  dei  cambi  di  ogni  altra
          circostanza  in  cui  emergano  fatti  e  situazioni la cui
          conoscenza  puo'  essere  comunque utilizzata per prevenire
          l'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.
              6.  L'Ufficio  italiano  dei  cambi, anche su richiesta
          degli  organi  investigativi di cui al comma 4, lettera f),
          puo'  sospendere l'operazione per un massimo di quarantotto
          ore,  sempre che cio' non possa determinare pregiudizio per
          il corso delle indagini e per l'operativita' corrente degli
          intermediari,   dandone   immediata   notizia  agli  organi
          investigativi medesimi.
              7.  Le  segnalazioni  effettuate  ai  sensi  e  per gli
          effetti  del presente articolo non costituiscono violazione
          di   obblighi   di   segretezza.   Le   segnalazioni   e  i
          provvedimenti  di  cui  al  comma 6,  posti  in  essere  in
          conformita'  del  presente  articolo e  per le finalita' da
          esso  previste,  non  comportano  responsabilita'  di alcun
          tipo.
              8.  E'  fatto, in ogni caso, divieto ai soggetti tenuti
          alle  segnalazioni  di  cui al comma 1, e a chiunque ne sia
          comunque  a  conoscenza,  di  darne comunicazione fuori dai
          casi previsti dal presente articolo.
              9.
              10.  Tutte  le  informazioni  in  possesso dell'Ufficio
          italiano  dei  cambi e degli altri organi di vigilanza e di
          controllo,  relative  all'attuazione  del presente decreto,
          sono  coperte  dal  segreto  d'ufficio  anche nei confronti
          delle  pubbliche  amministrazioni.  L'Ufficio  italiano dei
          cambi  puo'  comunque  scambiare informazioni in materia di
          operazioni  sospette con le altre autorita' di vigilanza di
          cui  all'art. 11 della presente legge, nonche' con analoghe
          autorita'   di  altri  Stati  che  perseguono  le  medesime
          finalita',  a  condizioni  di reciprocita' anche per quanto
          riguarda  la riservatezza delle informazioni. Restano ferme
          le  disposizioni  della  legge 31 dicembre 1996, n. 675, in
          materia  di  trattamento  dei  dati  personali.  Gli organi
          investigativi  di  cui  al  comma 4, lettera f), forniscono
          all'Ufficio  italiano  dei  cambi  le  notizie  in  proprio
          possesso   necessarie  per  integrare  le  informazioni  da
          trasmettere  alle  medesime autorita' di altri Stati; al di
          fuori   dei   casi   di  cui  al  presente  comma,  restano
          applicabili  le  disposizioni  di  cui agli articoli 9 e 12
          della legge 1° aprile 1981, n. 121.
              11.  Tutti  i  flussi  informativi  di  cui al presente
          articolo  avvengono  di  regola con l'utilizzo di procedure
          informatiche o telematiche.".
              -  Il  testo  dell'art.  8, comma 6, del citato decreto
          legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, cosi' recita:
              "6. L'UIC  adotta  disposizioni  applicative sentite le
          competenti   autorita'   di   vigilanza  di  settore  e  le
          amministrazioni   interessate.   Per   lo   svolgimento  di
          approfondimenti sul piano finanziario, l'UIC puo' acquisire
          dati,  notizie  e  documenti  presso  i  soggetti  indicati
          nell'art. 2.".