IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive
modificazioni;
  Visti gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo 11 aprile
2006,  n.  198,  recante il codice delle pari opportunita' tra uomo e
donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
  Visti  gli  articoli  6,  comma  2,  e  7,  comma  1,  del  decreto
legislativo 31 luglio 2003, n. 226;
  Visto  il  decreto  del Ministro per le pari opportunita' 19 maggio
2004,   n.   275,   concernente  il  Regolamento  recante  norme  per
l'organizzazione  e  il  funzionamento  della Commissione per le pari
opportunita' fra uomo e donna;
  Visto  il  decreto-legge  4  luglio  2006,  n. 223, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 4 agosto 2006, n. 248 e, in particolare,
l'articolo  29,  che  prevede  al  comma  1 una riduzione della spesa
complessiva    sostenuta    dalle   amministrazioni   pubbliche   per
commissioni,  comitati  ed altri organismi del trenta per cento e, al
comma 2, il riordino di tali organismi, anche mediante soppressione o
accorpamento delle strutture;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 22 dicembre 2006;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 aprile 2007;
  Tenuto  conto  delle  osservazioni  formulate nel suddetto parere e
ritenuto di prevedere in ogni caso, tra le competenze del Ministro di
cui  all'articolo  4  del  presente  regolamento, la fissazione delle
linee  di  indirizzo  dell'attivita' della Commissione, del programma
annuale  di  lavoro  e  l'individuazione  delle  relative risorse, in
quanto  coerenti  con  le funzioni meramente consultive e propositive
del predetto organismo;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione dell'11 maggio 2007;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  i  diritti  e le pari opportunita', di concerto con il
Ministro   dell'economia  e  delle  finanze,  per  le  riforme  e  le
innovazioni  nella  pubblica  amministrazione  e per l'attuazione del
programma di Governo,
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
                   Composizione della Commissione

  1.  La  Commissione per le pari opportunita' fra uomo e donna, gia'
istituita ai sensi dell'articolo 3, del decreto legislativo 11 aprile
2006,  n.  198, di seguito denominata: "Commissione", opera presso la
Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i diritti e
le pari opportunita' e ha durata di tre anni decorrenti dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento.
  2. La Commissione e' composta da venticinque membri:
a) il  Ministro  per  i  diritti  e  le pari opportunita', di seguito
   denominato "Ministro", che la presiede;
b) undici  componenti  scelti  nell'ambito  delle  associazioni e dei
   movimenti  delle  donne  maggiormente  rappresentativi  sul  piano
   nazionale;
c) tre   donne   che   si   siano   particolarmente   distinte,   per
   riconoscimenti  e  titoli, in attivita' scientifiche, letterarie e
   sociali;
d) tre rappresentanti regionali designati dalla Conferenza permanente
   per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
   Trento e di Bolzano;
e) quattro  personalita'  espressive  degli  organismi  sindacali con
   peculiare esperienza in materia di politiche di genere;
f) tre    componenti    scelti   nell'ambito   delle   organizzazioni
   imprenditoriali   e   della  cooperazione  femminile  maggiormente
   rappresentative sul piano nazionale.
  3.  Il  Vice  Presidente e' eletto a voto segreto a maggioranza dei
voti validamente espressi dalla Commissione nella sua prima seduta in
unica  votazione;  sostituisce  il presidente in caso di assenza o di
temporaneo impedimento o su delega dello stesso.
  4.  Il Segretario, nominato ai sensi dell'articolo 4, collabora con
il  Presidente  e  il  Vice Presidente e, sulla base del programma di
lavoro  approvato  dal  Presidente,  cura  gli  adempimenti  ai  fini
dell'insediamento  dei  gruppi  di lavoro, sentite le indicazioni dei
componenti,   partecipando  ai  lavori  dei  medesimi  gruppi  quando
necessario.
  5.  La Commissione si riunisce almeno nove volte l'anno. Almeno due
volte  l'anno,  la  Commissione si riunisce a composizione allargata,
con  la  partecipazione di un rappresentante di pari opportunita' per
ogni  regione  e  provincia  autonoma,  anche  al  fine  di acquisire
osservazioni,  richieste  e  segnalazioni  in  merito a questioni che
rientrano  nell'ambito  delle  competenze del sistema delle regioni e
delle autonomie locali.
  6.   Per  la  partecipazione  alle  riunioni  della  Commissione  i
componenti non hanno diritto a percepire alcun compenso o indennita';
ai  componenti  che abbiano la sede di servizio fuori dal comune sede
della  riunione  della  Commissione,  o  del  gruppo  di  lavoro  cui
eventualmente  partecipino,  vengono  rimborsate le spese di viaggio,
purche'  debitamente  documentate; parimenti sono rimborsate le spese
di  viaggio,  vitto  ed  alloggio,  per eventuali missioni deliberate
dalla Commissione.
  7.  I  componenti  decadono  dalla  Commissione  per  assenze  alle
riunioni non giustificate anche non continuative superiori a quattro.
La decadenza e' dichiarata dal Ministro.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e   3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art.   87,   della   Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare  le  leggi ed emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              - Il   testo   del  comma 2  dell'art  17  della  legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri), e' il seguente:
              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.".
              - Il   decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  303:
          "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
          norma  dell'art.  11  della legge 15 marzo 1997, n. 59", e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale, 1° settembre 1999, n.
          205, supplemento ordinario.
              - Gli  articoli 3,  4,5,  6 e 7 del decreto legislativo
          11 aprile 2006, n. 198: "Codice delle pari opportunita' tra
          uomo  e  donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre
          2005, n. 246", abrogati dal presente decreto, recavano:
              "Art.  3 (Commissione per le pari opportunita' fra uomo
          e donna).".
              "Art. 4 ( Durata e composizione della Commissione).".
              "Art. 5 (Ufficio di Presidenza della Commissione).".
              "Art. 6 (Esperti e consulenti).".
              "Art. 7 (Segreteria della Commissione).".
              - Il   decreto   legislativo  31 luglio  2003,  n.  226
          (Trasformazione  della Commissione nazionale per la parita'
          in Commissione per le pari opportunita' tra uomo e donna, a
          norma  dell'art.  13 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2003, n. 194.
              - Il  decreto  ministeriale  19 maggio  2004,  n.  275,
          abrogato dal presente decreto, recava: "Regolamento recante
          norme   per  l'organizzazione  ed  il  funzionamento  della
          Commissione  per  le  pari opportunita' fra uomo e donna ai
          sensi   dell'art.   6,  comma 2,  del  decreto  legislativo
          31 luglio 2003, n. 226".
              - Il  testo  dell'art.  29  del  decreto-legge 4 luglio
          2006,   n.   223  (Disposizioni  urgenti  per  il  rilancio
          economico   e   sociale,   per   il   contenimento   e   la
          razionalizzazione  della spesa pubblica, nonche' interventi
          in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale),
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
          n. 248), e' il seguente:
              "Art.  29  (Contenimento spesa per commissioni comitati
          ed  altri  organi). - 1. Fermo restando il divieto previsto
          dall'art.  18,  comma 1,  della  legge 28 dicembre 2001, n.
          448,  la  spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni
          pubbliche   di   cui   all'art.  1,  comma 2,  del  decreto
          legislativo   30 marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni,  per  organi  collegiali  e altri organismi,
          anche  monocratici,  comunque  denominati,  operanti  nelle
          predette  amministrazioni,  e' ridotta del trenta per cento
          rispetto  a  quella  sostenuta  nell'anno 2005. Ai suddetti
          fini   le  amministrazioni  adottano  con  immediatezza,  e
          comunque  entro  30  giorni dalla data di entrata in vigore
          del  presente  decreto, le necessarie misure di adeguamento
          ai  nuovi  limiti  di  spesa.  Tale riduzione si aggiunge a
          quella   prevista   dall'art.   1,  comma 58,  della  legge
          23 dicembre 2005, n. 266.
              2.  Per  realizzare  le finalita' di contenimento delle
          spese  di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si
          procede,  entro  centoventi giorni dalla data di entrata in
          vigore  del  presente decreto, al riordino degli organismi,
          anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture,
          con  regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
          della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  per gli organismi
          previsti  dalla  legge  o da regolamento e, per i restanti,
          con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
          concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, su
          proposta  del  Ministro competente. I provvedimenti tengono
          conto dei seguenti criteri:
                a) eliminazione  delle  duplicazioni  organizzative e
          funzionali;
                b) razionalizzazione delle competenze delle strutture
          che svolgono funzioni omogenee;
                c) limitazione del numero delle strutture di supporto
          a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli
          organismi;
                d) diminuzione   del   numero  dei  componenti  degli
          organismi;
                e) riduzione  dei  compensi  spettanti  ai componenti
          degli organismi;
                e-bis)  indicazione  di  un  termine  di  durata, non
          superiore  a  tre anni, con la previsione che alla scadenza
          l'organismo e' da intendersi automaticamente soppresso;
                e-ter)  previsione  di  una relazione di fine mandato
          sugli  obiettivi  realizzati dagli organismi, da presentare
          all'amministrazione   competente   e  alla  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri".
              "2-bis.   La  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri
          valuta,  prima  della  scadenza del termine di durata degli
          organismi   individuati   dai  provvedimenti  previsti  dai
          commi 2  e  3, di concerto con l'amministrazione di settore
          competente,    la    perdurante   utilita'   dell'organismo
          proponendo   le   conseguenti  iniziative  per  l'eventuale
          proroga della durata dello stesso.
              3.   Le  amministrazioni  non  statali  sono  tenute  a
          provvedere,  entro  lo  stesso  termine  e sulla base degli
          stessi  criteri  di  cui  al  comma 2,  con  atti di natura
          regolamentare   previsti  dai  rispettivi  ordinamenti,  da
          sottoporre  alla verifica degli organi interni di controllo
          e   all'approvazione  dell'amministrazione  vigilante,  ove
          prevista.  Nelle  more dell'azione dei predetti regolamenti
          le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite
          di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.
              4.  Ferma  restando la realizzazione degli obiettivi di
          risparmio  di  spesa  di  cui al comma 1, gli organismi non
          individuati  dai  provvedimenti  previsti  dai  commi 2 e 3
          entro  il  15 maggio  2007  sono  soppressi. A tale fine, i
          regolamenti  ed  i  decreti  di cui al comma 2, nonche' gli
          atti  di  natura  regolamentare  di  cui al comma 3, devono
          essere  trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri,
          ovvero  per  la  verifica  da parte degli organi interni di
          controllo     e     per     l'approvazione     da     parte
          dell'amministrazione  vigilante,  ove  prevista,  entro  il
          28 febbraio 2007.
              5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che
          si  sia  provveduto  agli adempimenti ivi previsti e' fatto
          divieto  alle  amministrazioni di corrispondere compensi ai
          componenti degli organismi di cui al comma 1.
              6.  Le  disposizioni  del presente articolo non trovano
          diretta  applicazione alle regioni, alle province autonome,
          agli  enti  locali  e  agli  enti  del  Servizio  sanitario
          nazionale,   per  i  quali  costituiscono  disposizioni  di
          principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
              7.   Le   disposizioni  del  presente  articoli non  si
          applicano  ai  commissari  straordinari  del Governo di cui
          all'art.  11  della  legge  23 agosto  1988, n. 400, e agli
          organi di direzione, amministrazione e controllo.".
          Nota all'art. 1:
              - Il  testo  dell'art. 3 del decreto legislativo n. 198
          del 2006, si vedano le note alle premesse.