Art. 2.
Procedura  e  criteri  di  scelta  dei  componenti  provenienti dalle
              associazioni e dai movimenti delle donne
  1. Ai fini della scelta di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b),
sono da considerarsi maggiormente rappresentativi sul piano nazionale
le  associazioni e i movimenti di donne che presentano almeno tre dei
requisiti nel campo delle politiche di genere, di seguito elencati in
ordine di importanza:
    a) competenza  in  materia  di  attivita' per la promozione delle
politiche  femminili; la competenza non deve essere determinata avuto
riguardo   esclusivamente   alla   previsione   statutaria,   laddove
esistente, ma tenendo in considerazione, in concreto, l'azione svolta
in un arco temporale di riferimento triennale;
    b) intercategorialita' dell'azione;
    c) intersettorialita' dell'azione;
    d) presenza  sul territorio ramificata con riferimento a tutte le
realta' locali;
    e) numero degli iscritti;
    f) rapporti  di  collaborazione  con  altre  associazioni  aventi
medesimi obiettivi statutari;
    g) ruolo assunto nell'ambito di organismi, commissioni e comitati
promossi  dalle  istituzioni  per  problemi riguardanti la condizione
femminile e per problemi con essi connessi;
    h) ruolo assunto nell'ambito di organismi internazionali deputati
alla  lotta  contro  la  discriminazione  di  genere  o comunque alla
promozione delle pari opportunita' tra uomo e donna;
    i) progetti  di  attivita'  in  essere  nella  materia delle pari
opportunita' di genere;
    l) consolidata presenza nel settore negli anni;
    m) finanziamenti ricevuti da parte dell'Unione europea, ovvero da
parte  di  istituzioni  nazionali  per  la  realizzazione di azioni e
progetti nell'ultimo triennio.
  2. La scelta e' operata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
-   Dipartimento  per  i  diritti  e  le  pari  opportunita'  tra  le
associazioni   e   i  movimenti  di  donne  che  dichiarano  la  loro
disponibilita'  a comporre la Commissione entro il 15 gennaio di ogni
anno.
  3.   I   componenti   della   Commissione   di   cui   al  comma 2,
dell'articolo 1 sono nominati con decreto del Ministro.