Art. 2. Procedura e criteri di scelta dei componenti provenienti dalle associazioni e dai movimenti delle donne 1. Ai fini della scelta di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), sono da considerarsi maggiormente rappresentativi sul piano nazionale le associazioni e i movimenti di donne che presentano almeno tre dei requisiti nel campo delle politiche di genere, di seguito elencati in ordine di importanza: a) competenza in materia di attivita' per la promozione delle politiche femminili; la competenza non deve essere determinata avuto riguardo esclusivamente alla previsione statutaria, laddove esistente, ma tenendo in considerazione, in concreto, l'azione svolta in un arco temporale di riferimento triennale; b) intercategorialita' dell'azione; c) intersettorialita' dell'azione; d) presenza sul territorio ramificata con riferimento a tutte le realta' locali; e) numero degli iscritti; f) rapporti di collaborazione con altre associazioni aventi medesimi obiettivi statutari; g) ruolo assunto nell'ambito di organismi, commissioni e comitati promossi dalle istituzioni per problemi riguardanti la condizione femminile e per problemi con essi connessi; h) ruolo assunto nell'ambito di organismi internazionali deputati alla lotta contro la discriminazione di genere o comunque alla promozione delle pari opportunita' tra uomo e donna; i) progetti di attivita' in essere nella materia delle pari opportunita' di genere; l) consolidata presenza nel settore negli anni; m) finanziamenti ricevuti da parte dell'Unione europea, ovvero da parte di istituzioni nazionali per la realizzazione di azioni e progetti nell'ultimo triennio. 2. La scelta e' operata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i diritti e le pari opportunita' tra le associazioni e i movimenti di donne che dichiarano la loro disponibilita' a comporre la Commissione entro il 15 gennaio di ogni anno. 3. I componenti della Commissione di cui al comma 2, dell'articolo 1 sono nominati con decreto del Ministro.