Art. 3. Competenze e funzionamento della Commissione 1. La Commissione fornisce consulenza e supporto tecnico-scientifico nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche di genere, sui provvedimenti di competenza dello Stato. 2. Nell'esercizio delle sue competenze, la Commissione, in particolare : a) propone il programma annuale di lavoro, indicando le conseguenti esigenze finanziarie; b) controlla sistematicamente gli sviluppi delle politiche delle pari opportunita' tra uomini e donne in ambito sopranazionale e comunitario; c) segnala al Ministro le iniziative necessarie per conformare l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni alla parita' dei sessi e, in generale, per realizzare l'effettiva parita' nell'amministrazione; d) redige un rapporto annuale per il Ministro sullo stato di attuazione delle politiche di pari opportunita', rilevando altresi' l'eventuale mancato rispetto degli impegni comunitari; e) puo' effettuare audizioni, pubblicare i propri lavori nonche' le ricerche svolte e predisporre la realizzazione di campagne informative. 3. La Commissione puo' articolarsi in gruppi di lavoro per materie omogenee composti da non meno di tre membri.