Art. 3.
            Competenze e funzionamento della Commissione
  1.     La    Commissione    fornisce    consulenza    e    supporto
tecnico-scientifico   nell'elaborazione   e   nell'attuazione   delle
politiche di genere, sui provvedimenti di competenza dello Stato.
  2.   Nell'esercizio   delle  sue  competenze,  la  Commissione,  in
particolare :
    a) propone   il   programma   annuale  di  lavoro,  indicando  le
conseguenti esigenze finanziarie;
    b) controlla  sistematicamente gli sviluppi delle politiche delle
pari  opportunita'  tra  uomini  e  donne  in ambito sopranazionale e
comunitario;
    c) segnala  al  Ministro  le iniziative necessarie per conformare
l'organizzazione  delle  pubbliche  amministrazioni  alla parita' dei
sessi   e,   in   generale,   per   realizzare   l'effettiva  parita'
nell'amministrazione;
    d) redige  un  rapporto  annuale  per  il Ministro sullo stato di
attuazione  delle  politiche di pari opportunita', rilevando altresi'
l'eventuale mancato rispetto degli impegni comunitari;
    e) puo'  effettuare audizioni, pubblicare i propri lavori nonche'
le  ricerche  svolte  e  predisporre  la  realizzazione  di  campagne
informative.
  3.  La Commissione puo' articolarsi in gruppi di lavoro per materie
omogenee composti da non meno di tre membri.