Art. 7. Relazione finale 1. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, la Commissione presenta una relazione sull'attivita' svolta al Ministro per i diritti e le pari opportunita' che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilita' dell'organismo e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i diritti e le pari opportunita'. 2. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. 3. I componenti della Commissione restano in carica fino alla scadenza del termine di durata della Commissione e possono essere confermati una sola volta nel caso di proroga di durata dell'organismo.
Nota all'art. 7. - Per il testo dell'art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, si vedano le note alle premesse.