Art. 7.
                          Relazione finale
  1.  Tre  mesi  prima  della  scadenza  del  termine  di  durata, la
Commissione  presenta una relazione sull'attivita' svolta al Ministro
per i diritti e le pari opportunita' che la trasmette alla Presidenza
del   Consiglio   dei   Ministri,   ai   sensi   di  quanto  disposto
dall'articolo 29,  comma 2-bis,  del  decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 4 agosto 2006, n.
248,  ai  fini  della valutazione congiunta della perdurante utilita'
dell'organismo  e  della  conseguente eventuale proroga della durata,
comunque  non  superiore  a  tre  anni,  da adottarsi con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i
diritti e le pari opportunita'.
  2.  Gli  eventuali  successivi  decreti  di  proroga  sono adottati
secondo la medesima procedura.
  3.  I  componenti  della  Commissione  restano  in carica fino alla
scadenza  del  termine  di  durata della Commissione e possono essere
confermati   una   sola   volta   nel   caso  di  proroga  di  durata
dell'organismo.
 
          Nota all'art. 7.
              - Per  il  testo  dell'art. 29 del decreto-legge n. 223
          del 2006, si vedano le note alle premesse.