La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
La seguente legge: 
 
                               Art. 1 
   Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa 
in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro nove mesi  dalla  data
di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni  vigenti
in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro,
in conformita' all'articolo 117 della  Costituzione  e  agli  statuti
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di  Trento
e di Bolzano, e alle  relative  norme  di  attuazione,  e  garantendo
l'uniformita' della tutela dei lavoratori  sul  territorio  nazionale
attraverso il  rispetto  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni
concernenti i diritti civili  e  sociali,  anche  con  riguardo  alle
differenze di genere  e  alla  condizione  delle  lavoratrici  e  dei
lavoratori immigrati. 
  2. I decreti di cui  al  comma  1  sono  adottati,  realizzando  il
necessario coordinamento con le disposizioni  vigenti,  nel  rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi generali: 
a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel  rispetto
   delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali  in
   materia, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 117 della
   Costituzione; 
b) applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza  sul
   lavoro a tutti i settori di attivita' e a tutte  le  tipologie  di
   rischio,  anche  tenendo  conto   delle   peculiarita'   o   della
   particolare pericolosita' degli stessi  e  della  specificita'  di
   settori ed ambiti lavorativi, quali quelli presenti nella pubblica
   amministrazione, come gia' indicati nell'articolo 1,  comma  2,  e
   nell'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto
   legislativo   19   settembre   1994,   n.   626,   e    successive
   (modificazioni,  nel  rispetto  delle  competenze  in  materia  di
   sicurezza antincendio come  definite  dal  decreto  legislativo  8
   marzo 2006, n. 139,  e  del  regolamento  (CE)  n.  1907/2006  del
   Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006,  nonche'
   assicurando il coordinamento, ove necessario, con la normativa  in
   materia ambientale; 
c) applicazione della normativa in materia di tutela della  salute  e
   sicurezza sul lavoro a tutti i lavoratori e lavoratrici,  autonomi
   e subordinati, nonche' ai soggetti ad essi equiparati prevedendo: 
   1) misure di  particolare  tutela  per  determinate  categorie  di
   lavoratori e lavoratrici e per specifiche tipologie  di  lavoro  o
   settori di attivita'; 
   2) adeguate  e  specifiche  misure  di  tutela  per  i  lavoratori
   autonomi, in relazione ai rischi propri delle attivita'  svolte  e
   secondo  i  principi   della   raccomandazione   2003/134/CE   del
   Consiglio, del 18 febbraio 2003; 
d) semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia  di
   salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nel  pieno
   rispetto dei livelli di  tutela,  con  particolare  riguardo  alle
   piccole,  medie  e  micro  imprese;   previsione   di   forme   di
   unificazione documentale; 
e) riordino  della  normativa  in  materia  di  macchine,   impianti,
   attrezzature di  lavoro,  opere  provvisionali  e  dispositivi  di
   protezione  individuale,  al  fine  di   operare   il   necessario
   coordinamento tra le direttive di prodotto e  quelle  di  utilizzo
   concernenti la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro e  di
   razionalizzare il sistema pubblico di controllo; 
f) riformulazione e  razionalizzazione  dell'apparato  sanzionatorio,
   amministrativo e penale, per la violazione delle norme  vigenti  e
   per  le  infrazioni  alle  disposizioni  contenute   nei   decreti
   legislativi emanati in attuazione della  presente  legge,  tenendo
   conto della responsabilita' e delle  funzioni  svolte  da  ciascun
   soggetto   obbligato,   con   riguardo   in    particolare    alla
   responsabilita' del preposto, nonche' della natura  sostanziale  o
   formale della violazione, attraverso: 
   1) la  modulazione  delle  sanzioni  in  funzione  del  rischio  e
   l'utilizzazione di strumenti che favoriscano la regolarizzazione e
   l'eliminazione del pericolo da parte dei soggetti destinatari  dei
   provvedimenti  amministrativi,  confermando  e   valorizzando   il
   sistema del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758; 
   2)  la  determinazione  delle  sanzioni  penali   dell'arresto   e
   dell'ammenda, previste solo nei casi in cui le  infrazioni  ledano
   interessi  generali  dell'ordinamento,  individuati  in  base   ai
   criteri ispiratori degli articoli 34 e 35 della legge 24  novembre
   1981, n. 689, e successive  modificazioni,  da  comminare  in  via
   esclusiva  ovvero   alternativa,   con   previsione   della   pena
   dell'ammenda fino a euro  ventimila  per  le  infrazioni  formali,
   della pena dell'arresto fino a  tre  anni  per  le  infrazioni  di
   particolare gravita', della pena  dell'arresto  fino  a  tre  anni
   ovvero dell'ammenda fino a euro centomila negli altri casi; 
   3) la previsione defila sanzione ami-ninistrativa consistente  nel
   pagamento di una somma di denaro fino ad  euro  centomila  per  le
   infrazioni non punite con sanzione penale; 
   4) la graduazione delle misure interdittive  in  dipendenza  della
   particolare gravita' delle disposizioni violate; 
   5) il riconoscimento ad organizzazioni sindacali  ed  associazioni
   dei familiari delle vittime della possibilita' di  esercitare,  ai
   sensi e per gli effetti di cui agli articoli 91 e 92 del codice di
   procedura penale, i diritti e le facolta' attribuiti alla  persona
   offesa, con riferimento ai reati  commessi  con  violazione  delle
   norme per la prevenzione degli infortuni  sul  lavoro  o  relative
   all'igiene del lavoro  o  che  abbiano  determinato  una  malattia
   professionale; 
   6) la previsione della destinazione degli introiti delle  sanzioni
   pecuniarie per interventi mirati alla prevenzione, a  campagne  di
   informazione e alle  attivita'  dei  dipartimenti  di  prevenzione
   delle aziende sanitarie locali; 
g) revisione dei requisiti, delle tutele, delle attribuzioni e  delle
   funzioni  dei  soggetti  del  sistema  di  prevenzione  aziendale,
   compreso il medico competente, anche  attraverso  idonei  percorsi
   formativi, con particolare riferimento al rafforzamento del  ruolo
   del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale; 
   introduzione della figura del rappresentante dei lavoratori per la
   sicurezza di sito produttivo; 
h) rivisitazione  e  potenziamento  delle  funzioni  degli  organismi
   paritetici,  anche  quali  strumento   di   aiuto   alle   imprese
   nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative  dirette
   a garantire e migliorare la tutela della salute  e  sicurezza  sul
   lavoro; 
i) realizzazione di un coordinamento su tutto il territorio nazionale
   delle attivita' e delle politiche in materia di salute e sicurezza
   sul  lavoro,  finalizzato  all'emanazione  di  indirizzi  generali
   uniformi e alla promozione dello  scambio  di  informazioni  anche
   sulle  disposizioni   italiane   e   comunitarie   in   corso   di
   approvazione,  nonche'   ridefinizione   dei   compiti   e   della
   composizione,  da  prevedere  su  base  tripartita  e   di   norma
   paritetica e nel rispetto delle competenze delle regioni  e  delle
   province autonome di  cui  all'articolo  117  della  Costituzione,
   della commissione consultiva permanente per la  prevenzione  degli
   infortuni e l'igiene  del  lavoro  e  dei  comitati  regionali  di
   coordinamento; 
l) valorizzazione, anche  mediante  rinvio  legislativo,  di  accordi
   aziendali, territoriali e nazionali, nonche', su base  volontaria,
   dei codici di condotta ed etici e delle buone prassi che orientino
   i comportamenti dei datori di lavoro,  anche  secondo  i  principi
   della  responsabilita'  sociale,  dei  lavoratori  e  di  tutti  i
   soggetti interessati, ai fini del  miglioramento  dei  livelli  di
   tutela definiti legislativamente; 
m) previsione di un sistema di qualificazione  delle  imprese  e  dei
   lavoratori autonomi, fondato sulla  specifica  esperienza,  ovvero
   sulle competenze e conoscenze in materia di tutela della salute  e
   sicurezza sul  lavoro,  acquisite  attraverso  percorsi  formativi
   mirati; 
n) definizione    di     un     assetto     istituzionale     fondato
   sull'organizzazione e circolazione delle informazioni, delle linee
   guida e delle buone pratiche utili a favorire la promozione  e  la
   tutela della salute e sicurezza sul lavoro,  anche  attraverso  il
   sistema informativo nazionale per la  prevenzione  nei  luoghi  di
   lavoro, che valorizzi le  competenze  esistenti  ed  elimini  ogni
   sovrapposizione o duplicazione di interventi; 
o) previsione della partecipazione delle  parti  sociali  al  sistema
   informativo, costituito da Ministeri, regioni e province autonome,
   Istituto nazionale per l'assicurazione contro  gli  infortuni  sul
   lavoro (INAIL), Istituto di previdenza per  il  settore  marittimo
   (IPSEMA) e Istituto superiore per la prevenzione  e  la  sicurezza
   del lavoro (ISPESL), con il  contributo  del  Consiglio  nazionale
   dell'economia e del lavoro (CNEL), e del  concorso  allo  sviluppo
   del  medesimo  da  parte  degli  organismi  paritetici   e   delle
   associazioni e degli istituti di settore a carattere  scientifico,
   ivi compresi quelli che si occupano della salute delle donne; 
p) promozione  della  cultura  e  delle  azioni  di  prevenzione,  da
   finanziare, a decorrere dall'anno 2008, per le attivita' di cui ai
   numeri 1) e 2) della presente lettera, a valere,  previo  atto  di
   accertamento, su una quota delle risorse di  cui  all'articolo  1,
   comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accertate in sede
   di bilancio consuntivo per l'anno 2007 dell'INAIL, attraverso:  1)
   la realizzazione di un sistema  di  governo  per  la  definizione,
   tramite forme di partecipazione tripartita, di progetti formativi,
   con particolare riferimento alle piccole, medie e  micro  imprese,
   da indirizzare, anche attraverso il sistema  della  bilateralita',
   nei confronti di tutti  i  soggetti  del  sistema  di  prevenzione
   aziendale; 
   2) il finanziamento degli investimenti  in  materia  di  salute  e
   sicurezza sul lavoro delle piccole, medie e micro imprese,  i  cui
   oneri siano sostenuti dall'INAIL, nell'ambito e nei  limiti  delle
   spese istituzionali dell'Istituto.  Per  tali  finanziamenti  deve
   essere garantita la semplicita' delle procedure; 
   3) la promozione e la divulgazione della cultura  della  salute  e
   della sicurezza sul lavoro all'interno  dell'attivita'  scolastica
   ed universitaria e nei percorsi di formazione, nel rispetto  delle
   disposizioni vigenti e in considerazione dei relativi principi  di
   autonomia didattica e finanziaria; 
q) razionalizzazione  e  coordinamento  delle  strutture  centrali  e
   territoriali  di  vigilanza  nel  rispetto  dei  principi  di  cui
   all'articolo 19 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.  758,
   e dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 19  settembre
   1994, n. 626, e successive modificazioni, al fine di rendere  piu'
   efficaci  gli  interventi   di   pianificazione,   programmazione,
   promozione della salute, vigilanza,  nel  rispetto  dei  risultati
   verificati, per evitare sovrapposizioni,  duplicazioni  e  carenze
   negli interventi e valorizzando le  specifiche  competenze,  anche
   riordinando il sistema delle amministrazioni e degli enti  statali
   aventi compiti di prevenzione, formazione e controllo in materia e
   prevedendo criteri uniformi ed idonei strumenti di coordinamento; 
r) esclusione di qualsiasi onere finanziario per il lavoratore  e  la
   lavoratrice subordinati e per i soggetti  ad  essi  equiparati  in
   relazione all'adozione delle misure relative alla sicurezza e alla
   salute dei lavoratori e delle lavoratrici; 
s) revisione della normativa in materia di appalti prevedendo  misure
   dirette a: 
   1)  migliorare  l'efficacia  della  responsabilita'  solidale  tra
   appaltante ed appaltatore e il coordinamento degli  interventi  di
   prevenzione dei rischi, con particolare riferimento ai subappalti,
   anche  attraverso  l'adozione  di  meccanismi  che  consentano  di
   valutare l'idoneita' tecnico-professionale delle imprese pubbliche
   e private, considerando il  rispetto  delle  norme  relative  alla
   salute e sicurezza dei  lavoratori  nei  luoghi  di  lavoro  quale
   elemento vincolante per la partecipazione alle gare relative  agli
   appalti e subappalti pubblici e  per  l'accesso  ad  agevolazioni,
   finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica; 
   2) modificare il sistema di assegnazione degli appalti pubblici al
   massimo ribasso, al  fine  di  garantire  che  l'assegnazione  non
   determini la diminuzione del livello  di  tutela  della  salute  e
   della sicurezza dei lavoratori; 
   3) modificare la disciplina  del  codice  dei  contratti  pubblici
   relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture,  di  cui  al  decreto
   legislativo 12  aprile  2006,  n.  163,  prevedendo  che  i  costi
   relativi alla sicurezza debbano essere specificamente indicati nei
   bandi di gara e risultare  congrui  rispetto  all'entita'  e  alle
   caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture  oggetto
   di appalto; 
t) rivisitazione delle modalita'  di  attuazione  della  sorveglianza
   sanitaria, adeguandola alle differenti modalita' organizzative del
   lavoro, ai particolari tipi di lavorazioni ed esposizioni, nonche'
   al criteri ed alle linee Guida scientifici  piu'  avanzati,  anche
   con  riferimento  al  prevedibile  momento  di  insorgenza   della
   malattia: 
u) rafforzare e garantire le  tutele  previste  dall'articolo  8  del
   decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; 
v) introduzione   dello   strumento   dell'    interpello    previsto
   dall'articolo 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124,  e
   successive  modificazioni,  relativamente  a  quesiti  di   ordine
   generale  sull'applicazione  della  normativa   sulla   salute   e
   sicurezza nei luoghi di lavoro, individuando il soggetto  titolare
   competente a fornire tempestivamente la risposta. 
  3. 1 decreti di cui al presente articolo non  possono  disporre  un
abbassamento dei livelli di protezione, di sicurezza e  di  tutela  o
una riduzione dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e  delle
loro rappresentanze. 
  4. I decreti di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto
della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 
400, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza  sociale,
della salute, delle infrastrutture, limitatamente a  quanto  previsto
dalla lettera s) del comma 2, dello sviluppo economico, limitatamente
a quanto previsto dalla lettera e) del comma 2, di  concerto  con  il
Ministro per le politiche europee, il Ministro  della  giustizia,  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e   il   Ministro   della
solidarieta' sociale, limitatamente a quanto previsto  dalla  lettera
l) del comma 2, nonche' gli altri Ministri  competenti  per  materia,
acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative  dei
lavoratori e dei datori di lavoro. 
  5. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito  di  deliberazione
preliminare del Consiglio dei ministri, sono  trasmessi  alla  Camera
dei deputati ed al Senato della Repubblica perche' su di  essi  siano
espressi, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, i  pareri
delle Commissioni competenti per materia e per i profili  finanziari.
Decorso tale termine i decreti sono emanati  anche  in  mancanza  dei
pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri  parlamentari
di cui al presente comma scada nei trenta  giorni  che  precedono  la
scadenza dei termini previsti ai  commi  1  e  6  o  successivamente,
questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
  6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di
cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dal presente  articolo,  il  Governo  puo'  adottare,  attraverso  la
procedura  di  cui  ai  commi  4  e  5,  disposizioni  integrative  e
correttive dei decreti medesimi. 
  7. Dall'attuazione  dei  criteri  di  delega  recati  dal  presente
articolo, con esclusione di quelli di cui al  comma  2,  lettera  p),
numeri 1) e 2), non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico
della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti dei  decreti
attuativi  della  presente  delega  le   amministrazioni   competenti
provvedono  attraverso  una  diversa  allocazione   delle   ordinarie
risorse, umane, strumentali ed economiche, allo  stato  in  dotazione
alle medesime amministrazioni. 
 
          Avvertenza:

              Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e  3 del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  d.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  in rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note all'art. 1:
              - Il  testo  dell'art.  117  della  Costituzione  e' il
          seguente:
              "Art.  117.  -  La  potesta'  legislativa e' esercitata
          dallo   Stato   e   dalle   regioni   nel   rispetto  della
          Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
          dall'ordinamento     comunitario     e    dagli    obblighi
          internazionali.
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie:
                a) politica  estera  e  rapporti internazionali dello
          Stato;  rapporti  dello Stato con l'Unione europea; diritto
          di  asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
          appartenenti all'Unione europea;
                b) immigrazione;
                c) rapporti   tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose;
                d) difesa  e  Forze  armate;  sicurezza  dello Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi;
                e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela   della   concorrenza;  sistema  valutario;  sistema
          tributario  e  contabile  dello  Stato;  perequazione delle
          risorse finanziarie;
                f) organi  dello  Stato  e relative leggi elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
                g) ordinamento  e organizzazione amministrativa dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali;
                h) ordine  pubblico  e sicurezza, ad esclusione della
          polizia amministrativa locale;
                i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
                l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa;
                m) determinazione   dei   livelli   essenziali  delle
          prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e sociali che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
                n) norme generali sull'istruzione;
                o) previdenza sociale;
                p) legislazione   elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni   fondamentali   di   comuni,  province  e  citta'
          metropolitane;
                q) dogane,   protezione   dei   confini  nazionali  e
          profilassi internazionale;
                r) pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione  statale,  regionale  e  locale; opere
          dell'ingegno;
                s) tutela  dell'ambiente,  dell'ecosistema e dei beni
          culturali.
              Sono   materie   di   legislazione  concorrente  quelle
          relative  a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
          delle  regioni;  commercio con l'estero; tutela e sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche  e  con  esclusione  della  istruzione  e della
          formazione  professionale; professioni; ricerca scientifica
          e  tecnologica  e  sostegno  all'innovazione  per i settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo;  protezione civile; governo del territorio; porti
          e   aeroporti   civili;  grandi  reti  di  trasporto  e  di
          navigazione;  ordinamento  della comunicazione; produzione,
          trasporto    e    distribuzione   nazionale   dell'energia;
          previdenza  complementare e integrativa; armonizzazione dei
          bilanci  pubblici  e coordinamento della finanza pubblica e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali;  casse  di  risparmio,  casse rurali, aziende di
          credito  a carattere regionale; enti di credito fondiario e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione  concorrente  spetta  alle Regioni la potesta'
          legislativa,  salvo  che per la determinazione dei principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
              Spetta   alle   regioni   la  potesta'  legislativa  in
          riferimento  ad  ogni  materia  non espressamente riservata
          alla legislazione dello Stato.
              Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
          comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie   di  legislazione  esclusiva,  salva  delega  alle
          regioni.  La  potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
          ogni  altra  materia.  I  comuni,  le  province e le citta'
          metropolitane  hanno  potesta' regolamentare in ordine alla
          disciplina  dell'organizzazione  e  dello svolgimento delle
          funzioni loro attribuite.
              Le   leggi   regionali   rimuovono  ogni  ostacolo  che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'   di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle  cariche
          elettive.
              La legge regionale ratifica le intese della regione con
          altre  Regioni  per  il  migliore  esercizio  delle proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
              Nelle   materie  di  sua  competenza  la  regione  puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni   ad   altro   Stato,  nei  casi  e  con  le  forme
          disciplinati da leggi dello Stato.".
              - Il testo dell'art. 1, comma 2 e dell'art. 2, comma 1,
          lettera  b),  del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
          626  ("Attuazione  delle  direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,
          89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,
          90/679/CEE,   93/88/CEE,   95/63/CE,   97/42/CE,  98/24/CE,
          99/38/CE,  99/92/CE,  2001/45/CE,  2003/10/CE  e 2003/18/CE
          riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute
          dei   lavoratori   durante  il  lavoro),  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  12  novembre 1994, n. 265, supplemento
          ordinario, e' il seguente:
              "Art. 1 (Campo di applicazione). - 1. (Omissis).
              2.  Nei  riguardi  delle Forze armate e di Polizia, dei
          servizi  di  protezione  civile,  nonche' nell'ambito delle
          strutture  giudiziarie,  penitenziarie, di quelle destinate
          per finalita' istituzionali alle attivita' degli organi con
          compiti  in  materia  di ordine e sicurezza pubblica, delle
          universita',  degli  istituti  di istruzione universitaria,
          degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e
          grado,  degli archivi, delle biblioteche, dei musei e delle
          aree   archeologiche   dello   Stato  delle  rappresentanze
          diplomatiche  e  consolari e dei mezzi di trasporto aerei e
          marittimi,  le  norme  del  presente decreto sono applicate
          tenendo   conto  delle  particolari  esigenze  connesse  al
          servizio  espletato,  individuate  con decreto del Ministro
          competente  di  concerto  con i Ministri del lavoro e della
          previdenza   sociale,   della   sanita'  e  della  funzione
          pubblica.".
              "Art.   2   (Definizioni).  -  1.  Agli  effetti  delle
          disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:
                (omissis);
                b) datore   di   lavoro:  il  soggetto  titolare  del
          rapporto  di  lavoro  con  il  lavoratore  o,  comunque, il
          soggetto   che,   secondo   il   tipo   e  l'organizzazione
          dell'impresa,  ha  la  responsabilita'  dell'impresa stessa
          ovvero  dell'unita'  produttiva,  quale  definita  ai sensi
          della lettera i), in quanto titolare dei poteri decisionali
          e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art.
          1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
          per  datore  di  lavoro  si  intende  il dirigente al quale
          spettano  i  poteri  di gestione, ovvero il funzionario non
          avente   qualifica  dirigenziale,  nei  soli  casi  in  cui
          quest'ultimo  sia  preposto  ad un ufficio avente autonomia
          gestionale;".
              - Il   decreto   legislativo   8 marzo   2006,  n.  139
          (Riassetto  delle disposizioni relative alle funzioni ed ai
          compiti  del  Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma
          dell'art.  11  della  legge  29 luglio  2003,  n.  229), e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2006, n. 80,
          supplemento ordinario.
              - Il  regolamento  (CE)  18 dicembre 2006, n. 1907/2006
          del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  concernente la
          registrazione,   la   valutazione,  l'autorizzazione  e  la
          restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce
          un'agenzia  europea  per le sostanze chimiche, che modifica
          la  direttiva  1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE)
          n.  793/93  del  Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94
          della  Commissione,  nonche'  la  direttiva  76/769/CEE del
          Consiglio  e  le  direttive  della  Commissione 91/155/CEE,
          93/67/CEE,  93/105/CE  e  2000/21/CE),  e' pubblicato nella
          G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 396.
              - La  raccomandazione  2003/134/CE  del  Consiglio, del
          18 febbraio 2003 (Raccomandazione del Consiglio relativa al
          miglioramento   della   protezione  della  salute  e  della
          sicurezza   sul   lavoro   dei   lavoratori  autonomi),  e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 28 febbraio 2003, n. L 53.
              - Il  decreto  legislativo  19 dicembre  1994,  n.  758
          (Modificazioni  alla disciplina sanzionatoria in materia di
          lavoro),  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio
          1995, n. 21, supplemento ordinario.
              - Il   testo   degli   articoli 34  e  35  della  legge
          24 novembre  1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e'
          il seguente:
              "Art.  34  (Esclusione  della  depenalizzazione).  - La
          disposizione del primo comma dell'art. 32 non si applica ai
          reati previsti:
                a) dal codice penale, salvo quanto disposto dall'art.
          33, lettera a);
                b) dall'art. 19, secondo comma, della legge 22 maggio
          1978,   n.   194,   sulla   interruzione  volontaria  della
          gravidanza;
                c) da  disposizioni  di legge concernenti le armi, le
          munizioni e gli esplosivi;
                d) dall'art.   221   del   testo  unico  delle  leggi
          sanitarie,  approvato  con regio decreto 27 luglio 1934, n.
          1265;
                e) dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata con
          legge  26 febbraio  1963, n. 441, sulla disciplina igienica
          degli  alimenti,  salvo che per le contravvenzioni previste
          dagli articoli 8 e 14 della stessa legge 30 aprile 1962, n.
          283;
                f) dalla   legge   29 marzo   1951,   n.  327,  sulla
          disciplina  degli  alimenti  per  la  prima  infanzia e dei
          prodotti dietetici;
                g) dalla  legge  10 maggio 1976, n. 319, sulla tutela
          delle acque dall'inquinamento;
                h) dalla  legge  13 luglio  1966, n. 615, concernente
          provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;
                i) dalla  legge  31 dicembre  1962,  n.  1860,  e dal
          decreto  del  Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964,
          n.   185,   relativi   all'impiego   pacifico  dell'energia
          nucleare;
                l) dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia;
                m) dalle  leggi relative ai rapporti di lavoro, anche
          per  quanto  riguarda  l'assunzione  dei  lavoratori  e  le
          assicurazioni sociali, salvo quanto previsto dal successivo
          art. 35;
                n) dalle   leggi   relative  alla  prevenzione  degli
          infortuni sul lavoro ed all'igiene del lavoro;
                o) dall'art.  108  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica  30 marzo  1957,  n.  361,  e  dall'art.  89 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.
          570, in materia elettorale.".
              "Art.  35  (Violazioni  in  materia  di  previdenza  ed
          assistenza  obbligatorie). - Non costituiscono reato e sono
          soggette  alla sanzione amministrativa del pagamento di una
          somma di denaro tutte le violazioni previste dalle leggi in
          materia  di  previdenza  ed assistenza obbligatorie, punite
          con la sola ammenda.
              Per  le  violazioni consistenti nell'omissione totale o
          parziale    del   versamento   di   contributi   e   premi,
          l'ordinanza-ingiunzione  e'  emessa, ai sensi dell'art. 18,
          dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed
          assistenza  obbligatorie,  che  con lo stesso provvedimento
          ingiungono  ai debitori anche il pagamento dei contributi e
          dei  premi  non  versati  e delle somme aggiuntive previste
          dalle leggi vigenti a titolo di sanzione civile.
              Per  le altre violazioni, quando viene accertato che da
          esse  deriva l'omesso o parziale versamento di contributi e
          premi, la relativa sanzione amministrativa e' applicata con
          la  medesima  ordinanza  e dagli stessi enti ed istituti di
          cui al comma precedente.
              Avverso  l'ordinanza-ingiunzione  puo' essere proposta,
          nel  termine  previsto dall'art. 22, opposizione davanti al
          pretore  in  funzione di giudice del lavoro. Si applicano i
          commi terzo   e   settimo   dell'art.   22   e   il  quarto
          comma dell'art.   23  ed  il  giudizio  di  opposizione  e'
          regolato  ai sensi degli articoli 442 e seguenti del codice
          di procedura civile.
              Si  osservano,  in  ogni caso, gli articoli 13, 14, 20,
          24, 25, 26, 27, 28, 29 e 38 in quanto applicabili.
              L'ordinanza-ingiunzione  emanata  ai  sensi del secondo
          comma  costituisce  titolo per iscrivere ipoteca legale sui
          beni  del  debitore,  nei  casi  in cui essa e' consentita,
          quando la opposizione non e' stata proposta ovvero e' stata
          dichiarata  inammissibile  o  rigettata.  In  pendenza  del
          giudizio  di  opposizione  la  iscrizione  dell'ipoteca  e'
          autorizzata dal pretore se vi e' pericolo nel ritardo.
              Per  le  violazioni  previste  dal  primo comma che non
          consistono  nell'omesso o parziale versamento di contributi
          e  premi  e  che  non sono allo stesso connesse a norma del
          terzo  comma si osservano le disposizioni delle sezioni I e
          II di questo Capo, in quanto applicabili.
              La  disposizione  del  primo  comma non si applica alle
          violazioni  previste dagli articoli 53, 54, 139, 157, 175 e
          246  del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
          obbligatoria  contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
          professionali,  approvato  con decreto del Presidente della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.".
              - Il  testo  degli  articoli 91  e  92  del  codice  di
          procedura penale, e' il seguente:
              "Art.  91  (Diritti  e  facolta'  degli  enti  e  delle
          associazioni  rappresentativi di interessi lesi dal reato).
          -  1.  Gli  enti  e le associazioni senza scopo di lucro ai
          quali,  anteriormente alla commissione del fatto per cui si
          procede,  sono  state  riconosciute,  in  forza  di  legge,
          finalita' di tutela degli interessi lesi dal reato, possono
          esercitare,  in  ogni  stato  e  grado  del procedimento, i
          diritti  e  le  facolta' attribuiti alla persona offesa dal
          reato.".
              "Art.   92   (Consenso  della  persona  offesa).  -  1.
          L'esercizio  dei  diritti  e  delle facolta' spettanti agli
          enti  e alle associazioni rappresentativi di interessi lesi
          dal reato e' subordinato al consenso della persona offesa.
              2.  Il  consenso  deve  risultare da atto pubblico o da
          scrittura  privata autenticata e puo' essere prestato a non
          piu'  di uno degli enti o delle associazioni. E' inefficace
          il consenso prestato a piu' enti o associazioni.
              3.  Il  consenso  puo'  essere  revocato  in  qualsiasi
          momento con le forme previste dal comma 2.
              4.  La  persona  offesa che ha revocato il consenso non
          puo' prestarlo successivamente ne' allo stesso ne' ad altro
          ente o associazione.".
              - Il   testo   dell'art.   1,  comma 780,  della  legge
          27 dicembre  2006,  n.  296 "Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello Stato" (legge
          finanziaria 2007), e' il seguente:
              "780. Riduzione dei premi INAIL per il 2008.
              Con  effetto  dal  1° gennaio  2008,  con  decreto  del
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
          con  il Ministro dell'economia e delle finanze, su delibera
          del  consiglio  di amministrazione dell'INAIL, e' stabilita
          con  riferimento  alla gestione di cui all'art. 1, comma 1,
          lettera b),  del  decreto  legislativo 23 febbraio 2000, n.
          38,  la  riduzione dei premi per l'assicurazione contro gli
          infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie  professionali, nel
          limite   complessivo   di  un  importo  pari  alle  risorse
          originate   da   un   tasso   di   incremento  del  gettito
          contributivo  complessivo  relativo  alla gestione unitaria
          dell'ente  accertato  in  sede  di  bilancio consuntivo per
          l'anno  2007  superiore al tasso di variazione nominale del
          prodotto  interno lordo indicato per il medesimo anno nella
          Relazione  previsionale  e programmatica per l'anno 2007 e,
          comunque,  per  un  importo  non superiore a 300 milioni di
          euro.".
              - Il  testo dell'art. 19 del citato decreto legislativo
          n. 758 del 19 dicembre 1994, e' il seguente:
              "Art.   19  (Definizioni).  -  1.  Agli  effetti  delle
          disposizioni di cui al presente capo, si intende per:
                a) contravvenzioni, i reati in materia di sicurezza e
          di  igiene  del  lavoro  puniti  con  la  pena  alternativa
          dell'arresto  o  dell'ammenda  in  base alle norme indicate
          nell'allegato I;
                b) organo di vigilanza, il personale ispettivo di cui
          all'art.  21, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n.
          833,  fatte  salve  le diverse competenze previste da altre
          norme.
              2. La definizione di cui al comma 1, lettera a), non si
          applica  agli effetti previsti dall'art. 60, primo comma, e
          127,  in  relazione  all'art.  34, primo comma, lettera n),
          della   legge   24 novembre  1981,  n.  689,  nonche'  agli
          articoli 589,  comma secondo,  e 590, commi terzo e quinto,
          del codice penale.".
              - Il  testo  dell'art.  23, comma 4, del citato decreto
          legislativo del 19 settembre 1994, n. 626, e' il seguente:
              "4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza
          e  salute  dei  lavoratori  attribuite  dalle  disposizioni
          vigenti  agli  uffici  di sanita' aerea e marittima ed alle
          autorita'  marittime,  portuali ed aeroportuali, per quanto
          riguarda  la  sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di
          aeromobili  ed  in  ambito  portuale ed aeroportuale, ed ai
          servizi  sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e
          per le Forze di polizia; i predetti servizi sono competenti
          altresi' per le aree riservate o operative e per quelle che
          presentano  analoghe  esigenze  da  individuarsi, anche per
          quel  che  riguarda le modalita' di attuazione, con decreto
          del  Ministro  competente  di  concerto  con i Ministri del
          lavoro   e   della  previdenza  sociale  e  della  sanita'.
          L'Amministrazione   della   giustizia  puo'  avvalersi  dei
          servizi  istituiti  per le Forze armate e di polizia, anche
          mediante  convenzione  con  i rispettivi ministeri, nonche'
          dei   servizi  istituiti  con  riferimento  alle  strutture
          penitenziarie.".
              - Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice
          dei   contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e
          forniture   in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e
          2004/18/CE),   e'   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale
          2 maggio 2006, n. 100, supplemento ordinario.
              - Il   testo   dell'art.   8  del  decreto  legislativo
          15 agosto  1991,  n.  277  (Attuazione  delle  direttive n.
          80/1107/CEE,  n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e
          n.  88/642/CEE,  in  materia  di  protezione dei lavoratori
          contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici,
          fisici  e  biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7
          della legge 30 luglio 1990, n. 212), e' il seguente:
              "Art.  8 (Allontanamento temporaneo dall'esposizione ad
          agenti  chimici,  fisici e biologici). - 1. Nel caso in cui
          il  lavoratore per motivi sanitari inerenti la sua persona,
          connessi  all'esposizione  ad  un agente chimico o fisico o
          biologico,  sia allontanato temporaneamente da un'attivita'
          comportante  esposizione  ad  un  agente, in conformita' al
          parere  del  medico  competente  e'  assegnato,  in  quanto
          possibile,  ad  un  altro posto di lavoro nell'ambito della
          stessa  azienda. Avverso il parere del medico competente e'
          ammesso   ricorso,   entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          comunicazione del parere medesimo, all'organo di vigilanza.
          Tale  organo  riesamina  la  valutazione  degli esami degli
          accertamenti  effettuati  dal medico competente disponendo,
          dopo  eventuali  ulteriori  accertamenti,  la conferma o la
          modifica  o  la  revoca delle misure adottate nei confronti
          dei lavoratori.
              2.  Il lavoratore di cui al comma 1 che viene adibito a
          mansioni  inferiori conserva la retribuzione corrispondente
          alle  mansioni precedentemente svolte, nonche' la qualifica
          originaria.  Si applicano le norme di cui all'art. 13 della
          legge  20 maggio  1970, n. 300, qualora il lavoratore venga
          adibito a mansioni equivalenti o superiori.
              3.  I  contratti  collettivi  di lavoro stipulati dalle
          associazioni    sindacali    di    categoria   maggiormente
          rappresentative,  sul piano nazionale, dei datori di lavoro
          e   dei   lavoratori   determinano   il   periodo   massimo
          dell'allontanamento temporaneo agli effetti del comma 2.".
              - Il   testo   dell'art.   9  del  decreto  legislativo
          23 aprile  2004,  n.  124 (Razionalizzazione delle funzioni
          ispettive  in  materia di previdenza sociale e di lavoro, a
          norma  dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30), e'
          il seguente:
              "Art.  9  (Diritto  di  interpello). - 1. Gli organismi
          associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e
          gli enti pubblici nazionali, nonche', di propria iniziativa
          o  su  segnalazione  dei propri iscritti, le organizzazioni
          sindacali    e    dei   datori   di   lavoro   maggiormente
          rappresentative  sul piano nazionale e i consigli nazionali
          degli   ordini   professionali,   possono   inoltrare  alla
          Direzione    generale,    esclusivamente    tramite   posta
          elettronica,  quesiti  di ordine generale sull'applicazione
          delle  normative  di  competenza del Ministero del lavoro e
          della  previdenza sociale. La Direzione generale fornisce i
          relativi  chiarimenti  d'intesa con le competenti Direzioni
          generali  del  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale  e,  qualora  interessati  dal quesito, sentiti gli
          enti previdenziali.
              2.   L'adeguamento   alle   indicazioni  fornite  nelle
          risposte   ai   quesiti   di   cui   al   comma 1   esclude
          l'applicazione     delle    relative    sanzioni    penali,
          amministrative e civili.".
              - Il  testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
          400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo e ordinamento
          della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri.),  e'  il
          seguente:
              "Art.   14   (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi  adottati  dal  Governo  ai  sensi dell'art. 76
          della   Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente  della
          Repubblica  con la denominazione di "decreto legislativo" e
          con   l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge  di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione.
              2.  L'emanazione  del decreto legislativo deve avvenire
          entro  il  termine  fissato  dalla legge di delegazione; il
          testo  del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo e'
          trasmesso   al   Presidente   della   Repubblica,   per  la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita'  di  oggetti  distinti  suscettibili di separata
          disciplina,  il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
          successivi  per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti. In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione,  il  Governo  informa periodicamente le Camere
          sui  criteri  che  segue nell'organizzazione dell'esercizio
          della delega.
              4.  In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto per
          l'esercizio  della  delega ecceda i due anni, il Governo e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti  delegati.  Il parere e' espresso dalle Commissioni
          permanenti  delle  due  Camere competenti per materia entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni  non  ritenute  corrispondenti  alle direttive
          della  legge  di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
          successivi,  esaminato  il  parere, ritrasmette, con le sue
          osservazioni  e  con  eventuali modificazioni, i testi alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.".