Art. 11
   (Modifica dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296)

  1.  All'articolo  1  della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma
1198 e' sostituito dal seguente:
"1198.  Nei  confronti  dei  datori  di  lavoro  che hanno presentato
l'istanza  di regolarizzazione di cui al comma 1192, per la durata di
un  anno  a  decorrere  dalla  data di presentazione, sono sospese le
eventuali  ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e
vigilanza nelle materie oggetto della regolarizzazione, ad esclusione
di  quelle  concernenti  la  tutela  della  salute e la sicurezza dei
lavoratori.   Resta   ferma  la  facolta'  dell'organo  ispettivo  di
verificare  la  fondatezza  di eventuali elementi nuovi che dovessero
emergere  nelle  materie  oggetto  della  regolarizzazione,  al  fine
dell'integrazione della regolarizzazione medesima da parte del datore
di   lavoro.  L'efficacia  estintiva  di  cui  al  comma  1197  resta
condizionata  al  completo  adempimento  degli obblighi in materia di
salute e sicurezza dei lavoratori".
 
          Nota all'art. 11:
              - Per  i  riferimenti  alla  legge  n. 296 del 2006, si
          vedano le note all'art. 1.