Art. 12
                 Assunzione di ispettori del lavoro

  1.  Al fine di fronteggiare il fenomeno degli infortuni mortali sul
lavoro e di rendere piu' incisiva la politica di contrasto del lavoro
sommerso,  il  Ministero  del  lavoro  e  della previdenza sociale e'
autorizzato  all'immissione  in  servizio,  a  decorrere  dal mese di
gennaio  2008,  nel  numero  massimo  complessivo  di  300  unita' di
personale  risultato  idoneo a seguito dello svolgimento dei concorsi
pubblici  regionali  per  esami,  rispettivamente,  a  795  posti  di
ispettore  del  lavoro,  bandito il 15 novembre 2004, e a 75 posti di
ispettore tecnico del lavoro, bandito il 16 novembre 2004, per l'arca
funzionale  C,  posizione  economica C2, per gli uffici del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale.
  2.  In  connessione  con le immissioni in servizio del personale di
cui  al comma 1, per le spese relative all'incremento delle attivita'
ispettive,  all'aggiornamento,  alla  formazione,  alle attrezzature,
nonche' per i buoni pasto, per lavoro straordinario e per le missioni
svolte  dal  medesimo  personale e' autorizzata,a decorrere dall'anno
2008, la spesa di euro 9.448.724.
  3.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del comma 1, valutato in
euro  10.551.276  a  decorrere dall'anno 2008, e del comma 2, pari ad
euro  9.448.724  a decorrere dall'anno medesimo, si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, utilizzando
la  proiezione  di  parte  dell'accantonamento  relativo al Ministero
della solidarieta' sociale.
  4.   Il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  provvede  al
monitoraggio  degli  oneri di cui al presente articolo, anche ai fini
dell'adozione   dei  provvedimenti  correttivi  di  cui  all'articolo
11-ter,  comma  7,  della  legge  5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.  Gli  eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo
7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima
dell'entrata  in  vigore  dei  provvedimenti o delle misure di cui al
periodo  precedente,  sono  tempestivamente  trasmessi  alle  Camere,
corredati da apposite relazioni illustrative.
  5.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 3 agosto 2007

                             NAPOLITANO

                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Damiano,  Ministro  del  lavoro e della
                              previdenza sociale
                              Turco, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Mastella

 
          Note all'art. 12:
              - Il testo degli articoli 7, secondo comma, numero 2) e
          11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma
          di  alcune  norme  di  contabilita' generale dello Stato in
          materia di bilancio.), e' il seguente:
              "Art.  7  (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
          di ordine). - (Omissis).
              Con  decreti  del  Ministro  del tesoro, da registrarsi
          alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
          iscritte  in  aumento sia delle dotazioni di competenza che
          di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
                (omissis).
                2)  per  aumentare  gli  stanziamenti dei capitoli di
          spesa   aventi   carattere   obbligatorio  o  connessi  con
          l'accertamento e la riscossione delle entrate.".
              "Art.  11-ter  (Copertura  finanziaria  delle leggi). -
          (Omissis).
              7.  Qualora  nel  corso  dell'attuazione  di  leggi  si
          verifichino  o siano in procinto di verificarsi scostamenti
          rispetto  alle  previsioni  di  spesa o di entrata indicate
          dalle  medesime  leggi al fine della copertura finanziaria,
          il  Ministro  competente  ne da' notizia tempestivamente al
          Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
          manchi  la  predetta  segnalazione, riferisce al Parlamento
          con  propria  relazione  e assume le conseguenti iniziative
          legislative.  La  relazione  individua  le  cause che hanno
          determinato  gli scostamenti, anche ai fini della revisione
          dei  dati  e  dei  metodi utilizzati per la quantificazione
          degli  oneri  autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
          dell'economia  e  delle finanze puo' altresi' promuovere la
          procedura  di cui al presente comma allorche' riscontri che
          l'attuazione  di  leggi  rechi pregiudizio al conseguimento
          degli  obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
          di  programmazione  economico-finanziaria  e  da  eventuali
          aggiornamenti,  come  approvati  dalle relative risoluzioni
          parlamentari.  La  stessa procedura e' applicata in caso di
          sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
          costituzionale   recanti  interpretazioni  della  normativa
          vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.".